Sentenza 12 giugno 2015
Massime • 1
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il profilo oggettivo caratterizzante il reato è costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, che non presuppone, però, un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, con la conseguenza che ricorre l'elemento materiale della contravvenzione anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto, ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, in modo da poterne disporre e fare uso in ogni momento. (Fattispecie nella quale l'imputato veniva condannato per il possesso ingiustificato di un "piede di porco" e di due scalpelli in ferro, rinvenuti a seguito di perquisizione presso la sua abitazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldellihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo Per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all'art. 707 - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopraindicati, così vanificandone la funzione. Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne, ma anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 28079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28079 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1260
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44361/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OB, n. a Udine il 27.02.1964;
rappresentato e assistito dall'avv. Cicuttini Pieraurelio, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, seconda sezione penale, n. 1131/2011, in data 08.04.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 08.04.2014, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado pronunciata in data 03.12.2010, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Udine, in composizione monocratica, con la quale RI OB era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p., comma 2 nonché alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 c.p.. 1.1. Con riferimento al reato contravvenzionale, il RI, gravato da recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale in quanto già condannato in passato per delitti determinati da motivi di lucro, veniva colto in possesso ingiustificato di un "piede di porco" e di due scalpelli in ferro, strumenti idonei a forzare porte e serrature, rinvenuti presso la sua abitazione a seguito di perquisizione.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, RI OB proponeva ricorso per cassazione lamentando l'errata applicazione dell'art. 707 c.p., in presenza di una condotta nella quale faceva difetto l'elemento oggettivo del reato in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Assume il ricorrente come gli utensili rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare facevano parte del compendio utilizzato per la frequenza ad un corso di operaio edile;
d'altra parte, la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., punisce la condotta di colui che sia colto in possesso degli oggetti atti allo scasso, sicché, per la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, è necessario che il soggetto sia sorpreso in un contesto di contatto con le cose le quali dovranno o essere portate sulla persona ovvero tenute presso l'agente in modo che lo stesso possa farne un immediato uso.
3. Con giurisprudenza assolutamente consolidata (cfr., Sez. 4, sent. n. 9331 del 09/10/1996, dep. 26/10/1996, Ferina, Rv. 205729; Sez. 2, sent. n. 198 del 17/11/2000, dep. 11/01/2001, Franceschi, Rv. 217826;
Sez. F, sent. n. 30930 del 25/07/2001, dep. 08/08/2001, Simioli, Rv. 219668; Sez. 2, sent. n. 32521 del 10/05/2011, dep. 19/08/2011, Guarnieri, Rv. 250766), si riconosce che, essendo l'elemento oggettivo caratterizzante il reato di cui all'art. 707 c.p. costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, il quale non presuppone un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, l'elemento materiale della citata contravvenzione ricorre anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, con conseguente possibilità di disporre e di fare uso in ogni momento. Invero, l'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto "in flagranza" di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale.
Infatti, il tenore letterale dell'art. 707 c.p., non consente per contro, come sostenuto in ricorso, di inferire che il soggetto trovato nel possesso ingiustificato di un siffatto strumento debba anche versare, in relazione alla situazione di luogo o di tempo, nelle condizioni di essere in procinto di una immediata utilizzabilità dell'oggetto; infatti, per la integrazione della violazione in esame, è sufficiente l'estremo oggettivo della sola disponibilità immediata dello strumento atto a sforzare serrature. Sulla base di quanto indicato, si deve concludere che è corretta la decisione assunta dal giudice di merito e che la doglianza è inammissibile.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 12 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015