Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) la condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2011, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 24/11/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2023
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 36542/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MONTALTO STEFANO N. IL 20/06/1988;
avverso l'ordinanza n. 914/2011 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 15/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di Siacca, in data 08.07.2011, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:
MONTALTO STEFANO, perché indagato per i reati di: a) rapina aggravata (ex art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, nn. 1 e 2) in danno di un istituto bancario in concorso con CI NA e AZ VA, per essersi impossessati della somma di 12.035 Euro e 1.430 Dollari, con violenza e minaccia, nonché privando della libertà di movimento i soggetti presenti nell'Istituto bancario, che venivano anche rinchiusi in una stanza;
nonché di: b)-sequestro di persona (ex artt. 605 e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2), per la condotta di cui sopra;
Il Tribunale per il riesame di Palermo, con ordinanza del 15.07.2011, respingeva il reclamo proposto e confermava il provvedimento impugnato.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore, deducendo: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). 1) con il primo motivo si censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione e violazione di legge per avere ritenuto la sussistenza del delitto di rapina consumata e l'autonomia del delitto di sequestro di persona, ascritti ai capi a) e b), mentre: -la rapina era restata allo stadio di tentativo, atteso che il denaro sottratto non era entrato nella disponibilità dell'indagato, tanto che era stato rinvenuto dagli agenti interamente sparpagliato sul pavimento della banca, ove giaceva anche un piccolo borsello, contenente una minima parte dello stesso;
- il delitto di sequestro di persona non era autonomamente sussistente, atteso che la privazione della libertà personale dei dipendenti e clienti della banca era durata pochi attimi ed era finalizzata alla consumazione della rapina, cosi da integrare solo l'ipotesi aggravata di quest'ultimo reato, come per altro già contestato;
2)- con il secondo motivo si censura l'ordinanza sotto il profilo delle esigenze cautelari erroneamente ritenute dal Tribunale, in violazione dei criteri di cui all'art. 274 c.p.p., atteso che la motivazione impugnata aveva totalmente ignorato lo stato di incensuratezza dell'indagato, circostanza che contrastava con la capacità a delinquere illogicamente ritenuta dal Tribunale;
CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono totalmente infondati.
Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici. In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878). Il Tribunale, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza.
Quanto al reato di rapina il Tribunale ne ha evidenziato la consumazione, sottolineando che dalla testimonianza di una delle impiegate emergeva che uno dei rapinatori aveva "cominciato a prendere si soldi che vi erano in cassa, mettendoli in un borsello di colore scuro che teneva a tracolla", circostanza ritenuta decisiva dalla costante Giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato come in tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza (Cassazione penale, sez. 4, 06/02/2003, n. 20031) secondo una visione penalistica del concetto di possesso che ricorre anche nel caso della mera temporaneità dell'impossessamento. Ne consegue la correttezza della motivazione impugnata sotto il profilo giuridico allorché ricollega la prova dell'avvenuta consumazione all'azione di apprensione del denaro e, soprattutto, all'azione del suo inserimento nel borsello che il rapinatore portava a tracolla, momento certamente significativo del passaggio di dominio sul bene.
Nè la situazione cambia per il pronto intervento della polizia atteso che, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del delitto di rapina, è del tutto irrilevante la possibilità d'intervento della polizia;
è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente ed ovviamente il reato non può regredire allo stadio di tentativo solo perché in un momento successivo altri abbia impedito al suo autore di mantenere il possesso della cosa sottratta o di procurarsi la impunità; pertanto, si realizza l'ipotesi di rapina consumata anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica, come nella specie. (Cassazione penale, sez. 2, 09/06/2010, n. 35006). Quanto al delitto di sequestro di persona, il Tribunale osserva, in maniera conforme alla giurisprudenza consolidata, che nel caso di rapina, la privazione della libertà personale di un soggetto, attuata dall'agente dopo l'impossessamento violento (come nel caso - ove si è già dimostrata l'avvenuta consumazione del delitto principale), allo scopo di potersi allontanare più agevolmente dal luogo, in cui essa è consumata, costituisce non già una condotta integrativa del delitto di rapina, (eventualmente impropria), bensì la figura delittuosa autonoma del sequestro di persona. (Cassazione penale, sez. 1, 06/12/1982). Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha evidenziato il concreto rischio di recidiva, tratto dalla elevata capacità criminale dimostrata dall'indagato e dalla sua negativa personalità, per come desumibili dalle modalità di realizzazione dei fatti di rapina in contestazione" compiuti con estrema disinvoltura dall'indagato che "ha agito dimostrato elevata sicurezza e notevole dimestichezza nella realizzazione delle plurime condotte criminose".
Il Tribunale osserva che tali circostanze superano, in termini di valenza, la mera considerazione dello stato di incensuratezza, e ne ricava la deduzione della necessità di sottoporre l'indagato alla misura più severa della custodia cautelare in carcere, secondo una valutazione in fatto che appare congruamente motivata, priva di illogicità evidenti.
Consegue il rigetto del ricorso ed, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012