Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioé, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la volontarietà di una desistenza caratterizzata dalla fuga dell'imputato da un negozio, dopo un tentativo di estorsione, a seguito dell'intervento della polizia).
Commentario • 1
- 1. Il reato di estorsione tra tentativo e desistenza volontaria ex art. 56, co. 1 e 3, c.p.Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2005, n. 46179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46179 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/12/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1251
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 033926/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IV AR, N. IL 07/10/1974;
avverso SENTENZA del 24/01/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il procuratore Generale in persona del Dr. Tindari Baglione che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di IV IO sono state elevate due imputazioni:
la prima riguarda un episodio di tentata estorsione in danno di OR Barbara, impiegata in un negozio di abbigliamento ("Missouri s.r.l.") con sede in Pianura di Napoli di cui era proprietario tale NA (capo A); il secondo episodio riguarda un'estorsione in danno di D'AT LI, titolare di un supermercato ("Margherita") nella stessa località (capo C). Entrambi gli episodi risultavano peraltro aggravati dall'uso del metodo mafioso (L. n. 203 del 1991, art. 7), essendosi il VI avvalso della capacità intimidatoria della criminalità organizzata di stampo camorristico avente base nel territorio di Pianura, riferendo espressamente di "venire da parte di RO GO.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2005, confermava la condanna inflitta il 25 giugno 2002 al VI dal Tribunale della stessa città in ordine ai due reati dianzi riferiti, previa loro unificazione sotto il vincolo della continuazione, ad anni otto di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.
Nel respingere l'appello proposto dall'imputato, la corte territoriale spiegava che nessuna imputazione del fatto doveva ravvisarsi nella circostanza che la minaccia estorsiva fosse stata rivolta alla OR, che era una semplice impiegata, e non al proprietario del negozio NA, in quanto nel caso dell'imputazione sub A), il fatto tipico era rimasto identico a quello contestato ed erano cambiati solo alcuni dettagli delle modalità di realizzazione della condotta, ne' era ravvisarle una lesione del diritto di difesa dell'imputato che era stato messo in condizione di controdedurre in relazione all'accusa mossagli;
che la confessione resa dall'imputato in ordine all'imputazione sub C), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, era apparsa genuina ed attendibile ed aveva trovato puntuale riscontro sai negli accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto dal personale di polizia sia nelle dichiarazioni dei testimoni esaminati nel dibattimento, sicché nessuna concreta rilevanza poteva attribuirsi alla ritrattazione successiva;
che l'esimente della desistenza volontaria, prevista dall'art. 56 c.p., comma 3, non poteva essere riconosciuta al VI in ordine al reato sub A) in ragione dell'intervento della polizia, senza contare che l'abbandono dell'iniziativa delittuosa da parte sua non fu spontaneo, avendo l'imputato commesso poco prima un'altra estorsione in danno del titolare di un supermercato (quello di cui era titolare D'AT);
che, del pari, non poteva configurarsi nella vicenda de qua un reato impossibile essendo in atto un servizio di predisposizione della forza pubblica, avendo oltretutto l'imputato posto in essere alcuni atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di estorsione;
che ricorrevano tutti gli estremi dell'aggravante speciale contestata di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, avendo il VI ostentato di agire per conto di un;
associazione camorristica facente capo al boss RO AG e tacendo richiesta di cospicue somme di denaro prospettando implicitamente gravissime ritorsioni in caso di mancata adesione aita richiesta;
e che, da ultimo, non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche ne' l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, avuto riguardo per un verso ai suoi gravi precedenti penali e per altro verso alla congruità della pena irrogata in relazione alla gravità dei fatti.
2. Ricorre per Cassazione il VI a mezzo del suo difensore di fiducia, li quale deduce, sotto vari profili di violazione dell'art. 606 c.p.p., le seguenti censure;
a) violazione degli artt. 518 e 521 c.p.p., non potendo definirsi identico il fatto quando la minaccia estorsiva viene concretamente rivolta a un soggetto diverso da quello indicato nel capo di imputazione (nel caso di specie: alla OR anziché al NA); b) violazione dell'art. 192 c.p.p., essendo mancata ogni valutazione sulla attendibilità della confessione resa dall'imputato in ordine all'imputazione sub C); c) violazione dell'art., 56 c.p., in quanto la desistenza deve essere volontaria e non spontanea, come affermava la Corte di merito, e, in ogni caso, l'esclusione dell'esimente in ordine all'imputazione sub A) era stata dichiarata in modo apodittico affermando che essa non era stata dimostrata;
d) violazione dell'art. 49 c.p., dato che una richiesta ingiusta non è di per sè idonea ad integrare il tentativo punibile e, in ogni caso, la presenza della polizia impediva di fatto la consumazione del reato di estorsione sub A); e) violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, non essendo stato accertato dalla Corte se esisteva veramente un'associazione camorristica facente capo a RO AG e se l'imputato si era comportato come un mafioso (camorrista); f) violazione dell'art. 62 bis c.p., non essendo stati posti in evidenza quegli elementi oggettivi e soggettivi che giustificano il giudizio espresso circa la gravità dei fatti commessi e la spiccata capacità a delinquere dell'imputato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è per un verso generico e per altro verso manifestamente infondato, sicché deve essere dichiarato inammissibile. È appena il caso di osservare che i vari motivi di ricorso si limitano a contestare le argomentazioni svolte dalla Corte di merito su ognuna delle questioni affrontate senza opporre valide controdeduzioni ovvero si limitano a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, mostrando di non tenere in alcun conto le risposte fornite in proposito dai giudici. Così è per l'asserita immutazione del fatto di cui al capo A), per il giudizio di attendibilità della confessione resa in ordine al capo C), per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria o della ipotizzata configurazione del reato impossibile in ordine all'episodio estorsivo sub A), per la ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale dell'uso del metodo mafioso in entrambe le imputazioni contestate, per quanto riguarda la misura della pena irrogata.
Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, nell'affrontare le varie questioni proposte, la Corte di merito ha fatto corretta e puntuale applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di correlazione tra imputazione contestata e la sentenza, essendo pacifico che "quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione, non vi è immutazione e deve di conseguenza escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 621 c.p.p.". (Cass., 17 dicembre 1991, Sacco, in Cass. pen. mass. ann., 1993, 2364).
In particolare, deve escludersi che l'indicazione di un soggetto diverso da quello cui è concretamente rivolta la minaccia estorsiva possa dar luogo a nullità per violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, quando tale erronea indicazione non provoca alcun cambiamento sostanziale della fisionomia del fatto stesso ovvero non abbia impedito ne' menomato l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Senza contare che, nella vicenda di cui al capo A), come ben evidenzia la sentenza impugnata, non è risultato alcun fatto nuovo o diverso da quello contestato, dal momento che la minaccia estorsiva venne rivolta direttamente alla OR e da questa venne preteso il pagamento della somma di un milione di lire, benché il proprietario del negozio fosse diverso.
Quanto alla confessione resa dal ricorrente in ordine al reato di cui al capo C), la Corte, contrariamente a quanto viene affermato dalla difesa, l'ha valutata "credibile e coerente" (sent, p. 3), nonché "genuina e attendibile", confermando che essa ha trovato riscontri precisi e puntuali nelle indagini di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento (sent., p. 4). La tesi della desistenza volontaria viene riproposta dalla difesa del ricorrente, senza tenere minimamente conto delle argomentazioni svolte nella sentenza per confutarla. È di tutta evidenza che il tempestivo intervento della polizia porta ad escludere la volontarietà di una desistenza caratterizzata oltretutto dalla fuga dell'imputato dal negozio "Missouri" al momento di tale intervento. Per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre - come ha spiegato questa Corte (Cass., Sez. 2^, 24 marzo 1986, n. 5560, Bellini) - che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata, e cioè che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori di cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano. Va da sè che, nel caso in esame, la condotta dell'imputato non si è limitata alla mera richiesta di una somma di denaro, come pretende la difesa, ma è stata connotata da precisi elementi fattuali, quali la sua presenza nel negozio e il riferimento a un'associazione camorristica, in modo quindi perfettamente corrispondente allo schema legale della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 629 c.p.. Quanto alla prospettata configurazione di un reato impossibile quando un'impresa delittuosa fallisce a causa dell'intervento della polizia previamente avvertita, è fin troppo noto che ricorre in questo caso un'ipotesi di punibilità del fatto a titolo di tentativo, stante l'idoneità astratta dell'azione posta in essere valutata con un giudizio ex ante, dal momento che il servizio di polizia opportunamente predisposto per sorprendere in flagranza di reato l'estortore non è destinato ad incidere sulla efficienza causale della sua azione delittuosa. Sostenere che la presenza della polizia costituirebbe un ostacolo insormontabile, originario e preesistente all'azione delittuosa programmata, tale da vanificarne l'idoneità, significa non rendersi conto che l'intervento della polizia rende molto improbabile ma non impossibile la consumazione del reato. Pacifica è anche la ricorrenza dell'aggravante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la cui compatibilità con l'estorsione, a prescindere dalle indicazioni che si traggono dalla nota sentenza delle Sezioni Unite (28 marzo 2001, n. 10, Cinalli, in Cass. pen. mass. ann., 2001, n. 1280, p. 2662) e dalle concrete modalità che caratterizzano la vicenda in esame, deriva dalla ratio stessa della norma, la quale non mira soltanto a punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi"', ma tende essenzialmente a contrastare l'atteggiamento di coloro che si comportano "da mafiosi", ovvero ostentano in maniera provocatoria, come nel caso in esame, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella intimidazione che è propria di determinate consorterie criminali (Cass., Sez. 6^, 9 aprile 1998, n. 582, Primasso). Da questo angolo visuale, nessuna concreta rilevanza assume il fatto che nessuna indagine sia stata fatta sull'associazione o sulla effettiva appartenenza del ricorrente ad essa, giacché l'aumento di pena previsto dall'applicazione dell'aggravante deriva unicamente dalla maggiore pericolosità del soggetto che ricorre per la commissione di un reato all'uso del metodo c.d. mafioso.
Ampia e articolata, da ultimo, è la motivazione fornita dalla Corte sulla pena irrogata, avendo i giudici fatto espresso richiamo alla gravità obiettiva del fatto e ai gravi precedenti penali del ricorrente, elementi di per sè sufficienti a far ritenere che essi, sia pure globalmente, hanno tenuto presente i criteri dettati dall'art. 133 c.p., per il corretto esercizio del potere discrezionale loro conferito in ordine al quantum della pena. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p.. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005