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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 611 /2024
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Vertente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.tato e difeso dall'avv. Miranda Giuseppina ricorrente
E
c.f , nata a [...] il [...] , rapp.ta e difesa CP_1 C.F._2 dall' avv. Sepe Gian Vittorio resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza con scadenza al 17.02.2025
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.02.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 27.06.2019 in San Giuseppe Vesuviano con la sig.ra che dalla CP_1 loro unione nasceva il figlio in data 26.08.2019, assumeva che detta unione era fallita a causa Per_1 di gravi incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole della resistente: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dalla predetta coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: in via preliminare ammonimento ex art 473 bis 39 cpc, restituzione dell'autovettura liberazione dei due box auto ubicati presso la casa coniugale ed Controparte_2 in via principale affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, diritto di visita paterno almeno due pomeriggi infrasettimanali e week end alternati con pernotto, festività alternate, assegnazione della casa coniugale alla resistente, determinazione di un assegno mensile per il mantenimento del minore nella misura di € 300,00 e che all'esito, decorsi i termini previsti per legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla separazione ma in ragione dei comportamenti del ricorrente chiedeva statuirsi affido esclusivo del minore e la determinazione di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio nella misura complessiva di € 1000,00.
Con memoria ex art 473 bis 17 cpc del 20.05.2024 parte ricorrente, a modifica del ricorso, chiedeva statuirsi affido esclusivo del minore con collocazione presso di sé e che nulla fosse dovuto alla resistente a titolo di mantenimento per se stessa.
All'udienza di comparizione del 10.06.2024 venivano sentite le parti alla presenza dei rispettivi difensori che si riportavano ai rispettivi atti insistendo per le reciproche domande di affido esclusivo;
il Presidente relatore, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, esaminati gli atti, emetteva i provvedimenti ex art 473 bis 22 cpc ossia: affidava il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza materna, disciplinava il diritto di visita paterno, disponeva che il sig. versasse € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Pt_1 ed € 200,00 a titolo di mantenimento della resistente, disponeva CTU al fine, tra gli altri, di Per_1 verificare attitudini ed idoneità di ciascun genitore nella cura affettiva e materiale del minore,
l'eventuale sussistenza di comportamenti o atteggiamenti pregiudizievoli e/o condizionanti da parte di ciascuna figura genitoriale nei confronti del minore nonché l'individuazione della modalità di collocazione più idonea per la prole quindi la modalità più idonea del diritto di visita del genitore non collocatario, fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 17 febbraio 2025 da intendersi udienza figurata ex art. 473 bis 28 cpc .
Sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto al regime di affido del minore, il Tribunale osserva preliminarmente che il criterio fondamentale cui deve attenersi giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Nel caso di specie ciò che emerge è una forte conflittualità tra le parti con stati di radicati rancori e rabbia reciproca che si traducono in reciproche accuse e stati di sfiducia dell'uno verso l'altro non tali però da caratterizzare una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa che renderebbe l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore.
Gli esiti della CTU psicologica espletata, pur confermando la presenza di dinamiche familiari disfunzionali, ad esempio discrepanze educative e corretto svolgimento della funzione normativa, hanno tuttavia escluso una evidente incapacità di entrambe le parti a svolgere in maniera consapevole il ruolo genitoriale. Il minore, che indubbiamente risente delle conseguenze della situazione conflittuale tra i genitori, ragion per cui mette in atto inconsapevolmente meccanismi di equidistanza dai genitori e di mediazione del conflitto, ha di fatto manifestato un legame significativo con entrambe le figure genitoriali che rappresentano un riferimento nel suo percorso evolutivo. La sig.ra , CP_1 nonostante abbia assunto nei confronti della situazione separativa e del minore un atteggiamento estremamente rigido – da ricondurre molto probabilmente a difficoltà personali che si intersecano a quelle separative- ha tuttavia dimostrato di avere adeguate competenze di cura e di accudimento materiale, sociale ed emotivo;
al pari il sig. , riconoscendo le proprie responsabilità e Pt_1 aprendosi alla comunicazione con la resistente ha mostrato un atteggiamento di oggettività della situazione, il che fa ritenere che entrambe le parti, le quali vanno indubbiamente indirizzate ad un percorso di supporto alla genitoriali, possano riuscire ad assolvere alla propria funzione traidica nel rispetto della bigenitorialità. Del resto, le parti, già durante la separazione di fatto, sono riuscite a regolamentare il diritto di visita dimostrando una propensione positiva alla bigenitorialità seppure in un contesto altamente conflittuale.
Ne deriva che va disposto l'affido condiviso.
Quanto alla collocazione del minore, si ritiene opportuno confermare quella disposta in via provvisoria ex art 473 bis 22 cpc presso la madre nella casa coniugale dove il minore ha sinora vissuto e può godere di spazi personali, a differenza della nuova abitazione del padre che convive in appartamento con la sorella e il di lei figlio.
Quanto al diritto di visita paterno, svolto, per pacifica ammissione delle parti, in adeguata serenità e compostezza, in considerazione della necessità di consentire al minore un costante consolidamento del rapporto con la figura paterna, tenuto conto degli impegni professionali della resistente che la portano fuori Regione e nell'ottica di attivare una cooperazione genitoriale, il sig. potrà Pt_1 tenere con sé il minore tre pomeriggi a settimana con weekend alternati con pernotto. Entrambi i genitori, per il tramite dei SS competenti per territorio, dovranno essere avviati a percorsi di sostegno alla genitorialità .
Quanto al contributo al mantenimento di parte resistente che ne ha fatto richiesta, il Tribunale osserva che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda , anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge cd debole, determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonchè alla capacità contributiva dei soggetti.
Stando alle risultanze probatorie in atti e precipuamente le dichiarazioni delle parti, le situazioni economiche tra le parti non possono considerarsi equivalenti: il ricorrente ha dichiarato di essere titolare dal 2022 della società di capitali Assicurazioni Bonavita Srls con volume di affari di circa €
40.000,00 annui, di percepire una busta paga come amministratore di € 500,00 mensile, di essere titolare della DB Prince, società di vendita e noleggio auto come socio amministratore con ultimo bilancio è pari a € 20.000,00, di aver sempre supportato tutte le spese relative al menage;
la resistente a sua volta ha dichiarato di svolgere attività di educatrice con contratto a tempo determinato con introito di euro 550,00, di percepire AUU di euro 180,00 , di vivere nella casa coniugale di proprietà dei genitori insieme al minore, di non avere avuto ulteriori esperienze lavorative.
Ritenuto che tra la condizione economica del ricorrente e della resistente è chiaramente assumibile una certa sproporzione e quindi deve considerarsi giustificata la determinazione di contributo al di lei mantenimento a carico del ricorrente nella misura di euro 200,00 in virtù dei doveri di solidarietà familiare che accompagnano gli ex coniugi anche nella fase separativa.
In relazione al contributo economico per il mantenimento della prole, il Tribunale, alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc per cui ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze, ritiene congruo determinare in € 500,00 il contributo a carico del padre sig. da corrispondere alla madre sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, oltre a spese straordinarie.
Quanto alle domande svolte in via preliminare da parte ricorrente, entrambe sono da considerarsi inammissibili;
la prima - relativa alla ammonizione ex art 473 bis 39 cpc - in quanto formulata in ricorso di separazione ancor prima di una statuizione quanto meno provvisoria da eseguire;
la seconda
(ordine di liberazione del box auto) perché trattasi di cumulo di domande soggette a riti diversi non legate dal vincolo della connessione e proponibile con le forme del rito ordinario.
Il Tribunale prende atto che parte ricorrente ha formulato domanda cumulativa di separazione e divorzio;
la causa va pertanto rimessa sul ruolo con separata ordinanza decorsi i termini di cui alla legge 898/1970.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e c.f , CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in San Giuseppe Vesuviano il giorno 27.06.2019 ( atto n. 19 P. I, anno 2019); 2) Dispone affido condiviso del minore con collocazione presso la residenza della madre con Per_1
facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé tre giorni durante della settimana da concordarsi dalle 15.00 alle 19.00 , nonché due fine settimana al mese con pernottamento dalle h. 16.00 del sabato alle h.21.00 della domenica , nonché per le altre due settimane sabato/domenica alternati dalle h.16.00 alle h.21.00 ; nonché festività natalizie alternate, specificamente alternando il periodo dal 24.12/30.12 con il periodo 31.12/6.1 dalle h.10.00 del primo giorno alle h.21.00 del giorno di riaccompagnamento , nonché festività pasquali comprensive alternativamente di Pasqua
e Lunedì in Albis per tre gg consecutivi, nonché 15 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno;
3) Assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con il figlio minore;
CP_1
4) Determina in € 500,00 il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. Parte_1 da corrispondere entro il giorno 5 alla sig.ra a mezzo contanti, vaglia o
[...] CP_1
bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%;
5) Determina in € 200,00 il contributo al mantenimento a favore della sig. ra a carico CP_1
del sig. da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 a mezzo contanti, vaglia Parte_1
o bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT;
6) Dichiara inammissibili le domande svolte in via preliminare da parte ricorrente;
7) Invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
8) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo ai fini della domanda di scioglimento del matrimonio;
9) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 18/03/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca