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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3173/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3173/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Tamara Lorenzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Caldonazzo (TN) in data 6 settembre 2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo,
1 ER Parte II, N. 2, Serie A, Anno 2008, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 23 agosto 2010.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 6.9.2008; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Caldonazzo Serie A P II
• ordinare al Comune di Caldonazzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologando le stesse condizioni stabilite per la separazione, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte
***
Si ritrascrivono condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La (ex) casa coniugale sita in 38052 Caldonazzo (TN) in Via Vegri n. 10, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo del sig. ove manterrà residenza Parte_2 anagrafica unitamente al figlio minore;
ERsona_2
3) La sig.ra attualmente trasferitasi, nelle more della Parte_1 separazione con l'accordo del coniuge, presso un'abitazione in locazione a
Caldonazzo, si traferirà entro il 01.10.2024, ovvero comunque all'atto della cessazione della locazione attualmente in essere a favore di terzi, presso l'appartamento in Sua proprietà sito in Caldonazzo via Graziadei n.10, ove traferirà e fisserà la propria residenza anagrafica e collocazione abitativa;
ER 4) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, in virtù del positivo e equanime rapporto affettivo in essere con ambo i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente. I genitori infatti si
2 impegnano, consapevoli delle rispettive responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura del figlio dichiarando di conoscere e osservare gli obblighi di legge. ER 5) Il figlio , ferma restando la residenza anagrafica in 38052 Caldonazzo (TN) via Vegri n. 10 presso l'abitazione del padre, manterrà collocazione abitativa in via paritaria presso ciascun genitore, secondo il seguente protocollo:
- Week-end alternati , con pernotto, presso ciascun genitore: dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, all'atto del reingresso a scuola
- Durante la settimana: 2 gg con il padre e 2 gg con la madre, con pernotto e cosi successivamente, tenendo in ogni caso conto degli impegni personali e lavorativi di ciascun genitore e scolastici ed extrascolastici del figlio
6) I genitori concordano di alternare di anno in anno la permanenza con il figlio, il giorno di Natale e Pasqua e Capodanno, ripartendo a metà le relative vacanze, i cui tempi verranno concordati tra i genitori almeno 30 gg prima, tenendo in ogni caso conto dei desideri e delle richieste dello stesso.
7) ER le vacanze estive si concordano due settimane anche non consecutive (da stabilire preventivamente entro il 30 Maggio di ogni anno) che i genitori ER trascorreranno rispettivamente con il figlio . ER
8) I genitori, provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di , durante i giorni di rispettiva pertinenza;
9) I genitori, parteciperanno nella misura del 40% a carico della madre e 60% a carico del padre, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, che verranno individuate e regolamentate sulla base delle linee guida del CNF, quale parte integrante del presente atto. I sig.ri e concordano di Pt_2 Parte_1
ER applicare alle spese relative alla mensa scolastica del figlio , i criteri e la misura di riparto stabiliti per le spese straordinarie ( 40% a carico della madre –
60% a carico del padre).
10) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore del figlio, spetteranno al 40% per la madre ed al 60% per il padre, così come le detrazioni per carichi di famiglia.
11) I coniugi reciprocamente riconoscono e dichiarano che i soldi depositati sul
“Libretto Nominativo al Portatore” n. 12162871 emesso dalla Cassa Rurale Alta ER Valsugana, pari a circa 4.200,00 , sono destinati agli interessi di . Parimenti
3 danno atto che è attualmente attivo dal 1.12.2017, un fondo pensione, a nome del minore , identificato con Plurifonds – Assicura Aderente n. 67.923, ERsona_2 recante al 31.12.2023, una posizione individuale di Euro 7.154,81.
12) La sig.ra ed il sig. prestano Parte_1 Parte_2 reciprocamente il consento al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto;
13) Il contributo pubblico trimestrale per la celiachia a favore della sig.ra ER ( per Euro 300,00 circa) e per il figlio ( per Euro 270,00), Parte_1 continueranno ad essere percepiti per intero dalla sig.ra L'AU , ad Parte_1 oggi corrisposto nella misura di Euro 57,00 mensili, verrà richiesto e percepito dal Parte sig. per intero . Ad oggi il nucleo non percepisce l' Nel caso in cui Pt_2 successivamente alla separazione sussistessero i presupposti per il percepimento, il relativo importo verrà suddiviso al 50% tra i genitori .
14) Il veicolo Seat tg GA507ZV già di proprietà del sig. , rimane Parte_2 in proprietà ed uso esclusivo dello stesso;
15) Il veicolo Fiat 500 tg. EX 396 BV di proprietà della sig.ra , Parte_1 rimane in proprietà e uso esclusivo della stessa;
16) L'autocaravan tg. FP 333 XN, viene ceduto, nell'ambito degli accordi patrimoniali tra i coniugi ,dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_2 che accetta, e che intesterà a sé la proprietà di tale veicolo, all'atto e per effetto della pronuncia di separazione. In conseguenza della suddetta cessione, per la quale i coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere, i coniugi concordano che i costi relativi per l'applicazione dell'apparecchio dentale al figlio ER ER
e i costi necessari per l'acquisto di un tablet per lo stesso , rimarranno per intero a carico del padre.
17) I sig.ri e concordano di regolamentare anche i tempi di Pt_2 Parte_1 permanenza presso ciascuno di essi ed i costi necessari ai bisogni del cane razza
JA RU di nome NO , intestato alla sig.ra come segue: il cane Parte_1
ER rimarrà presso l'uno e l'altro coniuge unitamente ad , secondo i tempi di permanenza indicati al p.to 5 e 6 del presente atto;
ciascuno dei coniugi provvederà in proprio all'acquisto dei prodotti necessari per l' alimentazione del cane, per i periodi di permanenza presso ciascuno di essi;
i coniugi ripartiranno al 50 % ogni
4 altro costo e/o spesa necessaria per il cane ( veterinario, medicinali, cure ecc.) , nonché ogni responsabilità per eventuali danni a terzi.
18) Il sig. e la sig.ra si dichiarano Parte_2 Parte_1 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento, dichiarando di aver definito tra Loro con il presente atto anche le questioni economico-patrimoniali”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 394/2024 di data 29 novembre 2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 4 luglio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 2 ottobre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 394/2024 di data 29 novembre
2024, pubblicata il 2 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento ER del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non
5 sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) a Caldonazzo (TN) in data 6 settembre 2008, con atto C.F._2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo, Parte II,
N. 2, Serie A, Anno 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3173/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Tamara Lorenzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Caldonazzo (TN) in data 6 settembre 2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo,
1 ER Parte II, N. 2, Serie A, Anno 2008, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 23 agosto 2010.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 6.9.2008; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Caldonazzo Serie A P II
• ordinare al Comune di Caldonazzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologando le stesse condizioni stabilite per la separazione, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte
***
Si ritrascrivono condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La (ex) casa coniugale sita in 38052 Caldonazzo (TN) in Via Vegri n. 10, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo del sig. ove manterrà residenza Parte_2 anagrafica unitamente al figlio minore;
ERsona_2
3) La sig.ra attualmente trasferitasi, nelle more della Parte_1 separazione con l'accordo del coniuge, presso un'abitazione in locazione a
Caldonazzo, si traferirà entro il 01.10.2024, ovvero comunque all'atto della cessazione della locazione attualmente in essere a favore di terzi, presso l'appartamento in Sua proprietà sito in Caldonazzo via Graziadei n.10, ove traferirà e fisserà la propria residenza anagrafica e collocazione abitativa;
ER 4) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, in virtù del positivo e equanime rapporto affettivo in essere con ambo i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente. I genitori infatti si
2 impegnano, consapevoli delle rispettive responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura del figlio dichiarando di conoscere e osservare gli obblighi di legge. ER 5) Il figlio , ferma restando la residenza anagrafica in 38052 Caldonazzo (TN) via Vegri n. 10 presso l'abitazione del padre, manterrà collocazione abitativa in via paritaria presso ciascun genitore, secondo il seguente protocollo:
- Week-end alternati , con pernotto, presso ciascun genitore: dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, all'atto del reingresso a scuola
- Durante la settimana: 2 gg con il padre e 2 gg con la madre, con pernotto e cosi successivamente, tenendo in ogni caso conto degli impegni personali e lavorativi di ciascun genitore e scolastici ed extrascolastici del figlio
6) I genitori concordano di alternare di anno in anno la permanenza con il figlio, il giorno di Natale e Pasqua e Capodanno, ripartendo a metà le relative vacanze, i cui tempi verranno concordati tra i genitori almeno 30 gg prima, tenendo in ogni caso conto dei desideri e delle richieste dello stesso.
7) ER le vacanze estive si concordano due settimane anche non consecutive (da stabilire preventivamente entro il 30 Maggio di ogni anno) che i genitori ER trascorreranno rispettivamente con il figlio . ER
8) I genitori, provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di , durante i giorni di rispettiva pertinenza;
9) I genitori, parteciperanno nella misura del 40% a carico della madre e 60% a carico del padre, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, che verranno individuate e regolamentate sulla base delle linee guida del CNF, quale parte integrante del presente atto. I sig.ri e concordano di Pt_2 Parte_1
ER applicare alle spese relative alla mensa scolastica del figlio , i criteri e la misura di riparto stabiliti per le spese straordinarie ( 40% a carico della madre –
60% a carico del padre).
10) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore del figlio, spetteranno al 40% per la madre ed al 60% per il padre, così come le detrazioni per carichi di famiglia.
11) I coniugi reciprocamente riconoscono e dichiarano che i soldi depositati sul
“Libretto Nominativo al Portatore” n. 12162871 emesso dalla Cassa Rurale Alta ER Valsugana, pari a circa 4.200,00 , sono destinati agli interessi di . Parimenti
3 danno atto che è attualmente attivo dal 1.12.2017, un fondo pensione, a nome del minore , identificato con Plurifonds – Assicura Aderente n. 67.923, ERsona_2 recante al 31.12.2023, una posizione individuale di Euro 7.154,81.
12) La sig.ra ed il sig. prestano Parte_1 Parte_2 reciprocamente il consento al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto;
13) Il contributo pubblico trimestrale per la celiachia a favore della sig.ra ER ( per Euro 300,00 circa) e per il figlio ( per Euro 270,00), Parte_1 continueranno ad essere percepiti per intero dalla sig.ra L'AU , ad Parte_1 oggi corrisposto nella misura di Euro 57,00 mensili, verrà richiesto e percepito dal Parte sig. per intero . Ad oggi il nucleo non percepisce l' Nel caso in cui Pt_2 successivamente alla separazione sussistessero i presupposti per il percepimento, il relativo importo verrà suddiviso al 50% tra i genitori .
14) Il veicolo Seat tg GA507ZV già di proprietà del sig. , rimane Parte_2 in proprietà ed uso esclusivo dello stesso;
15) Il veicolo Fiat 500 tg. EX 396 BV di proprietà della sig.ra , Parte_1 rimane in proprietà e uso esclusivo della stessa;
16) L'autocaravan tg. FP 333 XN, viene ceduto, nell'ambito degli accordi patrimoniali tra i coniugi ,dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_2 che accetta, e che intesterà a sé la proprietà di tale veicolo, all'atto e per effetto della pronuncia di separazione. In conseguenza della suddetta cessione, per la quale i coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere, i coniugi concordano che i costi relativi per l'applicazione dell'apparecchio dentale al figlio ER ER
e i costi necessari per l'acquisto di un tablet per lo stesso , rimarranno per intero a carico del padre.
17) I sig.ri e concordano di regolamentare anche i tempi di Pt_2 Parte_1 permanenza presso ciascuno di essi ed i costi necessari ai bisogni del cane razza
JA RU di nome NO , intestato alla sig.ra come segue: il cane Parte_1
ER rimarrà presso l'uno e l'altro coniuge unitamente ad , secondo i tempi di permanenza indicati al p.to 5 e 6 del presente atto;
ciascuno dei coniugi provvederà in proprio all'acquisto dei prodotti necessari per l' alimentazione del cane, per i periodi di permanenza presso ciascuno di essi;
i coniugi ripartiranno al 50 % ogni
4 altro costo e/o spesa necessaria per il cane ( veterinario, medicinali, cure ecc.) , nonché ogni responsabilità per eventuali danni a terzi.
18) Il sig. e la sig.ra si dichiarano Parte_2 Parte_1 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento, dichiarando di aver definito tra Loro con il presente atto anche le questioni economico-patrimoniali”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 394/2024 di data 29 novembre 2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 4 luglio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 2 ottobre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 394/2024 di data 29 novembre
2024, pubblicata il 2 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento ER del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non
5 sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) a Caldonazzo (TN) in data 6 settembre 2008, con atto C.F._2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo, Parte II,
N. 2, Serie A, Anno 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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