Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2014, n. 14438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14438 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/01/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 231
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 48490/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PINTO CESARE N. IL 09/03/1974;
avverso la sentenza n. 164/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del 21/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Carito Raffaele Antonio, in sostituzione dell'avv. Martino Nicola, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria difensiva.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Potenza, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente PINTO CESARE, con sentenza del 21.9.2012 dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso nei confronti della sentenza con cui in data 20.7.2011 il Tribunale di Matera in composizione monocratica lo aveva condannato alla pena di Euro 10.000 di ammenda, con pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) perché, quale rappresentante della società R.R. PUGLIA
s.r.l., incaricata del servizio di gestione mensa dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, somministrava al degente Di UZ LE una scatoletta di tonno marca "D contenente prodotto alterato per la presenza di muffa. In Matera il 26.11.2006.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. erronea applicazione della legge penale, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale valutando il mezzo di impugnazione proposto. Il ricorrente si duole che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile il proposto appello in quanto, indipendentemente dalla pena in concreto applicata, la norma contestata (L. n. 283 del 1962, art. 6) prevede la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
b. erronee argomentazioni - unilaterali - contenute nella sentenza della Corte.
Indipendentemente dalle considerazioni svolte - lamenta il ricorrente - la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare che il reato de quo era abbondantemente prescritto.
Si chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Veniva successivamente depositata memoria difensiva in cui si insisteva per l'annullamento senza rinvio a seguito dell'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della Corte d'appello di Potenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnata sentenza va annullata senza rinvio per essere decorso il termine di prescrizione prima della pronuncia della stessa.
2. Va rilevato che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'appello propostole - essendo stata irrogata solo una sanzione pecuniaria - andasse qualificato come ricorso per Cassazione. I giudici potentini, tuttavia, non avevano alcun potere di delibazione sui proposti motivi e avrebbero dovuto, in una simile evenienza, trasmettere gli atti a questa Corte di legittimità. Nel caso specifico, tuttavia, essendo all'atto della loro pronuncia maturata una causa estintiva del reato qual è l'intervenuta prescrizione avrebbero dovuto dichiararla ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ed invero, pur tenendo conto delle sospensioni della prescrizione intervenute nel corso del giudizio (precisamente dal 18.2.2009 al 15.4.2009 per mesi 1 e gg. 28 a causa di rinvio su istanza del difensore e dal 16.6.2010 al 26.1.2011 per mesi 7 e gg. 10 per altro rinvio su istanza del difensore per concomitante impegno professionale, per un totale di mesi 9 e gg. 7);
La prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, era dunque maturata il 2.9.2012, prima della sentenza CDA (emessa il 21.9.2012). 3. È pacifico che la questione non fosse stata dedotta in appello. In proposito si ritiene, tuttavia, di condividere l'orientamento ormai maggioritario - teso a superare un ormai risalente dictum delle Sezioni unite (Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005, Bracale, rv. 231164) - più favorevole all'imputato, per il quale il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili (sez. 5, n. 42950 del 17.9.2012, Xhini, rv. 254633; conf. sez. 4, n. 49817 del 6.11.2012, Cursio ed altri, rv. 254092; sez. 2 n. 38704 del 7.7.2009, Ioime, rv. 244809).
Condivisibile è anche la precisazione espressa di recente secondo cui tale rilievo può essere operato solo se, a tal fine, come nel caso che ci occupa, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 34891 del 16.5.2013, Vecchia, rv. 256096).
Si ritiene anche che sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto all'esclusivo fine di dedurre la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, (sez. 5, n. 47024 dell'11.7.2011, Varane, rv. 251209, fattispecie in cui la prescrizione si era compiuta oltre sei anni prima dell'inizio del giudizio d'appello;
conf. sez. 6, n. 11739 del 21.3.2012, Mazzaro, rv. 252309). In tal caso, infatti, il giudice di merito, indipendentemente dalla predetta eccezione della parte, aveva l'obbligo di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, con la conseguenza che l'omessa declaratoria della predetta causa estintiva determinerebbe, ove non se ne consentisse razionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna e alla correlativa esecuzione di pena, laddove in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, l'immediata dichiarazione dell'estinzione del reato comporterebbe che altro imputato sì avvalga della prescrizione, con conseguente disparità di trattamento, che determina la violazione del principio costituzionale di uguaglianza (sez. 5, n. 595 del 16.11.2011 dep. 12.1.2012, Rimauro ed altri, rv. 252666).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014