Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2909/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 5.9.2023, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Cinzia Massaini e l'Avv. Simone F. Bonetti contro
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Isabella Tosto
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PORLEZZA in data 16.9.2006,
(anno 2006, atto n. 9, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 787/2022 del 18.7.2022
1
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Per_1
- nata il [...] Per_2
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive integrazioni e modifiche, dichiarare che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in
Porlezza in data 16/09/2006 tra la signora e il signor (atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Porlezza al n. 9, parte II, serie A, anno 2006) e pronunciata con sentenza non definitiva n. 529/2024 pubblicata il 09/05/2024 dal
Tribunale di Como, sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI Per_ 1. L'affidamento delle figlie e sarà condiviso tra i genitori con collocazione delle Per_2
minori presso la residenza materna.
2. Il diritto di visita del signor verrà determinato nei modi ritenuti più opportuni Parte_2
dal CO.GE. già nominato dai genitori come da contratto in atti al fine di supportare le competenze genitoriali delle parti, ad aiutare a costruire un dialogo nell'interesse delle figlie e a pervenire a decisioni condivise, col potere tuttavia di decidere in loro sostituzione nell'interesse di queste ultime in caso di conflitto insanabile tra i genitori.
3. Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di mantenimento Pt_2 Parte_1
Per_ delle figlie e l'importo complessivo mensile di € 900,00 da versare entro il giorno 10 Per_2
di ogni mese, rivalutabile secondo indici Istat a partire dal maggio 2026, oltre il 60% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
4. L'assegno unico italiano e gli assegni familiari svizzeri differenziali continueranno ad essere percepiti direttamente dalla sig.ra quale genitore collocatario. Parte_1
5. L'attribuzione dell' (c.d. secondo pilastro) maturato a favore delle parti dalla CP_1
data del matrimonio (16/09/2006) a quella del deposito del ricorso per il divorzio (04/09/2023) seguirà la legge svizzera ai fini della liquidazione delle quote di rispettiva competenza.
6. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti.
7. Spese legali integralmente compensate tra le parti
8. Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale di Como ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Porlezza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, dato atto della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dall'intestato Tribunale in data 8.3.2024 con sentenza non definitiva n. 529/2024, pubblicata il 9.5.2024, definitivamente pronunciando:
1) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Così deciso in COMO, il 9.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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