Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TEZA CIVILE0- 35 17 /03 Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrat R.G.N. 2260/00 Dott. Angelo GIULIANO 4612/00 PURCARO Rel. Consigliere Dott. Italo Cron.8041 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Rep. 989 Dott. Ennio MALZONE · Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Ud. 12/12/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, con sede in Roma, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 141, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO ALVITI e ANTONFRANCESCO VENTURINI, che lo difende 2002 giusta delega in atti;
2514 controricorrente nonchè
contro
BI NI anche nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore IE ET e EY, ASSITALIA SPA;
intimati e sul 2° ricorso n° 04612/00 proposto da: ASSITALIA SPA, quale Impresa designata alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di Garanzia ex art. 20 legge n. 990/69, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. IA Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BI NI anche nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore IE ET e EY, AL IA, FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 328/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 26/01/99 e depositata il 04/02/99 (R.G. 3738/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
2 udito l'Avvocato Maurizio ALVITI;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 18/19 gen- naio 1994, Antonio IE, in proprio e n.
9. di esercente la patria potestà sulle figlie minori Elisa- betta e DE, espose che il 12 agosto 1990, alle ore 22, 45, mentre percorreva alla guida della propria au- tovettura Passat la via Ostiense in Roma, andò ad urta- re l'autocarro Fiat OM tg. Roma P76979, di proprietà di IA AL, condotto da CL NE ed assicu- rato presso la Firs Italiana assicurazioni S. P. a. 1 che si trovava fermo, a luci spente e senza alcun tipo di segnalazione, all'incrocio della via Ostiense con via Ponte del Finocchio;
a seguito dell'urto, era dece- duta sul colpo la propria moglie MO IR, che si trovava sull'auto quale trasportata. Tanto premesso, l'attore convenne, dinanzi al tribunale di Roma, l'NE, il AL e la Firs Italiana assicurazioni, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risar- cimento dei danni, posto che l'incidente si era verifi- cato per colpa esclusiva dell'NE, così come ac- 3 certato in sede penale. Si costituirono la Firs Italiana assicurazioni e CL NE, eccependo, tra l'altro, che il Bar- bieri aveva concorso alla causazione del sinistro, per aver tenuto una velocità eccessiva. Restò contumace il AL. Il processo venne dichiarato interrotto, in quanto la Firs era stata posta in liquidazione coatta ammini- strativa e, quindi, fu tempestivamente riassunto a cura dell'attore. Espletata la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza depositata in data 5 maggio 1997, dichiarò che l'incidente era avvenuto per colpa esclu- siva dello NE e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, danno liquidato in lire 302.594.000 in favore del IE ed in lire 334.094.000 in favore di ciascuna delle minori. Proposto gravame in via principale dalla Firs in 1. C. a. ed in via incidentale dal AL e dall'Assitalia, quale impresa designata ex art. 20 1. 990/1969, la cor- te di appello di Roma, con sentenza depositata in data 4 febbraio 1999, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarò che la sentenza impugnata, che venne confermata nel resto, aveva valore di mero accer- tamento del credito nei confronti della Firs Italiana assicurazioni in 1. c. a.. Per la cassazione della suindicata sentenza la Firs Italiana assicurazioni in 1. C. a. ha proposto ricor- SO, sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso IA AL e la S. p. a. Assicurazioni d'Italia, la quale ha proposto ha proposto, a sua vol- ta, ricorso incidentale adesivo. Lo intimato IE non ha svolto attività difen- siva. Motivi della decisione 1) Va disposta preliminarmente la riunione dei ri- corsi ex art.335 C. p. C., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Con il primo motivo, la ricorrente principale, violazione e falsa applicazione del-lamentando l'art.2054 c.c., nonché omessa ed insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.), deduce che la sentenza impugnata era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto cor- retta l'attribuzione, operata dal primo giudice, della responsabilità esclusiva del sinistro al conducente dell'autocarro. Al riguardo, eccepisce che nel caso in esame non era stata valutata in maniera adeguata anche la condotta di guida del IE, posto che vi era la prova che il medesimo non procedesse a velocità adegua- 5 ta all'ora notturna, mentre non risultava che il mede- simo avesse posto in essere una qualsiasi manovra di emergenza. Tali considerazioni avrebbero dovuto condur- re all'applicazione della presunzione di corresponsabi- lità di cui all'art. 2054, 2° comma, C. C.. Analoghe considerazioni venivano svolte dalla ri- corrente incidentale Assitalia, con il primo motivo del relativo ricorso. I motivi sono infondati. Per quanto attiene, in particolare, alla dedotta violazione dell'art.2054 C. C., va premesso, in linea di principio, che il secondo comma di tale norma ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa ope- ra solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile ac- certare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso. In par- l'accertamento compiuto dal giudice di meri- ticolare, in ordine alla circostanza che l'incidente si sia to verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e per conversO, nessuna colpa sia ravvisabile nelche, comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo re- sti esonerato dalla presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c. C., e non sia, conseguentemente, te- nuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. 6 Nella specie, la corte distrettuale, con motivazio- ne adeguata e priva di errori logici, si è attenuta a tali principi di diritto ed ha accertato, in concreto, che la responsabilità del sinistro era da addebitare in via esclusiva al conducente dell'autocarro, per avere l'NE parcheggiato l'automezzo sulla carreggiata con le luci spente e senza attivare alcuna segnalazione di pericolo. Viceversa, "sulla base degli accertamenti tecnici operati dai C. C. e di quanto evidenziato dal GIP nel decreto di archiviazione con riferimento anche alle dichiarazioni delle persone che erano presenti sul posto", non risultava che il IE procedesse, alla guida della propria auto, a velocità superiore a quella consentita dalle circostanze di tempo e di luogo. Al riguardo, è appena il caso di richiamare e ri- affermare in questa sede il principio, più volte affer- mato da questa Corte, secondo cui in tema di responsa- bilità da sinistri derivanti dalla circolazione strada- le, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fat- to, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto 7 concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art.2054 C.C.. Ritiene, quindi, il Collegio che non sia censurabi- le l'impugnata sentenza, atteso che, in buona sostanza, i motivi in esame tendono in modo evidente ad una valu- tazione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, il che non è consentito nel giudizio di le- gittimità. 3) Con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale la- mentano violazione falsa applicazione dell'art. 25, II comma, e 21, ultimo comma, della L. 24 dicembre 1969 I. 990, per avere la corte di appello confermato la condanna al pagamento della somma di lire 970.782.000, in misura, cioè, largamente superiore al limite di ri- sarcibilità, fissato dall'art. 21 della legge suindica- ta, che nella specie era di lire 700.000.000. Il giudi- ce di merito aveva ritenuto che i limiti in questione potessero essere superati sul falso presupposto della sussistenza di una pretesa condotta defatigatoria tenu- ta dall'impresa assicuratrice: tenuto conto, infatti, della gravità del danno, della necessità di rigorosi accertamenti sulla responsabilità, ivi compreso l'esito degli accertamenti in sede penale, la condotta 8 dell'assicurazione doveva ritenersi improntata solo ad una rigorosa prudenza. Le censure sono infondate. E' pacifico che, in tema di azione diretta del dan- neggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'assicuratore, secondo l'esplicita previsione del- l'art.18 della legge n. 990/1969, deve rispondere entro i limiti del massimale convenuto nel contratto. Detti limiti, peraltro, possono essere superati in caso di colpevole inerzia (o ingiustificato rifiuto) dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbliga- zione, tale comportamento integrando un'autonoma fonte di responsabilità per l'assicuratore medesimo. In tale ipotesi, l'obbligazione dell'assicuratore va liquidata provvedendo alla cosiddetta rivalutazione del massima- in relazione al sopravvenuto deprezzamento dellale, moneta, con l'aggiunta degli interessi legali di mora. Se, in concreto, la compagnia assicuratrice, in conse- guenza del suo comportamento defatigatorio, debba ri- spondere per tale tipo responsabilità, la successione posta in"ope legis" dell'impresa designata a quella liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie, rispetto al- le quali non opera il limite di cui all'art. 21 della legge n. 990 del 1969. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che la valutazione in ordine alla sussistenza о meno del colpevole ritardo nell'adempimento, da parte della com- pagnia di assicurazione, costituisce una quaestio facti ed è insindacabile in sede di legittimità se, come nel- la specie, sia stato congruamente motivato. In proposi- to, la corte distrettuale ha posto in luce come ben prima della messa in 1. C. a. e della notifica dell'atto di citazione, avvenuti rispettivamente il 23 maggio ed il 18 gennaio 1994, erano state avanzate, senza esito alcuno, dal danneggiato richieste risarci- torie, una prima volta il 17 dicembre 1991 e, successi- vamente, il 14 e 25 febbraio 1993, laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, le sentenze penali erano sta- te emesse il 17 maggio ed il 16 ottobre 1991, quindi anche anteriormente alla prima delle menzionate richie- ste. In conclusione il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione limitatamente alle parti co- stituite, mentre nulla va deliberato con riferimento alla posizione degli intimati che non hanno svolto at- tività difensiva.
P.Q.M.
10 Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costi- tuite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 12 dicembre 2002. Il Consigliere relatore ed estensoreсофореза Il Presidente Augal in li MM IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa fuaria Aiello Depositata in Cancelleria 0 8 .03 03 CANCEL 01 Dott.ssa Maria Alvito 11