Art. 625-bis.
(( (Circostanze attenuanti).)) ((Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare))
(( (Circostanze attenuanti).)) ((Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare))