Articolo 424 del Codice della navigazione
Articolo 423Articolo 423
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21 aprile 1942
Art. 424.
(Derogabilita' delle norme sulla responsabilita').

Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche' per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici e' subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico.

Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, ne' altro documento negoziabile.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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