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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 114/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BACCHI VITALIANO
APPELLANTE contro
E PER ESSA LA PROCURATRICE Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SANTARCANGELO DOMENICO e dell'avv. MANCUSI
MARIO ( ) C/O AVV. SANTARCANGELO D. PIAZZA SAN C.F._2
FRANCESCO 13 BOLOGNA;
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita o al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 819/2022 emessa dal Tribunale di PARMA Giudice Dott. PISTO Elena nel giudizio recante R.G. 30/2020, depositata in cancelleria in data 28 giugno 2022, accogliere tutte le pagina 1 di 7 conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertata e dichiarata per le causali di cui in premessa la radicale illegittimità in diritto contrattuale e di esercizio procedurale della obbligazione feneratizia per cui è causa per difetto di legittimazione del ricorrente oltre che per effetto di prescrizione e nullità per contrarietà a norme imperative, dichiarare per tutte le indicate ragioni nullo il contratto fonte della obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della proposta opposizione”
Con rifusione delle spese dichiarandone il relativo cespite DISTRATTO in favore del procuratore della opponente avendone fatta anticipazione secondo la norma dell'articolo 93 cpc sulla distrazione.
Conseguentemente e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
In via preliminare
-dichiarare improcedibile l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. Parte_1
819/2022 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice Dott. Elena Pisto, in data 23/06/2022 pubblicata in data
28 giugno 2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante n. RG 30/2020 poichè redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c in tema di specificità dei motivi di appello;
- Nel merito
-dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 819/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Parma, Giudice Dott. Elena Pisto, in data 23/06/2022 pubblicata in data 28 giugno 2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante RG 30/2020;
- confermare la sentenza n. 819/2022 emessa dal Tribunale di Parma, emessa dal Tribunale di Parma,
Giudice Dott. Elena Pisto, in data 23/06/2022 pubblicata in data 28 giugno 2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante n. RG 30/2020;
- rigettare l'avverso appello ed accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice, nei confronti Parte_1 della società della somma di € 33.516,12 oltre interessi di mora come da contratto, ferma Controparte_1 restando l'osservanza dei limiti di cui alla L. 108/1996, dal 08/08/2019 sino al soddisfo o comunque della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarla al relativo pagamento;
-in subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo;
-in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale Parte_1
di Parma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 33.516,12 in favore di quale garante delle obbligazioni contratte da con la Controparte_1 CP_3
sottoscrizione di contratto di finanziamento del 28.08.2004 con sulla base Parte_2
dei seguenti motivi:
(a) difetto di legittimazione attiva di non avendo la stessa la titolarità Controparte_1
giuridica contrattuale del rapporto dedotto in giudizio;
(b) prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. essendo trascorsi oltre dieci anni tra il
24.08.2004, data di stipulazione del contratto di finanziamento, e la data di notifica dell'ingiunzione (09.12.2019), non avendo valenza interruttiva la comunicazione di diffida del 04.04.2016 giacché ricevuta decorsi dodici anni dalla stipula del contratto;
(c) modifica non consentita del lato attivo della obbligazione, non essendovi difatti mai stato consenso dei contraenti aventi diritto né in proprio né per il mandatario CP_4
indicato in ricorso come contraente pregresso ma ignoto all'opponente;
[...]
(d) usurarietà del tasso pattuito.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione e la causa, CP_1
istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
3. Osservava il giudicante che le eccezioni sub a) e sub c) erano infondate in quanto risultava cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza CP_1
originato, tra gli altri, dai portafogli a seguito di operazione di Parte_2
cartolarizzazione realizzata ex artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999, 58 D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018, serie generale, parte II (pag. 44 - doc.4 parte convenuta).
Inoltre, unitamente alla memoria istruttoria, aveva prodotto il contratto di CP_1
pagina 3 di 7 cessione (doc. 14) e l'elenco delle posizioni cedute (doc. 15) da cui risultava la posizione per cui è causa.
Con riferimento a quanto dedotto sub. c), il Tribunale rilevava inoltre che
[...]
non era titolare della posizione sostanziale ma procuratrice speciale della Controparte_4
(doc.8 parte opposta) e che la stessa aveva a sua volta nominato quale Controparte_1
sua procuratrice speciale la (doc.9 parte opposta). Controparte_2
4. Il giudice di primo grado riteneva parimenti infondata l'eccezione sub. b) in quanto il dies
a quo andava individuato nella data stabilita per il pagamento dell'ultima rata oppure nella data di intervenuta decadenza dal beneficio del termine (che nella fattispecie risultava essere avvenuta il 27.10.2006, cfr. pag. 8 doc. 6 parte convenuta).
Ciò posto, ritenuta non strumentale la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine nella data indicata in estratto conto, risultava in atti atto interruttivo consegnato alla debitrice in data 22.04.2016 (doc. 7 comparsa).
5. Quanto alla contestazione sub. d) circa la usurarietà del finanziamento il Tribunale ne rilevava la genericità della formulazione e che a seguito delle specificazioni sul punto esposte da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta, non era seguita alcuna contestazione da parte della opponente.
6. Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e si è costituita Parte_1
in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e comunque rigettarlo.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di con mandatario , deducendo trattarsi di soggetti ignoti Controparte_1 CP_2
all'opponente e coi quali non è mai stata contratta alcuna obbligazione, non Parte_1
esistendo in atti prova del consenso della opponente alla cessione del contratto dal contraente originario agli altri cessionari. pagina 4 di 7 8. Con il secondo motivo viene riproposta l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, deducendo che il ritenuto dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale dalla scadenza dell'obbligazione principale sarebbe applicabile solo nei confronti del contraente mutuatario parte del contratto e non del fideiussore estraneo al contratto, soggetto contrattuale esterno per il quale varrebbero i termini ordinari, e cioè la decorrenza dal primo giorno utile in cui il diritto contrattuale può esser fatto valere, che nel caso di specie coinciderebbe con la insolvenza della prima rata.
9. Con il terzo motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di usurarietà del mutuo, deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere incontestato il computo aritmetico rassegnato da controparte, con il preteso effetto probatorio ex art. 115 cpc, e sostenendo che il carattere usurario del tasso di interesse operato dalla finanziaria appellata è stato denunciato fin dal primo atto di giudizio in primo grado e la legge non obbliga a ripetere la contestazione di un fatto ritualmente proposta nel processo.
10. Così riassunti gli argomenti esposti nell'atto di appello, la Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, non contenendo alcuna seria prospettazione argomentativa in grado di contrastare le ragioni addotte dal primo giudice nel rigettare le medesime questioni ora riproposte in sede di appello, ed è comunque infondata.
11. La legittimazione attiva di è comprovata, come correttamente evidenziato CP_1
dal Tribunale, dal contratto di cessione del credito di , sorto a seguito del Parte_2
finanziamento concesso a con contratto del 28.08.2004, garantito dall'odierna CP_3
appellante , e dall'elenco delle posizioni cedute. Parte_1
Non è necessario in caso di cessione del credito il consenso del debitore ceduto, come invece dedotto dall'appellante, in quanto com'è noto il debitore non assume diritti o obblighi nascenti dal contratto di cessione, ed è normalmente indifferente, per il debitore, adempiere nei confronti di un creditore piuttosto che di un altro.
12. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale decorre, anche per il fideiussore, dalla data di intervenuta decadenza dal beneficio del termine (che nella fattispecie risultava essere avvenuta il 27.10.2006), di tal pagina 5 di 7 che il diritto di credito era valido ed efficace alla data di notifica dell'ingiunzione
(09.12.2019).
13. Risulta infine priva di qualsiasi seria allegazione e comunque infondata anche la questione di usurarietà del mutuo, dovendosi anche a tale riguardo confermare l'effetto probatorio ex art. 115 c.p.c. rilevato sul punto dal Tribunale, in quanto l'odierna appellante non ha effettivamente svolto alcuna ulteriore contestazione in merito a seguito delle specificazioni sul punto esposte da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
14. Dunque le generiche e ripetitive asserzioni dell'appellante dimostrano, chiaramente, come nessuna specifica critica venga effettivamente mossa al chiaro percorso motivazionale con cui il Tribunale, sulla base delle evidenze documentali, ha giustificato la decisione di ritenere la tenuta a garantire le obbligazioni assunte dal nei confronti Parte_1 CP_3
della società il cui credito è stato ceduto a nell'ambito di Parte_2 Controparte_1
una più ampia operazione di cartolarizzazione di cui è stato dato rituale avviso in G.U., e che pertanto la sentenza merita integrale conferma.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della società appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se
[...]
dovuta.
pagina 6 di 7 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 14.03.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 114/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BACCHI VITALIANO
APPELLANTE contro
E PER ESSA LA PROCURATRICE Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SANTARCANGELO DOMENICO e dell'avv. MANCUSI
MARIO ( ) C/O AVV. SANTARCANGELO D. PIAZZA SAN C.F._2
FRANCESCO 13 BOLOGNA;
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita o al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 819/2022 emessa dal Tribunale di PARMA Giudice Dott. PISTO Elena nel giudizio recante R.G. 30/2020, depositata in cancelleria in data 28 giugno 2022, accogliere tutte le pagina 1 di 7 conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertata e dichiarata per le causali di cui in premessa la radicale illegittimità in diritto contrattuale e di esercizio procedurale della obbligazione feneratizia per cui è causa per difetto di legittimazione del ricorrente oltre che per effetto di prescrizione e nullità per contrarietà a norme imperative, dichiarare per tutte le indicate ragioni nullo il contratto fonte della obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della proposta opposizione”
Con rifusione delle spese dichiarandone il relativo cespite DISTRATTO in favore del procuratore della opponente avendone fatta anticipazione secondo la norma dell'articolo 93 cpc sulla distrazione.
Conseguentemente e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
In via preliminare
-dichiarare improcedibile l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. Parte_1
819/2022 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice Dott. Elena Pisto, in data 23/06/2022 pubblicata in data
28 giugno 2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante n. RG 30/2020 poichè redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c in tema di specificità dei motivi di appello;
- Nel merito
-dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 819/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Parma, Giudice Dott. Elena Pisto, in data 23/06/2022 pubblicata in data 28 giugno 2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante RG 30/2020;
- confermare la sentenza n. 819/2022 emessa dal Tribunale di Parma, emessa dal Tribunale di Parma,
Giudice Dott. Elena Pisto, in data 23/06/2022 pubblicata in data 28 giugno 2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante n. RG 30/2020;
- rigettare l'avverso appello ed accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice, nei confronti Parte_1 della società della somma di € 33.516,12 oltre interessi di mora come da contratto, ferma Controparte_1 restando l'osservanza dei limiti di cui alla L. 108/1996, dal 08/08/2019 sino al soddisfo o comunque della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarla al relativo pagamento;
-in subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo;
-in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale Parte_1
di Parma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 33.516,12 in favore di quale garante delle obbligazioni contratte da con la Controparte_1 CP_3
sottoscrizione di contratto di finanziamento del 28.08.2004 con sulla base Parte_2
dei seguenti motivi:
(a) difetto di legittimazione attiva di non avendo la stessa la titolarità Controparte_1
giuridica contrattuale del rapporto dedotto in giudizio;
(b) prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. essendo trascorsi oltre dieci anni tra il
24.08.2004, data di stipulazione del contratto di finanziamento, e la data di notifica dell'ingiunzione (09.12.2019), non avendo valenza interruttiva la comunicazione di diffida del 04.04.2016 giacché ricevuta decorsi dodici anni dalla stipula del contratto;
(c) modifica non consentita del lato attivo della obbligazione, non essendovi difatti mai stato consenso dei contraenti aventi diritto né in proprio né per il mandatario CP_4
indicato in ricorso come contraente pregresso ma ignoto all'opponente;
[...]
(d) usurarietà del tasso pattuito.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione e la causa, CP_1
istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
3. Osservava il giudicante che le eccezioni sub a) e sub c) erano infondate in quanto risultava cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza CP_1
originato, tra gli altri, dai portafogli a seguito di operazione di Parte_2
cartolarizzazione realizzata ex artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999, 58 D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018, serie generale, parte II (pag. 44 - doc.4 parte convenuta).
Inoltre, unitamente alla memoria istruttoria, aveva prodotto il contratto di CP_1
pagina 3 di 7 cessione (doc. 14) e l'elenco delle posizioni cedute (doc. 15) da cui risultava la posizione per cui è causa.
Con riferimento a quanto dedotto sub. c), il Tribunale rilevava inoltre che
[...]
non era titolare della posizione sostanziale ma procuratrice speciale della Controparte_4
(doc.8 parte opposta) e che la stessa aveva a sua volta nominato quale Controparte_1
sua procuratrice speciale la (doc.9 parte opposta). Controparte_2
4. Il giudice di primo grado riteneva parimenti infondata l'eccezione sub. b) in quanto il dies
a quo andava individuato nella data stabilita per il pagamento dell'ultima rata oppure nella data di intervenuta decadenza dal beneficio del termine (che nella fattispecie risultava essere avvenuta il 27.10.2006, cfr. pag. 8 doc. 6 parte convenuta).
Ciò posto, ritenuta non strumentale la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine nella data indicata in estratto conto, risultava in atti atto interruttivo consegnato alla debitrice in data 22.04.2016 (doc. 7 comparsa).
5. Quanto alla contestazione sub. d) circa la usurarietà del finanziamento il Tribunale ne rilevava la genericità della formulazione e che a seguito delle specificazioni sul punto esposte da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta, non era seguita alcuna contestazione da parte della opponente.
6. Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e si è costituita Parte_1
in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e comunque rigettarlo.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di con mandatario , deducendo trattarsi di soggetti ignoti Controparte_1 CP_2
all'opponente e coi quali non è mai stata contratta alcuna obbligazione, non Parte_1
esistendo in atti prova del consenso della opponente alla cessione del contratto dal contraente originario agli altri cessionari. pagina 4 di 7 8. Con il secondo motivo viene riproposta l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, deducendo che il ritenuto dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale dalla scadenza dell'obbligazione principale sarebbe applicabile solo nei confronti del contraente mutuatario parte del contratto e non del fideiussore estraneo al contratto, soggetto contrattuale esterno per il quale varrebbero i termini ordinari, e cioè la decorrenza dal primo giorno utile in cui il diritto contrattuale può esser fatto valere, che nel caso di specie coinciderebbe con la insolvenza della prima rata.
9. Con il terzo motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di usurarietà del mutuo, deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere incontestato il computo aritmetico rassegnato da controparte, con il preteso effetto probatorio ex art. 115 cpc, e sostenendo che il carattere usurario del tasso di interesse operato dalla finanziaria appellata è stato denunciato fin dal primo atto di giudizio in primo grado e la legge non obbliga a ripetere la contestazione di un fatto ritualmente proposta nel processo.
10. Così riassunti gli argomenti esposti nell'atto di appello, la Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, non contenendo alcuna seria prospettazione argomentativa in grado di contrastare le ragioni addotte dal primo giudice nel rigettare le medesime questioni ora riproposte in sede di appello, ed è comunque infondata.
11. La legittimazione attiva di è comprovata, come correttamente evidenziato CP_1
dal Tribunale, dal contratto di cessione del credito di , sorto a seguito del Parte_2
finanziamento concesso a con contratto del 28.08.2004, garantito dall'odierna CP_3
appellante , e dall'elenco delle posizioni cedute. Parte_1
Non è necessario in caso di cessione del credito il consenso del debitore ceduto, come invece dedotto dall'appellante, in quanto com'è noto il debitore non assume diritti o obblighi nascenti dal contratto di cessione, ed è normalmente indifferente, per il debitore, adempiere nei confronti di un creditore piuttosto che di un altro.
12. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale decorre, anche per il fideiussore, dalla data di intervenuta decadenza dal beneficio del termine (che nella fattispecie risultava essere avvenuta il 27.10.2006), di tal pagina 5 di 7 che il diritto di credito era valido ed efficace alla data di notifica dell'ingiunzione
(09.12.2019).
13. Risulta infine priva di qualsiasi seria allegazione e comunque infondata anche la questione di usurarietà del mutuo, dovendosi anche a tale riguardo confermare l'effetto probatorio ex art. 115 c.p.c. rilevato sul punto dal Tribunale, in quanto l'odierna appellante non ha effettivamente svolto alcuna ulteriore contestazione in merito a seguito delle specificazioni sul punto esposte da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
14. Dunque le generiche e ripetitive asserzioni dell'appellante dimostrano, chiaramente, come nessuna specifica critica venga effettivamente mossa al chiaro percorso motivazionale con cui il Tribunale, sulla base delle evidenze documentali, ha giustificato la decisione di ritenere la tenuta a garantire le obbligazioni assunte dal nei confronti Parte_1 CP_3
della società il cui credito è stato ceduto a nell'ambito di Parte_2 Controparte_1
una più ampia operazione di cartolarizzazione di cui è stato dato rituale avviso in G.U., e che pertanto la sentenza merita integrale conferma.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della società appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se
[...]
dovuta.
pagina 6 di 7 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 14.03.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 7 di 7