Articolo 625 bis del Codice penale
Articolo 625Articolo 580
Versione
4 maggio 2001
Art. 625-bis.

(( (Circostanze attenuanti).)) ((Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare))
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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