Articolo 40 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Articolo 39Articolo 41
Versione
2 febbraio 1983
Art. 40.
All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce "Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attivita' economiche sottoposte alla giurisdizione italiana".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1983