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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2024, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 339 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Capotosto;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Coppola;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 06.05.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole con nota dell'08.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
05.06.2010, precisando che dall'unione erano nati i figli (il 10.05.2011) e Persona_1 Per_2
(il 05.02.2018), e deducendo che il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento autoritario e prevaricatore del marito;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma Controparte_1 chiedendo di addebitarla alla moglie a causa del suo carattere autoritario;
ha chiesto, inoltre, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 06.05.2024 le parti hanno dichiarato di voler definire il presente giudizio sulla base delle condizioni indicate nel verbale di udienza, rinunciando, altresì, alle rispettive domande di addebito.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere
2 intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di cui al verbale di udienza del 06.05.2024, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione del giudizio, devono intendersi rinunciate le domande di addebito proposte dalle parti (peraltro, anche espressamente rinunciate dalle stesse) e, pertanto, nessuna statuizione va adottata sul punto.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in data 05.06.2010, trascritto al registro degli atti di matrimonio di SA
NI RG (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2010);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti e indicate nel verbale di udienza del
06.05.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 08.05.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 339 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Capotosto;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Coppola;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 06.05.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole con nota dell'08.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
05.06.2010, precisando che dall'unione erano nati i figli (il 10.05.2011) e Persona_1 Per_2
(il 05.02.2018), e deducendo che il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento autoritario e prevaricatore del marito;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma Controparte_1 chiedendo di addebitarla alla moglie a causa del suo carattere autoritario;
ha chiesto, inoltre, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 06.05.2024 le parti hanno dichiarato di voler definire il presente giudizio sulla base delle condizioni indicate nel verbale di udienza, rinunciando, altresì, alle rispettive domande di addebito.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere
2 intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di cui al verbale di udienza del 06.05.2024, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione del giudizio, devono intendersi rinunciate le domande di addebito proposte dalle parti (peraltro, anche espressamente rinunciate dalle stesse) e, pertanto, nessuna statuizione va adottata sul punto.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in data 05.06.2010, trascritto al registro degli atti di matrimonio di SA
NI RG (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2010);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti e indicate nel verbale di udienza del
06.05.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 08.05.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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