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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr.ssa Silvia VITRO' Presidente
Dr. Ludovico SBURLATI Giudice
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 3229/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Fabrizio Parte_1
Tarocco e Alessio Chiabotto
-ATTRICE- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Controparte_1 avv.ti Gian Paolo Di Santo, Gabriele Girardello e Massimiliano Elia
- CONVENUTA avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“voglia Codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nel merito: accertare e dichiarare che l'abusivo utilizzo da parte della convenuta dei programmi per elaboratore di titolarità della società attrice integra la violazione dell'art. 64- bis LDA e, per l'effetto: i. ordinare alla convenuta la rimozione dai propri server e computer delle copie dei programmi per elaboratore di titolarità della società attrice illecitamente installate, ex artt. 158-
159 LDA;
ii. inibire alla convenuta la prosecuzione e reiterazione degli illeciti accertati, con pagina 1 di 12 previsione di una comminatoria di penalità (in misura di euro 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia) per ciascuna singola violazione o inosservanza successivamente constatata ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, in relazione a ciascuna singola copia di programma per elaboratore illecitamente installata, ex art. 156 LDA;
iii. dichiarare tenuta e condannare la convenuta a risarcire all'attrice il danno patito ex art. 158
LDA, in misura che allo stato si quantifica in euro 568.665,60, oltre ai costi del consulente tecnico di parte, oltre interessi di legge e rivalutazione, o comunque nella diversa veriore misura che sarà accertata in corso di causa, occorrendo da liquidarsi anche in via equitativa;
iv. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza di condanna ex art. 166
LDA per una volta, con caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, a cura dell'attrice e a spese della convenuta;
in via istruttoria: omissis
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio di merito e della fase cautelare, ivi comprese le spese di consulenza tecnica, maggiorati di rimborso spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, IVA e CPA.”
Per la convenuta
“Rigettata ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, previo ogni occorrente accertamento e/o declaratoria e previa l'acquisizione del fascicolo del procedimento di descrizione ante causam RG. n. 18121/2022, così giudicare: In via principale: A) accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di ordine di rimozione ex artt. 158-159 LDA e di inibitoria ex art. 156 LDA, stante la spontanea rimozione delle copie del software contestato da parte della convenuta dai propri server e, per l'effetto, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a con riferimento alle predette domande;
B) rigettare la domanda di risarcimento Pt_1 del danno avversaria ex art. 158 LDA per l'insussistenza del danno e, in ogni caso, per l'impossibilità di quantificarlo;
C) rigettare la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 166 LDA per i motivi esposti in narrativa
In via subordinata, rispetto alla domanda sub B): D) dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento del danno ex art. 158 LDA in favore di in una somma inferiore a quella Pt_1 vantata da controparte non superiore all'effettivo utilizzo del Software VISI effettuato da per come correttamente identificato in sede di operazioni peritali;
CP_2
In ogni caso: E) vista l'offerta conciliativa di Euro 30.000,00 (oltre rifusione delle spese per la procedura di descrizione) formulata dalla convenuta all'udienza del 21 dicembre 2022 anche pagina 2 di 12 ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., condannare la società attrice alla rifusione delle spese, diritti, onorari, comprensivi di IVA e CPA, nonché alle spese peritali di consulenza di parte e d'ufficio, tutte come maturate e maturande successivamente all'udienza del 21 dicembre 2022, riconoscendo a esclusivamente le spese della procedura di Pt_1 descrizione, da calcolarsi ai minimi tabellari per questioni di valore indeterminabile.
In via istruttoria: omissis
Con vittoria di spese e compensi relativi al procedimento in epigrafe, al previo procedimento di descrizione ante causam RG. n. 18121/2022 e alle operazioni di CTU”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Il presente contenzioso costituisce il giudizio di merito introdotto da Parte_1
(d'ora in poi ) nei confronti della società (d'ora in poi Pt_1 Controparte_3
) all'esito del procedimento di descrizione n.18121/2022, con cui l'attrice ha CP_3 chiesto l'accertamento della violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno derivante dalla installazione e riproduzione illegittima, da parte della società convenuta ed in assenza di regolare licenza, del programma informatico VISI di titolarità dell'attrice stessa.
Ha riferito di essere leader mondiale nel settore delle soluzioni di “information Pt_1 technology”, volte a migliorare la produttività e la qualità delle applicazioni industriali, attraverso offerte software per la gestione della produzione, categoria nella quale rientrano i software di simulazione dei processi gestiti da macchine CNC (Computer Numerical Control), le soluzioni di automazione di fabbrica (Factory Automation Software) e gli applicativi di produzione assistita da computer (Computer Aided Design - CAD e Computer Aided
Manufacturing - CAM); di avere ideato l'applicativo VISI, ovvero una suite di programmi per elaboratore che forniscono soluzioni per la progettazione di stampi in plastica e in lamiera;
che, in particolare, il software consente la progettazione CAD in 2D e in 3D e la programmazione di dispositivi a controllo numerico, con funzionalità avanzate per il controllo della lavorazione;
di detenere i diritti di proprietà intellettuale relativi al programma VISI.
Ha inoltre rappresentato come, al fine di contenere i fenomeni di pirateria informatica ai suoi danni, si fosse rivolta alla società di consulenza IT Compliance Association (ITCA), la quale, tramite il sistema Cylynt, aveva individuato l'abusiva duplicazione ed utilizzo non autorizzato del software VISI da parte della società corrente in Torino, Corso Controparte_3
Ferrucci n. 27, attiva nel settore della lavorazione di tubi e relativa componentistica.
pagina 3 di 12 Ha dunque chiesto che venisse inibita la prosecuzione dell'illecito, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni e all'adozione dei provvedimenti consequenziali.
1.2. Con comparsa depositata in data 10.5.2023 si è costituita la convenuta, la quale, pur riconoscendo di aver detenuto ed utilizzato, sebbene sporadicamente, un modulo di una copia del software VISI, ha tuttavia contestato la sussistenza di un effettivo pregiudizio in capo all'attrice, evidenziando come l'uso limitato del programma e l'impossibilità tecnica della di fare utilizzo di tutti i moduli VISI, sia per le caratteristiche dei propri computer, CP_3 che per la stessa struttura dei macchinari presenti in azienda, fossero elementi volti a comprovare la scarsa lesività dell'illecito denunciato dall'attrice.
Sottolineava, in ogni caso, come non avesse in alcun modo provato l'esistenza del Pt_1 danno, né tanto meno la sua entità, limitandosi a parametrare il pregiudizio asseritamente subito al costo delle licenze dei software duplicati dalla convenuta (c.d. “prezzo del consenso”) e depositando, sub doc. 10, un mero listino prezzi generico e privo di rilevanza probatoria.
Svolta una consulenza tecnica d'ufficio affidata al dr. , esperto già incaricato nel Per_1 procedimento di descrizione, la causa è stata trattenuta a decisione a seguito di discussione orale ex art. 275 c.p.c. del 23.5.2025.
2. Sull'illecito utilizzo del programma VISI da parte della convenuta
E' pacifico che l'art. 1 L.d.A. estenda ai programmi per elaboratore la disciplina prevista a tutela delle opere dell'ingegno, mentre l'art. 64 bis vieta la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, dei programmi con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, senza il consenso del titolare dei diritti.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice sub doc. 2 emerge come il prodotto software
VISI sia di titolarità di , che ne detiene i diritti d'autore. Parte_1
La circostanza che tale programma sia stato rinvenuto presso la sede della , in CP_3 assenza di regolare licenza, costituisce circostanza non contestata dalla stessa convenuta, oltre che comprovata dagli accertamenti svolti in sede di descrizione.
La convenuta ha invece contestato le pretese, anche risarcitorie, avanzate dall'attrice, sollevando una serie di argomenti che il Collegio ritiene, almeno in parte, condivisibili.
Va innanzitutto premesso che il precedente di questo Tribunale (sent. n.1259/2025), più volte richiamato da non appare utilmente invocabile nella fattispecie in esame, sia Pt_1 poichè relativo a fattispecie, anche in fatto, assai diversa da quella ora in decisione, sia per la diversa prospettazione, allegazione e prova del danno domandato dal titolare della licenza. pagina 4 di 12 Occorre dunque prendere le mosse dalle risultanze degli accertamenti svolti dall'ing. . Per_1
Già nel corso delle prime operazioni peritali l'esperto chiariva che “dopo aver visionato le specifiche tecniche dei dispositivi, si constata che solo una macchina tra quelle oggetto di descrizione soddisfa i requisiti tecnici per il corretto funzionamento del programma” e procedeva dunque con l'acquisizione del contenuto di una sola macchina (pagg. 4,5 CTU).
Sono pertanto prive di rilievo le doglianze di parte attrice, secondo cui le indagini svolte dal dr.
sarebbero parziali, poichè eseguite su una sola postazione e senza tener conto Per_1 dell'alterazione dello stato di fatto nel frattempo avvenuta, per avere la stessa parte convenuta eseguito una operazione di “wiping” e disinstallato i programmi VISI rinvenuti in sede di descrizione.
Anche durante il successivo svolgimento delle operazioni, il CTU ha infatti confermato di aver
“verificato le specifiche tecniche dei dispositivi e, confrontandole con quelle minime necessarie per il funzionamento del software VISI, ha riscontrato che soltanto il PC assemblato rispettava i requisiti grafici, necessari al corretto funzionamento del software”, provvedendo dunque, in accordo con i consulenti tecnici di parte, ad effettuare la copia forense del disco installato su detto computer (pag. 7).
Il dr. ha compiutamente tenuto conto delle osservazioni formulate dal consulente di Per_1 parte attrice e, pur confermando che “i luoghi informatici risultano pertanto differenti rispetto a quelli oggetto di descrizione” (pag. 13), ha ribadito come durante il sopralluogo effettuato presso la convenuta “non sono state rinvenute postazioni di progettazione CAD né, men che meno, macchine utensili a controllo numerico alimentabili con strumenti CAM. La tesi sostenuta da parte attrice, ossia di uno strumento utile ai fini della realizzazione dei processi industriali non trova riscontro nelle evidenze tecniche sia informatiche sia meccaniche delle attrezzature ispezionate presso la convenuta ” (pagg. 14,15). CP_3
Ad escludere l'entità dell'illecito come lamentato da parte attrice non è dunque l'uso contenuto o limitato nel tempo del programma VISI da parte della convenuta - posto che l'art. 64 bis L.d.A. vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'avente diritto - bensì la possibilità stessa, esclusa dal CTU, che i computer rinvenuti presso la , ad CP_3 eccezione di uno, (il pc fisso in uso all'ing. , di tipo “assemblato”) avessero i Per_2 requisiti minimi a consentire il funzionamento del programma.
In sostanza, sebbene in sede di descrizione sia stata rilevata la presenza del software VISI su quattro computer, non è stato tuttavia accertato il funzionamento di tale programma su tutte e quattro le macchine, non solo perché il software è stato cancellato dalla convenuta all'esito pagina 5 di 12 delle operazioni di descrizione - condotta stigmatizzata dall'attrice, ma invero giustificata proprio al fine di evitare la prosecuzione dell'illecito - ma anche a causa di una incompatibilità tra gli strumenti in dotazione della e i requisiti minimi tecnici necessari al CP_3 funzionamento del software oggetto di licenza (pagg. 10,11 e 17 CTU).
Al fine di meglio chiarire le proprie conclusioni il dr. ha spiegato che “è come affermare Per_1 che la Suite MS Office è installata in tutte le sue componenti (Word, Excel, Access, Power
Point, Project, ec…) e queste sono disponibili quando si cerca di visualizzare un file (avente estensione docx, xlsx, ecc…) poiché tali applicazioni riconoscono tali file come utilizzabili. In merito al funzionamento questo è provato se e solo se si riesce ad aprire, modificare e salvare un file (per es. documento in word con estensione riconosciuta tipo DOCX) che è quindi possibile gestire con i software della Suite succitata” (pagg. 16,17).
Le considerazioni sopra svolte conducono pertanto il Collegio a ritenere che l'illecito lamentato da parte attrice possa essere riconosciuto unicamente con riferimento alla licenza rinvenuta nel pc assemblato, oggetto di copia forense, non essendovi per le altre tre macchine descritte presso la sede della convenuta elementi sufficienti a comprovare un effettivo funzionamento dei software e, dunque, una reale riproduzione illecita (pag. 7 CTU).
3. Sulla quantificazione del danno
L'attrice ha proposto domanda risarcitoria, richiamando il disposto dell'art.158, II comma,
L.d.A., secondo cui “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223. 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
In particolare, nell'evidenziare come su ognuna delle quattro macchine oggetto di descrizione fosse stato rinvenuto il software VISI 2020 1A64IT con tutti i moduli e come il sistema di licenza VISI sia messo in commercio dall'attrice solo in modalità “perpetual”, senza la previsione di una commercializzazione a tempo determinato, l'attrice ha invocato l'applicazione del principio del “prezzo del consenso”, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 568.665,60, pari al costo di una licenza (€
142.166,40) moltiplicato per il numero di computer sui quali sono state rinvenute.
Le argomentazioni attoree non possono essere condivise.
pagina 6 di 12 La Suprema Corte ha chiarito che “è ben vero che, secondo il condivisibile principio più volte affermato … la violazione di un diritto di esclusiva, che spetta all'autore [ai sensi dell'art. 12 L. aut.] analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale - costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione: la quale, peraltro, resta necessaria, posto che la presunzione circa l'esistenza del danno opera in merito all'an debeatur, non anche all'entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario” (Cass. n.
21833/2021).
Se, dunque, l'art. 158, II comma, L.d.A. consente il risarcimento del danno “in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”, deve in ogni caso farsi applicazione degli ordinari principi civilistici e occorrono pur sempre l'allegazione e la prova dei fatti causativi di specifici e determinati danni patrimoniali.
Il criterio del "prezzo del giusto consenso" va pertanto inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, ma la liquidazione non può comunque essere effettuata, come preteso da parte attrice, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio.
In conclusione, va affermato come “anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 c.c. e segg. e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori”( Cass. n. 24635/2021).
Nella fattispecie, la sussistenza del danno non può essere messa in discussione, posto che la riproduzione illecita del programma lede il legittimo interesse del titolare del software a vedersi riconosciuto il corrispettivo per la concessione della licenza d'uso.
Quanto alla quantificazione, tuttavia, si è limitata a produrre, sub doc. 10, un Pt_1
“listino prezzi” a cui non può attribuirsi una concreta efficacia probatoria, in quanto documento di esclusiva provenienza di parte e non corroborato da ulteriori elementi che consentano di apprezzarne la rilevanza e veridicità.
Si osserva sul punto come, nonostante la convenuta avesse, sin dalla comparsa di costituzione, chiaramente contestato l'attendibilità di tale documento e la sua idoneità a fornire la prova del danno lamentato dall'attrice, , su cui gravava il relativo onere, Pt_1 non ha integrato la prova di detto danno, limitandosi, con la memoria ex art. 183, VI comma n.
2, c.p.c., a formulare un capitolo di prova orale del tutto superfluo. pagina 7 di 12 Infatti, anche a voler ritenere che tale documento corrispondesse al listino prezzi praticato da a decorrere dal mese di aprile 2021 (cfr. capitolo di prova orale dedotto sul punto Pt_1 dall'attrice), esso non può comunque ritenersi sufficiente a comprovare gli effettivi prezzi applicati da ai propri clienti, né a fornire la benchè minima indicazione in ordine Pt_1 all'importo che l'attrice avrebbe verosimilmente ricavato da qualora la convenuta CP_3 avesse correttamente acquistato la licenza;
neppure le risultanze della CTU possono valere a fornire la prova del danno, avendo il dr. quantificato il valore della licenza del Per_1 programma VISI proprio sulla base dello stesso documento 10 fornito dall'attrice.
In sintesi, per stabilire quanto il titolare sarebbe stato disposto ad accettare per concedere l'uso della licenza, occorre fare riferimento anche al valore delle royalties usualmente richieste in base alla media prevista dagli accordi transattivi o commerciali conclusi con altri operatori del mercato, elementi in alcun modo forniti dalla parte attrice.
Ritiene dunque il Tribunale che il danno possa essere quantificato sulla base dei criteri proposti dalla stessa parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, procedendo “ad un confronto dei prezzi applicati sul mercato per i programmi necessari all'attività di ” CP_3
e tenendo conto del valore dei moduli effettivamente utilizzabili da , pur CP_3 assumendo come riferimento il “listino prezzi” di parte attrice, sebbene contestato dalla convenuta (pagg.42-43 comparsa).
In proposito va rilevato come, nonostante le specifiche argomentazioni di , l'attrice CP_3 nulla ha replicato con la prima memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., né ha prodotto documentazione volta a smentire le allegazioni avversarie e a comprovare la tipologia di licenze generalmente concesse ai propri clienti, con i relativi costi e durata;
al contrario, la convenuta ha prodotto, sub docc. 30 e 31, dei preventivi, dai quali emerge un costo per la licenza completa CAD di VERO UK tra € 6.720,00 ed € 7.680,00 per concessioni trentennali.
A ciò si aggiunga come lo stesso CTU abbia accertato “che il software VISI è stato utilizzato per effettuare operazioni di visualizzazione di disegni tecnici e trasformazione da 2D a 3D.
Tale operazione è una funzionalità base del software de quo, ossia minimale” (pag. 20) e che il programma VISI riprodotto illecitamente dalla convenuta “men che meno veniva utilizzato per istruire le macchine utensili al fine di effettuare una produzione automatizzata/robotizzata, data l'anzianità del reparto Macchine e dei Pannelli di Controllo analizzati. Non erano altresì presenti schede di rete o connessioni verso l'officina tali da far pensare ad in interconnessione tra PC e Macchine Operatrici” (pagg. 10,11).
pagina 8 di 12 Tenuto dunque conto della quantificazione effettuata dal consulente tecnico di parte convenuta (cfr. pag. 19 doc. 23) ritiene il Collegio che il danno subito da parte attrice, per la riproduzione ed utilizzo illecito da parte della convenuta di una licenza VISI, debba essere forfettariamente quantificato in € 10.000,00, somma da ritenersi, alla data odierna, già attualizzata della rivalutazione (trattandosi di debito di valore) e su cui decorreranno gli interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Sulle ulteriori sanzioni richieste da parte attrice
La richiesta di inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita non può essere accolta, avendo la convenuta già provveduto a disinstallare dai propri server tutte e quattro le copie del programma, come accertato dal CTU;
sebbene l'art. 156 L.d.A. contempli tale misura anche al fine di “impedire…la ripetizione di una violazione già avvenuta” va osservato come, nella fattispecie, una eventuale ulteriore riproduzione del programma VISI da parte della convenuta costituirebbe un nuovo illecito, rispetto al quale una inibitoria concessa nella presente sede non potrebbe che essere del tutto generica e indeterminata, oltre che sostanzialmente superflua, in quanto volta a richiamare un principio di legge.
Il rigetto della domanda di inibitoria assorbe la richiesta della penale.
Alla già avvenuta cancellazione dei programmi rinvenuti consegue anche il rigetto della richiesta di rimozione, essendo venuto meno l'interesse dall'attrice ad una pronuncia sul punto.
Non può infine accogliersi neppure la richiesta attorea di pubblicazione della sentenza ex art. 166 L.d.A.
Sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per disporre la pubblicazione, tenuto anche conto della minore estensione dell'illecito accertato rispetto alle prospettazioni attoree e dovendosi ritenere l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio già di per sé idoneo a ristorare l'attrice del danno patito.
5. Sulla domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
In sede di memoria di replica del 16.4.2025 parte attrice ha chiesto che venisse disposta, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione della seguente espressione utilizzata dalla convenuta a pagina
11 della propria comparsa conclusionale: “[E' venuto in rilievo che] è solita provare Pt_1
a trarre vantaggio dalla contraffazione del suo stesso programma e che in sostanza essa favorisce, con condotte quantomeno gravemente omissive, la sua libera circolazione online”. pagina 9 di 12 Ritiene il Collegio che l'istanza sia meritevole di accoglimento.
Sebbene la convenuta abbia voluto evidenziare il numero elevato di procedimenti cautelari avviati dall'attrice a tutela della propria licenza VISI e stigmatizzare la condotta di , Pt_1 la quale avrebbe atteso due anni prima di chiedere la cancellazione della pubblicazione on line del video YouTube “Install Vero VISI 2021 Full Working” (contenente proprio un tutorial volto a spiegare come procedere alla installazione del software senza licenza), vanno condivise le doglianze attoree circa la sconvenienza ed offensività dell'espressione utilizzata.
Ed invero la convenuta, travalicando sul punto i propri doveri di correttezza e facendo un uso sproporzionato e non necessario dei mezzi difensivi, ha così voluto ingenerare il dubbio di un interesse economico della stessa attrice nell'agevolare episodi di contraffazione dei propri programmi.
Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. si dispone pertanto la cancellazione della sopra riportata espressione.
6. Sulle spese di lite
Al fine di procedere alla liquidazione delle spese di lite occorre distinguere le attività compiute nel procedimento di descrizione (RG n. 18121/2022) da quelle relative al presente giudizio di merito.
Con riguardo alla descrizione, misura cautelare dapprima concessa con decreto inaudita altera parte del 14.10.2022 e poi confermata con ordinanza del 14.1.2023, è ravvisabile una soccombenza della convenuta , dal momento che gli accertamenti eseguiti dal dr. CP_3
hanno confermato la presenza e l'utilizzo illecito del software VISI presso la Per_1 convenuta.
Ne consegue che devono essere poste a carico della convenuta le spese relative a tale fase, da liquidarsi come in dispositivo, in conformità alla nota spese di parte attrice, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito occorre osservare come, sin dall'udienza del 21.12.2022 in sede cautelare, la convenuta avesse proposto, a fini conciliativi, di corrispondere all'attrice la somma di € 30.000,00; tale offerta veniva nuovamente reiterata alla prima udienza del giudizio di merito in data 30.5.2023 e in entrambi i casi rifiutata da . Pt_1
pagina 10 di 12 Proprio alla luce di tali proposte conciliative la convenuta ha chiesto che, in applicazione dell'art. 91, I comma, seconda parte, c.p.c., le spese del giudizio di merito venissero poste a carico dell'attrice.
Va tuttavia rilevato come la stessa norma invocata dalla convenuta preveda che il rifiuto di una parte di accettare la proposta conciliativa debba avvenire “senza giustificato motivo”; come chiarito da condivisibile dottrina, il giudice dovrà dunque, con delibazione a carattere prognostico, considerare se al momento della formulazione della proposta conciliativa la parte potesse, sulla base dei prevedibili sviluppi processuali, ragionevolmente confidare in un esito della lite più favorevole.
Ritiene il Collegio che tale presupposto non ricorra nella fattispecie in esame, tenuto conto, da un lato, degli esiti della descrizione e, dall'altro, del fatto che l'effettiva impossibilità di funzionamento del programma VISI su tutti i computer della convenuta veniva concretamente chiarito solo con la consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito.
In considerazione dell'esito della lite, valutato anche in rapporto all'entità della domanda svolta dall'attrice, si ritiene che debbano essere compensate tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Il compenso per la fase decisionale deve essere invece posto a carico dell'attrice, la quale, nonostante le risultanze della consulenza e l'ulteriore proposta del dr. di definire la Per_1 controversia con la corresponsione da parte della convenuta della somma di € 45.000,00 - ipotesi accolta dalla – ha insistito per la prosecuzione del giudizio. CP_3
Tale fase si liquida in complessivi € 4.007,00, in conformità a quanto indicato nella nota spese prodotta dalla convenuta.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico solidale delle parti, in considerazione dell'esito degli accertamenti e della compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che la convenuta ha riprodotto ed utilizzato senza licenza un programma per elaboratore VISI di titolarità dell'attrice e che tale condotta costituisce violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'attrice ex artt. 1 e 64 bis L. n. 633/1941; condanna a corrispondere a la somma di € CP_3 Controparte_3 Parte_1
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 respinge le restanti domande formulate da parte attrice;
visto l'art. 89 c.p.c., ordina a parte convenuta la cancellazione dell'espressione, utilizzata a pagina 11 della propria comparsa conclusionale: “ è solita provare a trarre Pt_1 vantaggio dalla contraffazione del suo stesso programma e che in sostanza essa favorisce, con condotte quantomeno gravemente omissive, la sua libera circolazione online”; condanna a rimborsare a le spese di lite relative Controparte_3 Parte_1 al procedimento di descrizione n. 18121/2022, che si liquidano in € 6.637,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria del giudizio di merito;
condanna a rimborsare a le spese relative alla Parte_1 Controparte_3 fase decisionale, che si liquidano in € 4.007,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU del giudizio di merito a carico solidale delle parti, in pari misura nei loro rapporti interni.
Così deciso in Torino, in data 23.5.2025
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr.ssa Silvia VITRO' Presidente
Dr. Ludovico SBURLATI Giudice
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 3229/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Fabrizio Parte_1
Tarocco e Alessio Chiabotto
-ATTRICE- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Controparte_1 avv.ti Gian Paolo Di Santo, Gabriele Girardello e Massimiliano Elia
- CONVENUTA avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“voglia Codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nel merito: accertare e dichiarare che l'abusivo utilizzo da parte della convenuta dei programmi per elaboratore di titolarità della società attrice integra la violazione dell'art. 64- bis LDA e, per l'effetto: i. ordinare alla convenuta la rimozione dai propri server e computer delle copie dei programmi per elaboratore di titolarità della società attrice illecitamente installate, ex artt. 158-
159 LDA;
ii. inibire alla convenuta la prosecuzione e reiterazione degli illeciti accertati, con pagina 1 di 12 previsione di una comminatoria di penalità (in misura di euro 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia) per ciascuna singola violazione o inosservanza successivamente constatata ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, in relazione a ciascuna singola copia di programma per elaboratore illecitamente installata, ex art. 156 LDA;
iii. dichiarare tenuta e condannare la convenuta a risarcire all'attrice il danno patito ex art. 158
LDA, in misura che allo stato si quantifica in euro 568.665,60, oltre ai costi del consulente tecnico di parte, oltre interessi di legge e rivalutazione, o comunque nella diversa veriore misura che sarà accertata in corso di causa, occorrendo da liquidarsi anche in via equitativa;
iv. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza di condanna ex art. 166
LDA per una volta, con caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, a cura dell'attrice e a spese della convenuta;
in via istruttoria: omissis
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio di merito e della fase cautelare, ivi comprese le spese di consulenza tecnica, maggiorati di rimborso spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, IVA e CPA.”
Per la convenuta
“Rigettata ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, previo ogni occorrente accertamento e/o declaratoria e previa l'acquisizione del fascicolo del procedimento di descrizione ante causam RG. n. 18121/2022, così giudicare: In via principale: A) accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di ordine di rimozione ex artt. 158-159 LDA e di inibitoria ex art. 156 LDA, stante la spontanea rimozione delle copie del software contestato da parte della convenuta dai propri server e, per l'effetto, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a con riferimento alle predette domande;
B) rigettare la domanda di risarcimento Pt_1 del danno avversaria ex art. 158 LDA per l'insussistenza del danno e, in ogni caso, per l'impossibilità di quantificarlo;
C) rigettare la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 166 LDA per i motivi esposti in narrativa
In via subordinata, rispetto alla domanda sub B): D) dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento del danno ex art. 158 LDA in favore di in una somma inferiore a quella Pt_1 vantata da controparte non superiore all'effettivo utilizzo del Software VISI effettuato da per come correttamente identificato in sede di operazioni peritali;
CP_2
In ogni caso: E) vista l'offerta conciliativa di Euro 30.000,00 (oltre rifusione delle spese per la procedura di descrizione) formulata dalla convenuta all'udienza del 21 dicembre 2022 anche pagina 2 di 12 ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., condannare la società attrice alla rifusione delle spese, diritti, onorari, comprensivi di IVA e CPA, nonché alle spese peritali di consulenza di parte e d'ufficio, tutte come maturate e maturande successivamente all'udienza del 21 dicembre 2022, riconoscendo a esclusivamente le spese della procedura di Pt_1 descrizione, da calcolarsi ai minimi tabellari per questioni di valore indeterminabile.
In via istruttoria: omissis
Con vittoria di spese e compensi relativi al procedimento in epigrafe, al previo procedimento di descrizione ante causam RG. n. 18121/2022 e alle operazioni di CTU”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Il presente contenzioso costituisce il giudizio di merito introdotto da Parte_1
(d'ora in poi ) nei confronti della società (d'ora in poi Pt_1 Controparte_3
) all'esito del procedimento di descrizione n.18121/2022, con cui l'attrice ha CP_3 chiesto l'accertamento della violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno derivante dalla installazione e riproduzione illegittima, da parte della società convenuta ed in assenza di regolare licenza, del programma informatico VISI di titolarità dell'attrice stessa.
Ha riferito di essere leader mondiale nel settore delle soluzioni di “information Pt_1 technology”, volte a migliorare la produttività e la qualità delle applicazioni industriali, attraverso offerte software per la gestione della produzione, categoria nella quale rientrano i software di simulazione dei processi gestiti da macchine CNC (Computer Numerical Control), le soluzioni di automazione di fabbrica (Factory Automation Software) e gli applicativi di produzione assistita da computer (Computer Aided Design - CAD e Computer Aided
Manufacturing - CAM); di avere ideato l'applicativo VISI, ovvero una suite di programmi per elaboratore che forniscono soluzioni per la progettazione di stampi in plastica e in lamiera;
che, in particolare, il software consente la progettazione CAD in 2D e in 3D e la programmazione di dispositivi a controllo numerico, con funzionalità avanzate per il controllo della lavorazione;
di detenere i diritti di proprietà intellettuale relativi al programma VISI.
Ha inoltre rappresentato come, al fine di contenere i fenomeni di pirateria informatica ai suoi danni, si fosse rivolta alla società di consulenza IT Compliance Association (ITCA), la quale, tramite il sistema Cylynt, aveva individuato l'abusiva duplicazione ed utilizzo non autorizzato del software VISI da parte della società corrente in Torino, Corso Controparte_3
Ferrucci n. 27, attiva nel settore della lavorazione di tubi e relativa componentistica.
pagina 3 di 12 Ha dunque chiesto che venisse inibita la prosecuzione dell'illecito, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni e all'adozione dei provvedimenti consequenziali.
1.2. Con comparsa depositata in data 10.5.2023 si è costituita la convenuta, la quale, pur riconoscendo di aver detenuto ed utilizzato, sebbene sporadicamente, un modulo di una copia del software VISI, ha tuttavia contestato la sussistenza di un effettivo pregiudizio in capo all'attrice, evidenziando come l'uso limitato del programma e l'impossibilità tecnica della di fare utilizzo di tutti i moduli VISI, sia per le caratteristiche dei propri computer, CP_3 che per la stessa struttura dei macchinari presenti in azienda, fossero elementi volti a comprovare la scarsa lesività dell'illecito denunciato dall'attrice.
Sottolineava, in ogni caso, come non avesse in alcun modo provato l'esistenza del Pt_1 danno, né tanto meno la sua entità, limitandosi a parametrare il pregiudizio asseritamente subito al costo delle licenze dei software duplicati dalla convenuta (c.d. “prezzo del consenso”) e depositando, sub doc. 10, un mero listino prezzi generico e privo di rilevanza probatoria.
Svolta una consulenza tecnica d'ufficio affidata al dr. , esperto già incaricato nel Per_1 procedimento di descrizione, la causa è stata trattenuta a decisione a seguito di discussione orale ex art. 275 c.p.c. del 23.5.2025.
2. Sull'illecito utilizzo del programma VISI da parte della convenuta
E' pacifico che l'art. 1 L.d.A. estenda ai programmi per elaboratore la disciplina prevista a tutela delle opere dell'ingegno, mentre l'art. 64 bis vieta la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, dei programmi con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, senza il consenso del titolare dei diritti.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice sub doc. 2 emerge come il prodotto software
VISI sia di titolarità di , che ne detiene i diritti d'autore. Parte_1
La circostanza che tale programma sia stato rinvenuto presso la sede della , in CP_3 assenza di regolare licenza, costituisce circostanza non contestata dalla stessa convenuta, oltre che comprovata dagli accertamenti svolti in sede di descrizione.
La convenuta ha invece contestato le pretese, anche risarcitorie, avanzate dall'attrice, sollevando una serie di argomenti che il Collegio ritiene, almeno in parte, condivisibili.
Va innanzitutto premesso che il precedente di questo Tribunale (sent. n.1259/2025), più volte richiamato da non appare utilmente invocabile nella fattispecie in esame, sia Pt_1 poichè relativo a fattispecie, anche in fatto, assai diversa da quella ora in decisione, sia per la diversa prospettazione, allegazione e prova del danno domandato dal titolare della licenza. pagina 4 di 12 Occorre dunque prendere le mosse dalle risultanze degli accertamenti svolti dall'ing. . Per_1
Già nel corso delle prime operazioni peritali l'esperto chiariva che “dopo aver visionato le specifiche tecniche dei dispositivi, si constata che solo una macchina tra quelle oggetto di descrizione soddisfa i requisiti tecnici per il corretto funzionamento del programma” e procedeva dunque con l'acquisizione del contenuto di una sola macchina (pagg. 4,5 CTU).
Sono pertanto prive di rilievo le doglianze di parte attrice, secondo cui le indagini svolte dal dr.
sarebbero parziali, poichè eseguite su una sola postazione e senza tener conto Per_1 dell'alterazione dello stato di fatto nel frattempo avvenuta, per avere la stessa parte convenuta eseguito una operazione di “wiping” e disinstallato i programmi VISI rinvenuti in sede di descrizione.
Anche durante il successivo svolgimento delle operazioni, il CTU ha infatti confermato di aver
“verificato le specifiche tecniche dei dispositivi e, confrontandole con quelle minime necessarie per il funzionamento del software VISI, ha riscontrato che soltanto il PC assemblato rispettava i requisiti grafici, necessari al corretto funzionamento del software”, provvedendo dunque, in accordo con i consulenti tecnici di parte, ad effettuare la copia forense del disco installato su detto computer (pag. 7).
Il dr. ha compiutamente tenuto conto delle osservazioni formulate dal consulente di Per_1 parte attrice e, pur confermando che “i luoghi informatici risultano pertanto differenti rispetto a quelli oggetto di descrizione” (pag. 13), ha ribadito come durante il sopralluogo effettuato presso la convenuta “non sono state rinvenute postazioni di progettazione CAD né, men che meno, macchine utensili a controllo numerico alimentabili con strumenti CAM. La tesi sostenuta da parte attrice, ossia di uno strumento utile ai fini della realizzazione dei processi industriali non trova riscontro nelle evidenze tecniche sia informatiche sia meccaniche delle attrezzature ispezionate presso la convenuta ” (pagg. 14,15). CP_3
Ad escludere l'entità dell'illecito come lamentato da parte attrice non è dunque l'uso contenuto o limitato nel tempo del programma VISI da parte della convenuta - posto che l'art. 64 bis L.d.A. vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'avente diritto - bensì la possibilità stessa, esclusa dal CTU, che i computer rinvenuti presso la , ad CP_3 eccezione di uno, (il pc fisso in uso all'ing. , di tipo “assemblato”) avessero i Per_2 requisiti minimi a consentire il funzionamento del programma.
In sostanza, sebbene in sede di descrizione sia stata rilevata la presenza del software VISI su quattro computer, non è stato tuttavia accertato il funzionamento di tale programma su tutte e quattro le macchine, non solo perché il software è stato cancellato dalla convenuta all'esito pagina 5 di 12 delle operazioni di descrizione - condotta stigmatizzata dall'attrice, ma invero giustificata proprio al fine di evitare la prosecuzione dell'illecito - ma anche a causa di una incompatibilità tra gli strumenti in dotazione della e i requisiti minimi tecnici necessari al CP_3 funzionamento del software oggetto di licenza (pagg. 10,11 e 17 CTU).
Al fine di meglio chiarire le proprie conclusioni il dr. ha spiegato che “è come affermare Per_1 che la Suite MS Office è installata in tutte le sue componenti (Word, Excel, Access, Power
Point, Project, ec…) e queste sono disponibili quando si cerca di visualizzare un file (avente estensione docx, xlsx, ecc…) poiché tali applicazioni riconoscono tali file come utilizzabili. In merito al funzionamento questo è provato se e solo se si riesce ad aprire, modificare e salvare un file (per es. documento in word con estensione riconosciuta tipo DOCX) che è quindi possibile gestire con i software della Suite succitata” (pagg. 16,17).
Le considerazioni sopra svolte conducono pertanto il Collegio a ritenere che l'illecito lamentato da parte attrice possa essere riconosciuto unicamente con riferimento alla licenza rinvenuta nel pc assemblato, oggetto di copia forense, non essendovi per le altre tre macchine descritte presso la sede della convenuta elementi sufficienti a comprovare un effettivo funzionamento dei software e, dunque, una reale riproduzione illecita (pag. 7 CTU).
3. Sulla quantificazione del danno
L'attrice ha proposto domanda risarcitoria, richiamando il disposto dell'art.158, II comma,
L.d.A., secondo cui “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223. 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
In particolare, nell'evidenziare come su ognuna delle quattro macchine oggetto di descrizione fosse stato rinvenuto il software VISI 2020 1A64IT con tutti i moduli e come il sistema di licenza VISI sia messo in commercio dall'attrice solo in modalità “perpetual”, senza la previsione di una commercializzazione a tempo determinato, l'attrice ha invocato l'applicazione del principio del “prezzo del consenso”, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 568.665,60, pari al costo di una licenza (€
142.166,40) moltiplicato per il numero di computer sui quali sono state rinvenute.
Le argomentazioni attoree non possono essere condivise.
pagina 6 di 12 La Suprema Corte ha chiarito che “è ben vero che, secondo il condivisibile principio più volte affermato … la violazione di un diritto di esclusiva, che spetta all'autore [ai sensi dell'art. 12 L. aut.] analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale - costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione: la quale, peraltro, resta necessaria, posto che la presunzione circa l'esistenza del danno opera in merito all'an debeatur, non anche all'entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario” (Cass. n.
21833/2021).
Se, dunque, l'art. 158, II comma, L.d.A. consente il risarcimento del danno “in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”, deve in ogni caso farsi applicazione degli ordinari principi civilistici e occorrono pur sempre l'allegazione e la prova dei fatti causativi di specifici e determinati danni patrimoniali.
Il criterio del "prezzo del giusto consenso" va pertanto inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, ma la liquidazione non può comunque essere effettuata, come preteso da parte attrice, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio.
In conclusione, va affermato come “anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 c.c. e segg. e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori”( Cass. n. 24635/2021).
Nella fattispecie, la sussistenza del danno non può essere messa in discussione, posto che la riproduzione illecita del programma lede il legittimo interesse del titolare del software a vedersi riconosciuto il corrispettivo per la concessione della licenza d'uso.
Quanto alla quantificazione, tuttavia, si è limitata a produrre, sub doc. 10, un Pt_1
“listino prezzi” a cui non può attribuirsi una concreta efficacia probatoria, in quanto documento di esclusiva provenienza di parte e non corroborato da ulteriori elementi che consentano di apprezzarne la rilevanza e veridicità.
Si osserva sul punto come, nonostante la convenuta avesse, sin dalla comparsa di costituzione, chiaramente contestato l'attendibilità di tale documento e la sua idoneità a fornire la prova del danno lamentato dall'attrice, , su cui gravava il relativo onere, Pt_1 non ha integrato la prova di detto danno, limitandosi, con la memoria ex art. 183, VI comma n.
2, c.p.c., a formulare un capitolo di prova orale del tutto superfluo. pagina 7 di 12 Infatti, anche a voler ritenere che tale documento corrispondesse al listino prezzi praticato da a decorrere dal mese di aprile 2021 (cfr. capitolo di prova orale dedotto sul punto Pt_1 dall'attrice), esso non può comunque ritenersi sufficiente a comprovare gli effettivi prezzi applicati da ai propri clienti, né a fornire la benchè minima indicazione in ordine Pt_1 all'importo che l'attrice avrebbe verosimilmente ricavato da qualora la convenuta CP_3 avesse correttamente acquistato la licenza;
neppure le risultanze della CTU possono valere a fornire la prova del danno, avendo il dr. quantificato il valore della licenza del Per_1 programma VISI proprio sulla base dello stesso documento 10 fornito dall'attrice.
In sintesi, per stabilire quanto il titolare sarebbe stato disposto ad accettare per concedere l'uso della licenza, occorre fare riferimento anche al valore delle royalties usualmente richieste in base alla media prevista dagli accordi transattivi o commerciali conclusi con altri operatori del mercato, elementi in alcun modo forniti dalla parte attrice.
Ritiene dunque il Tribunale che il danno possa essere quantificato sulla base dei criteri proposti dalla stessa parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, procedendo “ad un confronto dei prezzi applicati sul mercato per i programmi necessari all'attività di ” CP_3
e tenendo conto del valore dei moduli effettivamente utilizzabili da , pur CP_3 assumendo come riferimento il “listino prezzi” di parte attrice, sebbene contestato dalla convenuta (pagg.42-43 comparsa).
In proposito va rilevato come, nonostante le specifiche argomentazioni di , l'attrice CP_3 nulla ha replicato con la prima memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., né ha prodotto documentazione volta a smentire le allegazioni avversarie e a comprovare la tipologia di licenze generalmente concesse ai propri clienti, con i relativi costi e durata;
al contrario, la convenuta ha prodotto, sub docc. 30 e 31, dei preventivi, dai quali emerge un costo per la licenza completa CAD di VERO UK tra € 6.720,00 ed € 7.680,00 per concessioni trentennali.
A ciò si aggiunga come lo stesso CTU abbia accertato “che il software VISI è stato utilizzato per effettuare operazioni di visualizzazione di disegni tecnici e trasformazione da 2D a 3D.
Tale operazione è una funzionalità base del software de quo, ossia minimale” (pag. 20) e che il programma VISI riprodotto illecitamente dalla convenuta “men che meno veniva utilizzato per istruire le macchine utensili al fine di effettuare una produzione automatizzata/robotizzata, data l'anzianità del reparto Macchine e dei Pannelli di Controllo analizzati. Non erano altresì presenti schede di rete o connessioni verso l'officina tali da far pensare ad in interconnessione tra PC e Macchine Operatrici” (pagg. 10,11).
pagina 8 di 12 Tenuto dunque conto della quantificazione effettuata dal consulente tecnico di parte convenuta (cfr. pag. 19 doc. 23) ritiene il Collegio che il danno subito da parte attrice, per la riproduzione ed utilizzo illecito da parte della convenuta di una licenza VISI, debba essere forfettariamente quantificato in € 10.000,00, somma da ritenersi, alla data odierna, già attualizzata della rivalutazione (trattandosi di debito di valore) e su cui decorreranno gli interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Sulle ulteriori sanzioni richieste da parte attrice
La richiesta di inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita non può essere accolta, avendo la convenuta già provveduto a disinstallare dai propri server tutte e quattro le copie del programma, come accertato dal CTU;
sebbene l'art. 156 L.d.A. contempli tale misura anche al fine di “impedire…la ripetizione di una violazione già avvenuta” va osservato come, nella fattispecie, una eventuale ulteriore riproduzione del programma VISI da parte della convenuta costituirebbe un nuovo illecito, rispetto al quale una inibitoria concessa nella presente sede non potrebbe che essere del tutto generica e indeterminata, oltre che sostanzialmente superflua, in quanto volta a richiamare un principio di legge.
Il rigetto della domanda di inibitoria assorbe la richiesta della penale.
Alla già avvenuta cancellazione dei programmi rinvenuti consegue anche il rigetto della richiesta di rimozione, essendo venuto meno l'interesse dall'attrice ad una pronuncia sul punto.
Non può infine accogliersi neppure la richiesta attorea di pubblicazione della sentenza ex art. 166 L.d.A.
Sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per disporre la pubblicazione, tenuto anche conto della minore estensione dell'illecito accertato rispetto alle prospettazioni attoree e dovendosi ritenere l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio già di per sé idoneo a ristorare l'attrice del danno patito.
5. Sulla domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
In sede di memoria di replica del 16.4.2025 parte attrice ha chiesto che venisse disposta, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione della seguente espressione utilizzata dalla convenuta a pagina
11 della propria comparsa conclusionale: “[E' venuto in rilievo che] è solita provare Pt_1
a trarre vantaggio dalla contraffazione del suo stesso programma e che in sostanza essa favorisce, con condotte quantomeno gravemente omissive, la sua libera circolazione online”. pagina 9 di 12 Ritiene il Collegio che l'istanza sia meritevole di accoglimento.
Sebbene la convenuta abbia voluto evidenziare il numero elevato di procedimenti cautelari avviati dall'attrice a tutela della propria licenza VISI e stigmatizzare la condotta di , Pt_1 la quale avrebbe atteso due anni prima di chiedere la cancellazione della pubblicazione on line del video YouTube “Install Vero VISI 2021 Full Working” (contenente proprio un tutorial volto a spiegare come procedere alla installazione del software senza licenza), vanno condivise le doglianze attoree circa la sconvenienza ed offensività dell'espressione utilizzata.
Ed invero la convenuta, travalicando sul punto i propri doveri di correttezza e facendo un uso sproporzionato e non necessario dei mezzi difensivi, ha così voluto ingenerare il dubbio di un interesse economico della stessa attrice nell'agevolare episodi di contraffazione dei propri programmi.
Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. si dispone pertanto la cancellazione della sopra riportata espressione.
6. Sulle spese di lite
Al fine di procedere alla liquidazione delle spese di lite occorre distinguere le attività compiute nel procedimento di descrizione (RG n. 18121/2022) da quelle relative al presente giudizio di merito.
Con riguardo alla descrizione, misura cautelare dapprima concessa con decreto inaudita altera parte del 14.10.2022 e poi confermata con ordinanza del 14.1.2023, è ravvisabile una soccombenza della convenuta , dal momento che gli accertamenti eseguiti dal dr. CP_3
hanno confermato la presenza e l'utilizzo illecito del software VISI presso la Per_1 convenuta.
Ne consegue che devono essere poste a carico della convenuta le spese relative a tale fase, da liquidarsi come in dispositivo, in conformità alla nota spese di parte attrice, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito occorre osservare come, sin dall'udienza del 21.12.2022 in sede cautelare, la convenuta avesse proposto, a fini conciliativi, di corrispondere all'attrice la somma di € 30.000,00; tale offerta veniva nuovamente reiterata alla prima udienza del giudizio di merito in data 30.5.2023 e in entrambi i casi rifiutata da . Pt_1
pagina 10 di 12 Proprio alla luce di tali proposte conciliative la convenuta ha chiesto che, in applicazione dell'art. 91, I comma, seconda parte, c.p.c., le spese del giudizio di merito venissero poste a carico dell'attrice.
Va tuttavia rilevato come la stessa norma invocata dalla convenuta preveda che il rifiuto di una parte di accettare la proposta conciliativa debba avvenire “senza giustificato motivo”; come chiarito da condivisibile dottrina, il giudice dovrà dunque, con delibazione a carattere prognostico, considerare se al momento della formulazione della proposta conciliativa la parte potesse, sulla base dei prevedibili sviluppi processuali, ragionevolmente confidare in un esito della lite più favorevole.
Ritiene il Collegio che tale presupposto non ricorra nella fattispecie in esame, tenuto conto, da un lato, degli esiti della descrizione e, dall'altro, del fatto che l'effettiva impossibilità di funzionamento del programma VISI su tutti i computer della convenuta veniva concretamente chiarito solo con la consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito.
In considerazione dell'esito della lite, valutato anche in rapporto all'entità della domanda svolta dall'attrice, si ritiene che debbano essere compensate tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Il compenso per la fase decisionale deve essere invece posto a carico dell'attrice, la quale, nonostante le risultanze della consulenza e l'ulteriore proposta del dr. di definire la Per_1 controversia con la corresponsione da parte della convenuta della somma di € 45.000,00 - ipotesi accolta dalla – ha insistito per la prosecuzione del giudizio. CP_3
Tale fase si liquida in complessivi € 4.007,00, in conformità a quanto indicato nella nota spese prodotta dalla convenuta.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico solidale delle parti, in considerazione dell'esito degli accertamenti e della compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che la convenuta ha riprodotto ed utilizzato senza licenza un programma per elaboratore VISI di titolarità dell'attrice e che tale condotta costituisce violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'attrice ex artt. 1 e 64 bis L. n. 633/1941; condanna a corrispondere a la somma di € CP_3 Controparte_3 Parte_1
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 respinge le restanti domande formulate da parte attrice;
visto l'art. 89 c.p.c., ordina a parte convenuta la cancellazione dell'espressione, utilizzata a pagina 11 della propria comparsa conclusionale: “ è solita provare a trarre Pt_1 vantaggio dalla contraffazione del suo stesso programma e che in sostanza essa favorisce, con condotte quantomeno gravemente omissive, la sua libera circolazione online”; condanna a rimborsare a le spese di lite relative Controparte_3 Parte_1 al procedimento di descrizione n. 18121/2022, che si liquidano in € 6.637,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria del giudizio di merito;
condanna a rimborsare a le spese relative alla Parte_1 Controparte_3 fase decisionale, che si liquidano in € 4.007,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU del giudizio di merito a carico solidale delle parti, in pari misura nei loro rapporti interni.
Così deciso in Torino, in data 23.5.2025
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
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