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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1444/2022 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore delle sig.re Parte_1 C.F._1
(c.f. ) e (c.f. Persona_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO GIOVANNI RAMAIOLI, C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore in Lodi, via XX Settembre n. 12
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI GARONE, elettivamente domiciliato presso il difensore in Novara, Corso Cavour n. 11
CONVENUTO
Oggetto: – impugnazione delibera assembleare CP_1
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di p.c. del 17.01.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- antecedentemente alla decisione sul merito della presente vertenza, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, per i motivi già dedotti;
In via principale e nel merito:
- previo accertamento e declaratoria dei vizi dedotti in narrativa, dichiarare nulle e/o, comunque, annullare la delibera assembleare in data 15.03.2022, con conseguente inefficacia delle stesse e dei successivi atti esecutivi;
In via istruttoria: pagina 1 di 7 A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che per consuetudine il ripartisce le spese di gestione su base Controparte_1 millesimale, indipendentemente dal bene oggetto di lavoro?
2) Vero è che il è fruitore della cessione del credito per una parte del costo Controparte_2 dei lavori sui boxes con le relative agevolazioni suddivise fra tutti i condomini?
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
- SI.ra , residente in [...]presso il in corso Milano Tes_1 Controparte_1 nr.20
- SI.ra , residente in [...]
Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati nella memoria avversaria con i testi suindicati, riservandosi l'indicazione di eventuali ulteriori testi e capitoli di prova.
Con riserva di ulteriormente dedurre e provare in relazione ai mezzi istruttori che verranno articolati dalla difesa avversaria, e, in particolare, si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi con riserva di indicare altri testi e formulare, se del caso, ulteriori capitoli di prova.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge.”
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. del 24.01.2024)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reictis contrariis: in via di principalità, nel merito:
Rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto poichè carente di ogni presupposto giuridico e fattuale per il suo accoglimento.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato in data 23.06.2022, Per_1
e , per il tramite del procuratore speciale giusta
[...] Parte_3 Parte_1 procura in atti, hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1
l'impugnazione della delibera assembleare del 15.03.2022, denunciando, in punto ripartizione delle spese di rifacimento/sistemazione delle autorimesse, la riproposizione da parte dell'assemblea condominiale della suddivisione delle predette spese a carico dei soli proprietari dei box auto, con esclusione, quindi, dalla compartecipazione alla spesa degli altri condomini non proprietari di autorimessa.
Dando preliminarmente atto della pendenza di altro giudizio radicato avanti a questo Tribunale per l'impugnazione di precedente delibera assembleare del 15.12.2021, per il medesimo motivo di invalidità, rubricato al n. R.G. 926/2022, parte attrice lamenta che la pagina 2 di 7 delibera impugnata avrebbe disposto il riparto delle spese di rifacimento delle autorimesse tra tutti i condomini, in violazione del regolamento condominiale e del criterio precedentemente applicato di riparto delle spese di gestione su base millesimale, così, illegittimamente, revocando la precedente delibera del 24.03.2021.
Parte attrice allega, altresì, che l'incarico alla società appaltatrice per la sistemazione dei box è stato conferito dal e non dai singoli proprietari delle autorimesse e che CP_1 sempre il , nella sua interezza, ha avviato pratiche volte alla fruizione di CP_1 agevolazioni fiscali, quali sconto in fattura e cessione del credito.
Contesta, inoltre, che, in punto ripartizione delle spese di rifacimento dei garage, la delibera impugnata si porrebbe in contrasto con la ripartizione delle spese di gestione su base millesimale, da sempre adottato dal . A sostegno, rilevata la creazione di CP_1 un fondo di accantonamento tra tutti i condomini per una causa in essere nei confronti di relativa al mancato pagamento di fatture per consumo di acqua potabile, CP_3 riguardante, dunque, solo i proprietari dei relativi appartamenti, richiama che in data 25 settembre 2017 l'assemblea ha approvato e ripartito su tutti i condomini, ivi compresi i proprietari dei boxes, i costi di messa in sicurezza della torre ascensore e ripristino pluviale incassato nel medesimo manufatto, nonché la delibera per il riparto delle spese di ripristino della facciata est dell'edificio di cui al verbale del 20.02.2020, ove è stato riconosciuto dall'assemblea che “i garage sono parte integrante del in quanto CP_1 partecipano (e hanno sempre partecipato) alle spese di manutenzione dell'edificio principale, motivo per cui anche le unità insistenti nell'edificio principale, ora dovranno partecipare alla spesa per la messa in sicurezza”, decidendo nel senso della partecipazione dei proprietari dei box al pagamento di lavori di ristrutturazione afferenti lo stabile principale. Ha, dunque, evidenziato la natura consuetudinaria del metodo di suddivisione delle spese e la contrarietà della delibera impugnata anche al regolamento condominiale.
Il convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alle pretese avversarie e CP_1 contestando la domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto per infondatezza.
In particolare, il oppone che nell'assemblea in questione non è stata deliberata CP_1 la ripartizione delle spese per i lavori di rifacimento e/o sistemazione delle autorimesse, dal momento che l'amministratore si è limitato a relazionare sullo stato della pratica edilizia, con conseguente difetto della parte attrice di interesse ad agire rispetto all'impugnazione proposta.
In relazione alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, parte convenuta deduce la genericità delle deduzioni avversarie.
Ritenuta la prova orale articolata dall'attore inammissibile in quanto vertente su circostanze da provare in via documentale e comunque irrilevanti, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 07.05.2024 per la precisazione delle conclusioni e dopo concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta a decisione.
***
Oggetto di impugnazione è la delibera del 15.03.2022 nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese per la sistemazione delle autorimesse, che, secondo parte attrice, pagina 3 di 7 sarebbe stato illegittimamente poste a carico dei relativi proprietari, anziché suddivise fra tutti i condomini secondo il criterio millesimale, in violazione del criterio di riparto già adottato in passato e consolidatosi nel tempo e in aperto contrasto con il regolamento condominiale (o, meglio, come precisato in altro punto della citazione, “nella genericità del regolamento condominiale”, che nulla prevederebbe sul punto, consentendo il consolidarsi della consuetudine predetta).
Deve premettersi che questo Giudicante ha deciso con sentenza n. del 25.01.2024 precedente giudizio, pure radicato da nella qualità di procuratore di Parte_1 Per_1
e , recante R.G. N. 926/2022, avente ad oggetto l'impugnazione
[...] Parte_2 della precedente delibera assembleare del 15.12.2021.
La fattispecie, pur trattandosi di due delibere differenti, è analoga. Il presente giudizio va deciso, pertanto, sulla base di motivazioni sovrapponibili.
Anche l'impugnazione oggetto di causa, infatti, è infondata per non avere l'assemblea deliberato alcunché sulla ripartizione delle spese di rifacimento delle autorimesse.
Nel verbale impugnato, al punto 6, rubricato “Relazione amministratore in merito allo stato della pratica edilizia di intervento conservativo box esterni avviato dalla precedente amministrazione, discussione delibera in merito alle decisioni da assumere”, è riportato quanto segue: “In merito alle opere iniziate questa primavera sulle autorimesse poste in cortile, queste sono rimaste ferme subito a cavallo con il passaggio di consegne e successivamente durante l'assemblea del 15/12/2021 è stato fatto chiarimento su come queste dovessero essere ripartite in capo al mappale 352. A seguito di questo, l'amministratore aveva riportato già in tale assemblea la necessità di prevedere una ripresa delle opere, anche per poter permettere l'uso regolare del cortile
senza esporre i residenti ai rischi di cantiere ad oggi di fatto in stato quasi di CP_4 abbandono. L'amministratore chiede quindi ai proprietari delle autorimesse identificate nel mappale 352 di esprimersi in merito così che possa essere creata una gestione straordinaria ad hoc per tale attività e richiesta la raccolta dei fondi necessari per riprendere e completare le opere. Considerata la situazione contabile, l'amministratore sottolinea come tali opere non potranno assolutamente essere sostenute senza che vi sia preventivamente raccolto il necessario fondo Cont finalizzato, il quale dovrà essere canalizzato su un conto aperto sempre presso affinché i fondi raccolti non possano essere utilizzati per l'attività ordinaria. Il condomino coinvolto presente è solo il quale ribadisce la sua estraneità a quanto impostato dal precedente Pt_4 amministratore, in quanto lo stesso aveva riferito che la propria autorimessa non avrebbe dovuto esser coinvolta nelle opere, invece ora si ritrova pienamente coinvolta in opere per giunta sospese. L'amministratore ad oggi non avendo presenti i proprietari è costretto a rimandare la discussione, quindi si limiterà a verificare la sicurezza dell'area in tutela del residenti. L'amministratore analizzerà la problematica confrontandosi con un legale e successivamente riproporrà al condominio delle in merito. Si passa al punto 7”. Parte_5
Sulla base del chiaro tenore testuale del verbale, non può essere individuata l'adozione di una delibera assembleare per la ripartizione della spesa relativa ai lavori di sistemazione delle autorimesse con esclusivo addebito ai soli proprietari delle stesse, di cui possa assumersi l'invalidità. Non emerge alcuna decisione in ordine al riparto della spesa. Si
pagina 4 di 7 apprende dalla verbalizzazione che - tra le varie questioni problematiche discusse, legate, per quanto è dato ricavare, in parte a un difficoltoso passaggio di consegne con il precedente amministratore avvenuto nella gestione 2021, in parte a un elevato tasso di morosità condominiale - vi era quella relativa ai lavori di rifacimento delle autorimesse, iniziati e poi sospesi. L'amministratore provvedeva, nel corso dell'assemblea, a relazionare sul punto, dando atto della necessità di riavviare tali opere, peraltro già manifestata all'assemblea dal precedente amministratore, e si limitava a sottoporre all'adunanza la questione relativa al riparto delle spese, preannunciando l'inevitabile creazione di un fondo vincolato all'esecuzione delle spese straordinarie in esame, anche alla luce della generale situazione contabile del condominio, al fine di garantire il reperimento delle risorse economiche per il completamento dei lavori di rifacimento dei box.
Il verbale dell'assemblea è chiaro nel rilevare che, essendo presente, fra i proprietari delle autorimesse, il solo condomino (che, per parte sua, contestava la debenza della Pt_4 spesa), la discussione sarebbe stata affrontata in altra riunione e che l'amministratore assumeva l'unico impegno a verificare la sicurezza dell'area a tutela dei residenti, nonché ad analizzare la problematica confrontandosi con un legale al fine di proporre soluzioni al condominio.
Non emergono, quindi, decisioni dell'assemblea in ordine alla ripartizione delle spese già sostenute e da sostenere per la ristrutturazione dei garage e, anzi, la discussione sul punto, sebbene già prevista all'ordine del giorno per l'assemblea in esame, stante l'assenza degli interessati veniva pacificamente rinviata a successiva discussione.
Occorre ricordare che l'interpretazione delle delibere assembleari deve avvenire secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale e la ricostruzione della comune intenzione delle parti e, nel caso in cui detti criteri risultino insufficienti, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto.
In linea di principio, sotto il profilo del contenuto, le delibere condominiali possono essere positive, laddove l'assemblea deliberi e adotti una determinata azione;
negative, nel caso in cui si decida negativamente in merito ad una proposta inserita nell'ordine del giorno;
infine, programmatiche o preparatorie o interlocutorie, volte cioè ad individuare uno o più aspetti propedeutici a una futura decisione assembleare e/o a stabilire le varie tappe di una più complessa procedura decisionale.
Le deliberazioni meramente interlocutorie, al pari di quelle programmatiche, non sono impugnabili, difettando l'interesse ad agire (cfr. Cass. Civ., n. 10865/2016, in tema di approvazione di lavori straordinari;
v. altresì Cass. Civ. 10235/2013; Cass. Civ. n. 24654/2010
L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., infatti, postula che la deliberazione appaia idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di cagionare un sia pur eventuale, ma, comunque, apprezzabile pregiudizio personale. La delibera puramente preparatoria, non impegnativa per il condominio e non pagina 5 di 7 vincolante in ordine a determinate decisioni o iniziative, pertanto, non è autonomamente impugnabile.
Parte attrice non ha fornito elementi per superare le difese svolte dal al CP_1 riguardo, peraltro basate, come su evidenziato, sul chiaro tenore testuale della verbalizzazione.
Per quanto consta, dunque, vi era la mera prospettiva di far sostenere le spese di ristrutturazione dei garage ai soli proprietari, prospettiva di cui l'amministratore, verosimilmente anche in considerazione dell'opposizione chiaramente manifestata da taluni condomini, intendeva, tuttavia, discutere.
Difetta, in conclusione, l'interesse di parte attrice ad impugnare la delibera oggetto di causa, posto che l'assemblea non ha adottato alcuna decisione e posto che nella sfera personale della parte attrice non si è verificato alcun apprezzabile pregiudizio, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.
Non si può non rilevare, d'altra parte, come le doglianze di parte attrice siano rimaste del tutto generiche. Nulla è noto della composizione del condominio (parrebbe di comprendere che i garage si trovino in fabbricato separato, rispetto al corpo delle abitazioni, ma non è chiara la conformazione dei luoghi, né quali siano le parti comuni) nè della natura degli interventi e delle spese in questione, tantomeno della natura degli interventi cui si riferiscono le delibere menzionate da parte attrice.
Difetterebbe, pertanto, in ogni caso, la possibilità di effettuare confronti, al fine di valutare la contraddittorietà dei criteri di volta in volta adottati per la ripartizione delle spese di gestione, nei casi esaminati dall'attore.
Ugualmente, la circostanza, non meglio precisata né documentata, per cui sarebbe stato il nella sua interezza ad avvantaggiarsi della cessione del credito non è di per sé CP_1 dirimente, sino a ripartizione definitivamente effettuata. Posto che, pare di capirsi, ciò è derivato dal fatto che sia stato il a intestare a sé la pratica fiscale, trattandosi CP_1 pacificamente di lavori condominiali, sarebbe sufficiente l'adozione di opportuni correttivi, al momento del riparto delle spese, per ripristinare eventuali squilibri, senza che sia per ciò stesso impedita l'esenzione dei condomini non proprietari dalle spese (se legittima, in relazione ai criteri da applicarsi nella specie).
La domanda attorea, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte attrice è tenuta a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come novellato dal DM 147/2022 (cfr. l'art. 6 di tale ultimo decreto, a norma del quale esso è applicabile “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) - tenuto conto dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità) nonché dell'assenza della fase istruttoria, nei seguenti importi: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 5.810,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario spese 15%, c.p.a. e iva per legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore del , corrente Controparte_6 in Novara, Corso Milano n. 20, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% e cpa e iva come per legge
Novara, 17 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Annalisa Boido
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1444/2022 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore delle sig.re Parte_1 C.F._1
(c.f. ) e (c.f. Persona_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO GIOVANNI RAMAIOLI, C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore in Lodi, via XX Settembre n. 12
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI GARONE, elettivamente domiciliato presso il difensore in Novara, Corso Cavour n. 11
CONVENUTO
Oggetto: – impugnazione delibera assembleare CP_1
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di p.c. del 17.01.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- antecedentemente alla decisione sul merito della presente vertenza, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, per i motivi già dedotti;
In via principale e nel merito:
- previo accertamento e declaratoria dei vizi dedotti in narrativa, dichiarare nulle e/o, comunque, annullare la delibera assembleare in data 15.03.2022, con conseguente inefficacia delle stesse e dei successivi atti esecutivi;
In via istruttoria: pagina 1 di 7 A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che per consuetudine il ripartisce le spese di gestione su base Controparte_1 millesimale, indipendentemente dal bene oggetto di lavoro?
2) Vero è che il è fruitore della cessione del credito per una parte del costo Controparte_2 dei lavori sui boxes con le relative agevolazioni suddivise fra tutti i condomini?
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
- SI.ra , residente in [...]presso il in corso Milano Tes_1 Controparte_1 nr.20
- SI.ra , residente in [...]
Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati nella memoria avversaria con i testi suindicati, riservandosi l'indicazione di eventuali ulteriori testi e capitoli di prova.
Con riserva di ulteriormente dedurre e provare in relazione ai mezzi istruttori che verranno articolati dalla difesa avversaria, e, in particolare, si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi con riserva di indicare altri testi e formulare, se del caso, ulteriori capitoli di prova.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge.”
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. del 24.01.2024)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reictis contrariis: in via di principalità, nel merito:
Rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto poichè carente di ogni presupposto giuridico e fattuale per il suo accoglimento.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato in data 23.06.2022, Per_1
e , per il tramite del procuratore speciale giusta
[...] Parte_3 Parte_1 procura in atti, hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1
l'impugnazione della delibera assembleare del 15.03.2022, denunciando, in punto ripartizione delle spese di rifacimento/sistemazione delle autorimesse, la riproposizione da parte dell'assemblea condominiale della suddivisione delle predette spese a carico dei soli proprietari dei box auto, con esclusione, quindi, dalla compartecipazione alla spesa degli altri condomini non proprietari di autorimessa.
Dando preliminarmente atto della pendenza di altro giudizio radicato avanti a questo Tribunale per l'impugnazione di precedente delibera assembleare del 15.12.2021, per il medesimo motivo di invalidità, rubricato al n. R.G. 926/2022, parte attrice lamenta che la pagina 2 di 7 delibera impugnata avrebbe disposto il riparto delle spese di rifacimento delle autorimesse tra tutti i condomini, in violazione del regolamento condominiale e del criterio precedentemente applicato di riparto delle spese di gestione su base millesimale, così, illegittimamente, revocando la precedente delibera del 24.03.2021.
Parte attrice allega, altresì, che l'incarico alla società appaltatrice per la sistemazione dei box è stato conferito dal e non dai singoli proprietari delle autorimesse e che CP_1 sempre il , nella sua interezza, ha avviato pratiche volte alla fruizione di CP_1 agevolazioni fiscali, quali sconto in fattura e cessione del credito.
Contesta, inoltre, che, in punto ripartizione delle spese di rifacimento dei garage, la delibera impugnata si porrebbe in contrasto con la ripartizione delle spese di gestione su base millesimale, da sempre adottato dal . A sostegno, rilevata la creazione di CP_1 un fondo di accantonamento tra tutti i condomini per una causa in essere nei confronti di relativa al mancato pagamento di fatture per consumo di acqua potabile, CP_3 riguardante, dunque, solo i proprietari dei relativi appartamenti, richiama che in data 25 settembre 2017 l'assemblea ha approvato e ripartito su tutti i condomini, ivi compresi i proprietari dei boxes, i costi di messa in sicurezza della torre ascensore e ripristino pluviale incassato nel medesimo manufatto, nonché la delibera per il riparto delle spese di ripristino della facciata est dell'edificio di cui al verbale del 20.02.2020, ove è stato riconosciuto dall'assemblea che “i garage sono parte integrante del in quanto CP_1 partecipano (e hanno sempre partecipato) alle spese di manutenzione dell'edificio principale, motivo per cui anche le unità insistenti nell'edificio principale, ora dovranno partecipare alla spesa per la messa in sicurezza”, decidendo nel senso della partecipazione dei proprietari dei box al pagamento di lavori di ristrutturazione afferenti lo stabile principale. Ha, dunque, evidenziato la natura consuetudinaria del metodo di suddivisione delle spese e la contrarietà della delibera impugnata anche al regolamento condominiale.
Il convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alle pretese avversarie e CP_1 contestando la domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto per infondatezza.
In particolare, il oppone che nell'assemblea in questione non è stata deliberata CP_1 la ripartizione delle spese per i lavori di rifacimento e/o sistemazione delle autorimesse, dal momento che l'amministratore si è limitato a relazionare sullo stato della pratica edilizia, con conseguente difetto della parte attrice di interesse ad agire rispetto all'impugnazione proposta.
In relazione alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, parte convenuta deduce la genericità delle deduzioni avversarie.
Ritenuta la prova orale articolata dall'attore inammissibile in quanto vertente su circostanze da provare in via documentale e comunque irrilevanti, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 07.05.2024 per la precisazione delle conclusioni e dopo concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta a decisione.
***
Oggetto di impugnazione è la delibera del 15.03.2022 nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese per la sistemazione delle autorimesse, che, secondo parte attrice, pagina 3 di 7 sarebbe stato illegittimamente poste a carico dei relativi proprietari, anziché suddivise fra tutti i condomini secondo il criterio millesimale, in violazione del criterio di riparto già adottato in passato e consolidatosi nel tempo e in aperto contrasto con il regolamento condominiale (o, meglio, come precisato in altro punto della citazione, “nella genericità del regolamento condominiale”, che nulla prevederebbe sul punto, consentendo il consolidarsi della consuetudine predetta).
Deve premettersi che questo Giudicante ha deciso con sentenza n. del 25.01.2024 precedente giudizio, pure radicato da nella qualità di procuratore di Parte_1 Per_1
e , recante R.G. N. 926/2022, avente ad oggetto l'impugnazione
[...] Parte_2 della precedente delibera assembleare del 15.12.2021.
La fattispecie, pur trattandosi di due delibere differenti, è analoga. Il presente giudizio va deciso, pertanto, sulla base di motivazioni sovrapponibili.
Anche l'impugnazione oggetto di causa, infatti, è infondata per non avere l'assemblea deliberato alcunché sulla ripartizione delle spese di rifacimento delle autorimesse.
Nel verbale impugnato, al punto 6, rubricato “Relazione amministratore in merito allo stato della pratica edilizia di intervento conservativo box esterni avviato dalla precedente amministrazione, discussione delibera in merito alle decisioni da assumere”, è riportato quanto segue: “In merito alle opere iniziate questa primavera sulle autorimesse poste in cortile, queste sono rimaste ferme subito a cavallo con il passaggio di consegne e successivamente durante l'assemblea del 15/12/2021 è stato fatto chiarimento su come queste dovessero essere ripartite in capo al mappale 352. A seguito di questo, l'amministratore aveva riportato già in tale assemblea la necessità di prevedere una ripresa delle opere, anche per poter permettere l'uso regolare del cortile
senza esporre i residenti ai rischi di cantiere ad oggi di fatto in stato quasi di CP_4 abbandono. L'amministratore chiede quindi ai proprietari delle autorimesse identificate nel mappale 352 di esprimersi in merito così che possa essere creata una gestione straordinaria ad hoc per tale attività e richiesta la raccolta dei fondi necessari per riprendere e completare le opere. Considerata la situazione contabile, l'amministratore sottolinea come tali opere non potranno assolutamente essere sostenute senza che vi sia preventivamente raccolto il necessario fondo Cont finalizzato, il quale dovrà essere canalizzato su un conto aperto sempre presso affinché i fondi raccolti non possano essere utilizzati per l'attività ordinaria. Il condomino coinvolto presente è solo il quale ribadisce la sua estraneità a quanto impostato dal precedente Pt_4 amministratore, in quanto lo stesso aveva riferito che la propria autorimessa non avrebbe dovuto esser coinvolta nelle opere, invece ora si ritrova pienamente coinvolta in opere per giunta sospese. L'amministratore ad oggi non avendo presenti i proprietari è costretto a rimandare la discussione, quindi si limiterà a verificare la sicurezza dell'area in tutela del residenti. L'amministratore analizzerà la problematica confrontandosi con un legale e successivamente riproporrà al condominio delle in merito. Si passa al punto 7”. Parte_5
Sulla base del chiaro tenore testuale del verbale, non può essere individuata l'adozione di una delibera assembleare per la ripartizione della spesa relativa ai lavori di sistemazione delle autorimesse con esclusivo addebito ai soli proprietari delle stesse, di cui possa assumersi l'invalidità. Non emerge alcuna decisione in ordine al riparto della spesa. Si
pagina 4 di 7 apprende dalla verbalizzazione che - tra le varie questioni problematiche discusse, legate, per quanto è dato ricavare, in parte a un difficoltoso passaggio di consegne con il precedente amministratore avvenuto nella gestione 2021, in parte a un elevato tasso di morosità condominiale - vi era quella relativa ai lavori di rifacimento delle autorimesse, iniziati e poi sospesi. L'amministratore provvedeva, nel corso dell'assemblea, a relazionare sul punto, dando atto della necessità di riavviare tali opere, peraltro già manifestata all'assemblea dal precedente amministratore, e si limitava a sottoporre all'adunanza la questione relativa al riparto delle spese, preannunciando l'inevitabile creazione di un fondo vincolato all'esecuzione delle spese straordinarie in esame, anche alla luce della generale situazione contabile del condominio, al fine di garantire il reperimento delle risorse economiche per il completamento dei lavori di rifacimento dei box.
Il verbale dell'assemblea è chiaro nel rilevare che, essendo presente, fra i proprietari delle autorimesse, il solo condomino (che, per parte sua, contestava la debenza della Pt_4 spesa), la discussione sarebbe stata affrontata in altra riunione e che l'amministratore assumeva l'unico impegno a verificare la sicurezza dell'area a tutela dei residenti, nonché ad analizzare la problematica confrontandosi con un legale al fine di proporre soluzioni al condominio.
Non emergono, quindi, decisioni dell'assemblea in ordine alla ripartizione delle spese già sostenute e da sostenere per la ristrutturazione dei garage e, anzi, la discussione sul punto, sebbene già prevista all'ordine del giorno per l'assemblea in esame, stante l'assenza degli interessati veniva pacificamente rinviata a successiva discussione.
Occorre ricordare che l'interpretazione delle delibere assembleari deve avvenire secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale e la ricostruzione della comune intenzione delle parti e, nel caso in cui detti criteri risultino insufficienti, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto.
In linea di principio, sotto il profilo del contenuto, le delibere condominiali possono essere positive, laddove l'assemblea deliberi e adotti una determinata azione;
negative, nel caso in cui si decida negativamente in merito ad una proposta inserita nell'ordine del giorno;
infine, programmatiche o preparatorie o interlocutorie, volte cioè ad individuare uno o più aspetti propedeutici a una futura decisione assembleare e/o a stabilire le varie tappe di una più complessa procedura decisionale.
Le deliberazioni meramente interlocutorie, al pari di quelle programmatiche, non sono impugnabili, difettando l'interesse ad agire (cfr. Cass. Civ., n. 10865/2016, in tema di approvazione di lavori straordinari;
v. altresì Cass. Civ. 10235/2013; Cass. Civ. n. 24654/2010
L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., infatti, postula che la deliberazione appaia idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di cagionare un sia pur eventuale, ma, comunque, apprezzabile pregiudizio personale. La delibera puramente preparatoria, non impegnativa per il condominio e non pagina 5 di 7 vincolante in ordine a determinate decisioni o iniziative, pertanto, non è autonomamente impugnabile.
Parte attrice non ha fornito elementi per superare le difese svolte dal al CP_1 riguardo, peraltro basate, come su evidenziato, sul chiaro tenore testuale della verbalizzazione.
Per quanto consta, dunque, vi era la mera prospettiva di far sostenere le spese di ristrutturazione dei garage ai soli proprietari, prospettiva di cui l'amministratore, verosimilmente anche in considerazione dell'opposizione chiaramente manifestata da taluni condomini, intendeva, tuttavia, discutere.
Difetta, in conclusione, l'interesse di parte attrice ad impugnare la delibera oggetto di causa, posto che l'assemblea non ha adottato alcuna decisione e posto che nella sfera personale della parte attrice non si è verificato alcun apprezzabile pregiudizio, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.
Non si può non rilevare, d'altra parte, come le doglianze di parte attrice siano rimaste del tutto generiche. Nulla è noto della composizione del condominio (parrebbe di comprendere che i garage si trovino in fabbricato separato, rispetto al corpo delle abitazioni, ma non è chiara la conformazione dei luoghi, né quali siano le parti comuni) nè della natura degli interventi e delle spese in questione, tantomeno della natura degli interventi cui si riferiscono le delibere menzionate da parte attrice.
Difetterebbe, pertanto, in ogni caso, la possibilità di effettuare confronti, al fine di valutare la contraddittorietà dei criteri di volta in volta adottati per la ripartizione delle spese di gestione, nei casi esaminati dall'attore.
Ugualmente, la circostanza, non meglio precisata né documentata, per cui sarebbe stato il nella sua interezza ad avvantaggiarsi della cessione del credito non è di per sé CP_1 dirimente, sino a ripartizione definitivamente effettuata. Posto che, pare di capirsi, ciò è derivato dal fatto che sia stato il a intestare a sé la pratica fiscale, trattandosi CP_1 pacificamente di lavori condominiali, sarebbe sufficiente l'adozione di opportuni correttivi, al momento del riparto delle spese, per ripristinare eventuali squilibri, senza che sia per ciò stesso impedita l'esenzione dei condomini non proprietari dalle spese (se legittima, in relazione ai criteri da applicarsi nella specie).
La domanda attorea, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte attrice è tenuta a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come novellato dal DM 147/2022 (cfr. l'art. 6 di tale ultimo decreto, a norma del quale esso è applicabile “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) - tenuto conto dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità) nonché dell'assenza della fase istruttoria, nei seguenti importi: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 5.810,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario spese 15%, c.p.a. e iva per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore del , corrente Controparte_6 in Novara, Corso Milano n. 20, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% e cpa e iva come per legge
Novara, 17 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Annalisa Boido
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