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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 550/2024 RGA tra:
, con il patrocinio dell'avv. Luca FAGGIOLI Parte_1 ricorrente in riassunzione e
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA resistente in riassunzione
***
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro - ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nell'ordinanza rescindente, “la Corte d'Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte da docente assunta a Parte_1 tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore per la classe di concorso arte della fotografia e grafica pubblicitaria, la quale aveva agito in giudizio al fine di ottenere, a fini giuridici ed economici, la ricostruzione della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato stipulati dal 12 settembre 2006 al 4 luglio 2014; 2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione la pronuncia resa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in causa C – 466/2017, Motter, ed ha escluso l'asserito carattere discriminatorio dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui (nel pag. 1 di 6 testo applicabile alla fattispecie ratione temporis antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, lettera a) n. 1) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103) opera l'abbattimento dell'anzianità eccedente le prime quattro annualità;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso sulla base di cinque Parte_1 motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il
[...]
, ora Controparte_2 Controparte_3
.”
[...]
Dei cinque motivi di ricorso la Suprema Corte ha quindi ritenuto fondati (assorbiti gli altri) “il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che denunciano la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento, ormai consolidato, espresso da questa Corte a partire da Cass. n. 31149/2019 e ribadito da numerose pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20856/2023, Cass. n. 37650/2022 nonché Cass. S.U. n. 22726/2022 che ha esteso i medesimi principi alla ricostruzione della carriera dei docenti di religione); con le richiamate decisioni, ricostruito il quadro normativo e contrattuale ed analizzata la motivazione della sentenza CGCUE 26.9.2018, Motter, questa Corte ha statuito che: a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; [per cui] l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
“discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva”. Ed in tale attività – prosegue la Corte - il Giudicante deve “verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;
d) in altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994,
pag. 2 di 6 prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato;
(…) si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
g) qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione; (…).”.
2. Ha riassunto tempestivamente il giudizio la che, dopo aver richiamato Parte_1 il contenuto dell'ordinanza rescindente “declinandolo” sulle ragioni già fatte valere in primo e secondo grado, ha concluso affinché il Giudice del rinvio, previo rigetto Con dell'appello del , volesse “confermare la sentenza di primo grado o comunque riconoscere integralmente come anzianità di ruolo ai fini giuridici ed economici l'anzianità accumulata dalla ricorrente nel servizio di pre-ruolo con le stesse mansioni, con vittoria delle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione, e del giudizio di rinvio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore.”; Con Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del il quale ha unicamente proposto argomenti difensivi in punto di inammissibilità dell'avversa domanda di riconoscimento dell'annualità 2013, da escludersi quindi dal servizio pre-ruolo da riconoscersi alla e di prescrizione delle somme maturate nei cinque anni Parte_1 precedenti la notifica del ricorso originario (eccezione già “formulata in primo grado e assorbita nel precedente giudizio d'appello in ragione dell'accoglimento del gravame”).
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Diversamente da quanto affermato dal , la domanda della ricorrente CP_1 va ritenuta includere la valorizzazione dell'anno 2013: nulla di diverso induce a supporre il tenore delle conclusioni di primo grado1 e nulla è contenuto nelle difese del ricorso originario che deponga per la volontà di limitare la domanda nel senso indicato dall'Amministrazione. Diversamente dicasi quanto alla fondatezza della richiesta, per questa parte.
pag. 3 di 6 Premesso che – come correttamente riconosciuto dallo stesso convenuto CP_1 in riassunzione (cfr. pag. 3 della relativa memoria di costituzione) – deve prendersi atto “dell'orientamento giurisprudenziale di derivazione euro-unitaria favorevole all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, con conseguente disapplicazione dell'art. 485, d.lgs. 297/1994, nella parte in cui prevede che, in sede di ricostruzione di carriera, operi un abbattimento dell'anzianità pregressa riconosciuta, con esiti in concreto pregiudizievoli per il lavoratore…”, rimane in contestazione precisamente la possibilità di valorizzare l'anno 2013, invocando la ricorrente la pronuncia n. 16133/2024 della Corte di Cassazione e il principio che
“l'anzianità giuridica riferita all'anno del 2013 debba essere conteggiata in quanto il DPR 122/2013 ha solamente impedito, a chi nel 2013 aveva guadagnato lo scatto stipendiale, di vederselo riconosciuto economicamente in quell'anno nella retribuzione” (pag. 8 ricorso in riassunzione). Dirimente sul punto è l'arresto di Cassazione civile sez. lav., 21/5/2025 n. 136182 e alle relative argomentazioni si ritiene di fare rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp.att. 2 Così la motivazione, articolata e completa sotto tutti i profili di rilievo anche per il caso di specie:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e Controparte_2 saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti". Controparte_2 2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1
pag. 4 di 6 c.p.c., evidenziandosi qui che essa prende espressamente in considerazione la pronuncia ricordata da parte ricorrente, affermando di superarne, sia pure solo in parte, il dictum3.
economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pag. 5 di 6 5. In sintesi, la "non utilità" degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende invece a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
6. Le spese processuali – da distrarre ex art. 93 c.p.c. – sono liquidate sulla base del valore indeterminabile della controversia tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese, per quanto apprezzabilmente aggiornate. Esse seguono la soccombenza e nella loro regolamentazione si tiene conto bensì del fatto che la giurisprudenza eurounitaria in materia era risalente ad epoca anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado, ma anche del fatto che detti principi sono stati oggetto di armonizzazione con le esigenze non meno cogenti di contenimento della spesa pubblica, il che giustifica una parziale compensazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e il , ogni diversa e Parte_1 Controparte_3 contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 138/2017 del Tribunale di Bologna resa in data e pubblicata il giorno 8/2/2017,
2. dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo, con esclusione dell'anno 2013 ai fini economici,
3. condanna il al pagamento della metà delle spese processuali, CP_1 liquidate
- in €.3.500,00 per compenso di primo grado,
- in €.3.500,00 per compenso del grado di appello,
- in €.3.000,00 per compenso del giudizio di cassazione,
- in €.3.500,00 per compenso del presente giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'eccellentissimo Tribunale del lavoro di Bologna dichiarare il diritto della ricorrente al computo come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici il servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Con vittoria delle spese di causa” 3 “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 550/2024 RGA tra:
, con il patrocinio dell'avv. Luca FAGGIOLI Parte_1 ricorrente in riassunzione e
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA resistente in riassunzione
***
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro - ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nell'ordinanza rescindente, “la Corte d'Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte da docente assunta a Parte_1 tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore per la classe di concorso arte della fotografia e grafica pubblicitaria, la quale aveva agito in giudizio al fine di ottenere, a fini giuridici ed economici, la ricostruzione della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato stipulati dal 12 settembre 2006 al 4 luglio 2014; 2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione la pronuncia resa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in causa C – 466/2017, Motter, ed ha escluso l'asserito carattere discriminatorio dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui (nel pag. 1 di 6 testo applicabile alla fattispecie ratione temporis antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, lettera a) n. 1) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103) opera l'abbattimento dell'anzianità eccedente le prime quattro annualità;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso sulla base di cinque Parte_1 motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il
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, ora Controparte_2 Controparte_3
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Dei cinque motivi di ricorso la Suprema Corte ha quindi ritenuto fondati (assorbiti gli altri) “il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che denunciano la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento, ormai consolidato, espresso da questa Corte a partire da Cass. n. 31149/2019 e ribadito da numerose pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20856/2023, Cass. n. 37650/2022 nonché Cass. S.U. n. 22726/2022 che ha esteso i medesimi principi alla ricostruzione della carriera dei docenti di religione); con le richiamate decisioni, ricostruito il quadro normativo e contrattuale ed analizzata la motivazione della sentenza CGCUE 26.9.2018, Motter, questa Corte ha statuito che: a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; [per cui] l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
“discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva”. Ed in tale attività – prosegue la Corte - il Giudicante deve “verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;
d) in altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994,
pag. 2 di 6 prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato;
(…) si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
g) qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione; (…).”.
2. Ha riassunto tempestivamente il giudizio la che, dopo aver richiamato Parte_1 il contenuto dell'ordinanza rescindente “declinandolo” sulle ragioni già fatte valere in primo e secondo grado, ha concluso affinché il Giudice del rinvio, previo rigetto Con dell'appello del , volesse “confermare la sentenza di primo grado o comunque riconoscere integralmente come anzianità di ruolo ai fini giuridici ed economici l'anzianità accumulata dalla ricorrente nel servizio di pre-ruolo con le stesse mansioni, con vittoria delle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione, e del giudizio di rinvio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore.”; Con Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del il quale ha unicamente proposto argomenti difensivi in punto di inammissibilità dell'avversa domanda di riconoscimento dell'annualità 2013, da escludersi quindi dal servizio pre-ruolo da riconoscersi alla e di prescrizione delle somme maturate nei cinque anni Parte_1 precedenti la notifica del ricorso originario (eccezione già “formulata in primo grado e assorbita nel precedente giudizio d'appello in ragione dell'accoglimento del gravame”).
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Diversamente da quanto affermato dal , la domanda della ricorrente CP_1 va ritenuta includere la valorizzazione dell'anno 2013: nulla di diverso induce a supporre il tenore delle conclusioni di primo grado1 e nulla è contenuto nelle difese del ricorso originario che deponga per la volontà di limitare la domanda nel senso indicato dall'Amministrazione. Diversamente dicasi quanto alla fondatezza della richiesta, per questa parte.
pag. 3 di 6 Premesso che – come correttamente riconosciuto dallo stesso convenuto CP_1 in riassunzione (cfr. pag. 3 della relativa memoria di costituzione) – deve prendersi atto “dell'orientamento giurisprudenziale di derivazione euro-unitaria favorevole all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, con conseguente disapplicazione dell'art. 485, d.lgs. 297/1994, nella parte in cui prevede che, in sede di ricostruzione di carriera, operi un abbattimento dell'anzianità pregressa riconosciuta, con esiti in concreto pregiudizievoli per il lavoratore…”, rimane in contestazione precisamente la possibilità di valorizzare l'anno 2013, invocando la ricorrente la pronuncia n. 16133/2024 della Corte di Cassazione e il principio che
“l'anzianità giuridica riferita all'anno del 2013 debba essere conteggiata in quanto il DPR 122/2013 ha solamente impedito, a chi nel 2013 aveva guadagnato lo scatto stipendiale, di vederselo riconosciuto economicamente in quell'anno nella retribuzione” (pag. 8 ricorso in riassunzione). Dirimente sul punto è l'arresto di Cassazione civile sez. lav., 21/5/2025 n. 136182 e alle relative argomentazioni si ritiene di fare rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp.att. 2 Così la motivazione, articolata e completa sotto tutti i profili di rilievo anche per il caso di specie:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
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, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e Controparte_2 saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
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subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti". Controparte_2 2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1
pag. 4 di 6 c.p.c., evidenziandosi qui che essa prende espressamente in considerazione la pronuncia ricordata da parte ricorrente, affermando di superarne, sia pure solo in parte, il dictum3.
economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pag. 5 di 6 5. In sintesi, la "non utilità" degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende invece a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
6. Le spese processuali – da distrarre ex art. 93 c.p.c. – sono liquidate sulla base del valore indeterminabile della controversia tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese, per quanto apprezzabilmente aggiornate. Esse seguono la soccombenza e nella loro regolamentazione si tiene conto bensì del fatto che la giurisprudenza eurounitaria in materia era risalente ad epoca anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado, ma anche del fatto che detti principi sono stati oggetto di armonizzazione con le esigenze non meno cogenti di contenimento della spesa pubblica, il che giustifica una parziale compensazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e il , ogni diversa e Parte_1 Controparte_3 contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 138/2017 del Tribunale di Bologna resa in data e pubblicata il giorno 8/2/2017,
2. dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo, con esclusione dell'anno 2013 ai fini economici,
3. condanna il al pagamento della metà delle spese processuali, CP_1 liquidate
- in €.3.500,00 per compenso di primo grado,
- in €.3.500,00 per compenso del grado di appello,
- in €.3.000,00 per compenso del giudizio di cassazione,
- in €.3.500,00 per compenso del presente giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'eccellentissimo Tribunale del lavoro di Bologna dichiarare il diritto della ricorrente al computo come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici il servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Con vittoria delle spese di causa” 3 “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”