Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 28079
CASS
Sentenza 12 giugno 2015

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Massime1

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il profilo oggettivo caratterizzante il reato è costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, che non presuppone, però, un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, con la conseguenza che ricorre l'elemento materiale della contravvenzione anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto, ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, in modo da poterne disporre e fare uso in ogni momento. (Fattispecie nella quale l'imputato veniva condannato per il possesso ingiustificato di un "piede di porco" e di due scalpelli in ferro, rinvenuti a seguito di perquisizione presso la sua abitazione).

Commentario1

  • 1Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo Per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all'art. 707 - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopraindicati, così vanificandone la funzione. Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne, ma anche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 28079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28079
Data del deposito : 12 giugno 2015

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