Sentenza 19 febbraio 2010
Massime • 1
L'assorbimento del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.) nel reato di furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 cod. pen. risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione. Con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2010, n. 19047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19047 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/02/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 454
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 25948/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) KAPSA GENADII, N. IL 28/06/1978;
avverso la sentenza n. 245/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 03/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato sub B).
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione Kapsa Genadii avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 3 aprile 2009 con la quale, essendo il ricorrente in stato di custodia cautelare, è stata confermata la sentenza di primo grado affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di furto pluri-aggravato continuato in concorso, eseguiti su veicoli in sosta e in uno scantinato, di porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso e al reato ex L. n. 286 del 1998, art. 6, fatti accertati il 18 novembre 2008.
L'imputato era stato colto nella quasi-flagranza dei furti, all'interno dell'abitacolo di una vettura unitamente ad altri due soggetti, uno dei quali riusciva a darsi alla fuga. In possesso del prevenuto era trovata la refurtiva e sull'auto i militari rinvenivano anche un cacciavite ed una pinza multiuso.
Deduce:
il vizio di motivazione limitatamente alla ritenuta configurabilità del reato ex art. 707 c.p.. Nella sentenza, con argomentazione contraddittoria, si era dato atto della mancanza di prova circa la attribuibilità degli oggetti ad un soggetto in particolare e ciò nonostante era stata ribadita la affermazione di responsabilità del prevenuto anche in relazione al possesso di tali arnesi nonostante che sussistesse, quindi, una situazione processuale corrispondente alla mancanza di prova. Ad ogni buon conto il reato in questione avrebbe dovuto essere dichiarato assorbito nella fattispecie di furto posto che il possesso degli strumenti doveva ritenersi strettamente collegato e funzionale alla commissione dei reati di furto.
Il ricorso è infondato.
Non si apprezza nella motivazione della sentenza impugnata il vizio ex art. 606 c.p.p. che, come è noto, de ve consistere in una illogicità dell'argomentare che deve apparire manifesta. Invero la Corte ha affermato che gli strumenti rinvenuti nell'abitacolo della autovettura ove si trovavano tutti i tre responsabili dei furti appena commessi non erano sicuramente attribuibili, in particolare, ad uno di essi non già per sostenere, come vorrebbe il ricorrente, che ciascuno dei partecipi alle condotte delittuose contro il patrimonio dovesse quindi risultare estraneo al possesso degli strumenti, ma, al contrario, per avvalorare la tesi che non vi era alcuna prova del fatto che gli arnesi fossero stati utilizzati dai tre per compiere le effrazioni delle vetture. E tanto, nell'ottica di dare applicazione al principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. può ritenersi assorbita dall'aggravante della violenza sulle cose, prevista per il furto dall'art. 625 c.p., comma 2, solo qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso: nella specie, cioè, la Corte ha ritenuto che l'assorbimento della contravvenzione nel più grave reato di furto aggravato fosse da escludere perché non erano emersi elementi atti a dimostrare che uno o più dei ricorrenti avesse portato con sè gli arnesi al fine - poi posto in essere - di usarli per realizzare gli scassi.
Vale quindi nella fattispecie in esame il rilievo, pure condiviso dalla giurisprudenza, per cui l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 c.p., risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso momentaneo necessario all'effrazione. In particolare il rapporto di cui sopra deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (Rv. 211697). Costituisce d'altra parte, apprezzamento in fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile dalla Cassazione quello, presente nella motivazione, in base al quale non vi è prova che le effrazioni accertate - in gran parte costituite peraltro da rottura dei vetri - siano state poste in essere con l'ausilio del cacciavite o della pinza.
Deve invece affermarsi che nel caso in esame il possesso degli strumenti atti allo scasso presenti una autonoma rilevanza giuridica come espressione del potenziale criminale dei ricorrenti, ancora in grado di provocare danni contro il patrimonio all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010