Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Sentenza breve 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 31/07/2025, n. 15112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15112 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12939 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ED PE AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto della Prefettura di Roma - Area IV bis - Sportello Unico per l’Immigrazione in data 17.10.2024, notificato lo stesso giorno, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020 (Prot. n. RM4706944372), e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto reso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma rispettivamente in data 23.4.2025 (e per l’effetto anche per l’annullamento del decreto dell’8.4.2025) e notificato in pari data, con il quale è stata rigettata nuovamente la domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020 (Prot. n. RM4706944372) e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, danni che saranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Col ricorso introduttivo, la ricorrente, PE AN ED, chiedeva di annullare il decreto di rigetto emesso in data 17.10.2024 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, sull’istanza presentata il 24.6.2020 da UR RE in favore della PE ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020.
2. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, venivano impugnati altri due decreti di rigetto, emessi dall’amministrazione a seguito di riesame della posizione della ricorrente, nelle date dell’8.4.2025 e del 23.4.2025, quest’ultimo adottato non essendo stata ritenuta dimostrata la presenza ininterrotta della lavoratrice sul territorio nazionale antecedentemente alla data dell’8.3.2020, come richiesto dall’art. 103 cit., avendo PE AN ED fornito solo una carta di soggiorno datata nel tempo (o meglio scaduta da oltre 14 anni), atto non ritenuto sufficiente anche in forza di quanto indicato dalla Circolare prot. 4623 del 17.11.2020 (“ nel caso di documenti risalenti nel tempo questi devono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata ”).
Inoltre, la Prefettura evidenziava la mancanza di documenti pure in merito all’idoneità alloggiativa, questo ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 286/1998, e al pagamento del contributo forfettario ex art. 8 co. 2 Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno.
3. Avverso l’ultimo degli atti anzidetti venivano mosse più censure.
4. All’udienza camerale del 30.7.2025, dopo aver dato avviso le parti ex art. 60 c.p.a., nonché ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. sulla possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale e in parte anche del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse, i ricorsi sono stati introitati per la decisione.
5. In limine occorre dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale avverso il decreto di rigetto del 17.10.2024 nonché di quello per motivi aggiunti avvero il decreto di rigetto dell’8.4.2025, atteso che l’amministrazione, come indicato sopra, ha emesso un ultimo atto negativo nei riguardi della posizione della ricorrente il 23.4.2024, l’unico per il quale sussiste, allo stato, ancora un interesse all’annullamento, posto che la declaratoria di invalidità degli altri non arrecherebbe alcun beneficio.
6. Ciò posto, la prima censura mossa col ricorso per motivi aggiunti è fondata, nella parte in cui si lamenta una carenza di istruttoria.
7. Invero, partendo dalla presenza ininterrotta della lavoratrice sul territorio nazionale, è stata prodotta in giudizio anche una ricevuta del 3.12.2019 della Questura di Roma riferita ad una convocazione della ricorrente per il rilascio di un titolo di soggiorno. Tale circostanza, da valutare unitamente alla carta di soggiorno, in linea con quanto previsto dalla Circolare prot. 4623 cit., non risulta essere stata ancora considerata dalla Prefettura di Roma.
8. Quanto, invece, all’idoneità alloggiativa e al pagamento del contributo forfettario ex art. 8 co. 2 Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno, deve osservarsi, da un lato, che la prova del primo requisito è funzionale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, che non potrà avvenire nel caso di specie perché il rapporto è cessato (dunque, non rileva ai fini della concessione di un permesso per attesa occupazione) e, dall’altro, che è stata depositata una ricevuta di pagamento dei contributi per la somma totale di euro 624,00 (cfr. sul punto ultimo l’allegato n. 9 al ricorso per motivi aggiunti).
9. Rispetto a quanto sopra, deve anche evidenziarsi, che nella materia dell’immigrazione bisogna tener conto anche delle sopravvenienze, perché, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, il giudizio amministrativo attiene da tempo alla situazione giuridica soggettiva e non soltanto all’atto impugnato, circostanza che impone una valutazione pure degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di un soggiorno, dato che si incide su interessi fondamentali della persona umana (cfr. Cons. di Stato, sez. III, n. 8388/2022).
10. Per tali ragioni, assorbite le ulteriori censure e salve le future valutazioni dell’amministrazione sugli atti prodotti in giudizio, il provvedimento impugnato del 23.4.2025 deve essere annullato perché emesso in carenza di istruttoria.
11. Infondata, per completezza, la domanda di risarcimento danni proposta, perché formulata in modo solo generico.
12. L’incidenza dei documenti prodotti in giudizio consente di compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara improcedibile per la stessa ragione il ricorso per motivi aggiunti laddove è stato chiesto l’annullamento del decreto di rigetto dell’8.4.2025;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione con riferimento al decreto di rigetto del 23.4.2025 e, per l’effetto, annulla tale provvedimento;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Alberto Ugo, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO