Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti,la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui all'art. 80 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti e, pertanto, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti senza ulteriore riferimento al mercato ed all'eventuale sua saturazione; tale riferimento è ultroneo rispetto alla "ratio" della norma e non facilmente accertabile, anche per il carattere di mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili. (Fattispecie relativa alla illecita detenzione di 8.621 pasticche di ecstasy, pari a Kg.2,3, per 4.249 dosi medie giornaliere ).
Commentario • 1
- 1. La “ingente quantità” di stupefacenti nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2025
I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/1999, n. 11244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11244 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Paolo FATTORI - Presidente del 23.06.1999
2) Dott. Fabio MAZZA - Consigliere SENTENZA
3) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere N.2015
4) Dott. Ruggero GALBIATI - Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. Vincenzo ROMIS - Consigliere N.48728/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR NO LE, n. in Milano il 03.01.1966;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 15 maggio 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. L'11 dicembre 1997 il G.I.P. del Tribunale di Milano condannava, a seguito di giudizio abbreviato, AR NO LE a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt 110, 81 c.p., 73, 1^, 2^ e 3^ c., 80, 2^ c., D.P.R. n. 309/1990: si contestava all'imputato di avere illecitamente detenuto, in concorso con UT SS ed altra persona non identificata, 8.621 pastiglie di ecstasy (pari a circa kg. 2,3: l'indagine tecnica accertava trattarsi di gr. 212,463 di MDMA, pari a 4.249 dosi medie giornaliere), da considerarsi quantità ingente, ed altre sostanze stupefacenti, che venivano trasportate dall'Olanda in Italia in una autovettura munita di sottofondo.
Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15 maggio 1998, riduceva la sanzione inflitta dai primi giudici, con le consequenziali pene accessorie.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando: a) il vizio di cui all'art. 606, 1^ c., lett. b) e c), c.p.p.: erroneamente i giudici dell'appello avrebbero ritenuto motivi nuovi, non consentiti, quelli che erano stati in quella sede proposti, afferenti alla dedotta inutilizzabilità delle risultanze assunte attraverso il sistema di rilevazione satellitare (mediante un'apparecchiatura che era stata posta sull'autovettura nella circostanza utilizzata dagli imputati, intestata al UT): tale mezzo di prova sarebbe stato assunto anche all'estero, "in assenza di giurisdizione", e non sarebbe stato assistito dalla richiesta previa autorizzazione del Prefetto;
b) il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe manifestamente illogica sul punto relativo "al ruolo che l'imputato... avrebbe avuto nel trasporto dello stupefacente", anche in considerazione delle dichiarazioni scagionatorie rese dal coimputato UT;
c) lo stesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 73, 6^ c., D.P.R. n. 309/1990; d) ancora lo stesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 dello stesso testo normativo. Con altro ricorso, sempre per mezzo del difensore, l'imputato deduce anche: e) il vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.0 Il ricorso, come sopra distintamente articolato attraverso i due atti di gravame, è infondato.
Invero, per quanto attiene alla prima delle suindicate censure, è assorbente rilevare che, definito il giudizio col rito abbreviato, in tale giudizio - assoggettato a disciplina autonoma rispetto al rito ordinario - la specialità del rito comporta la utilizzabilità di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero;
dovendo, difatti, tale giudizio svolgersi "allo stato degli atti", l'imputato, nell'accettare tale procedimento speciale, per un verso rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie di giudizio e, per altro verso, in virtù di tale scelta ottiene un trattamento sanzionatorio premiale, attraverso la diminuente del rito. Ne consegue che l'imputato ha l'onere di eccepire preliminarmente, cioè prima dell'introduzione del procedimento, la eventuale irrituale acquisizione di atti al fascicolo del pubblico ministero, onde impedire che gli stessi vengano valutati ai fini della delibazione della definibilità del procedimento "allo stato degli atti", così esponendosi al rischio che, ove venga dal giudice ravvisata la invalidità o inutilizzabilità di alcuni atti, sia respinta la sua richiesta di rito abbreviato. Ma ove tale eccezione non venga proposta (e, nella specie, la sentenza di primo grado, integrativa di quella che ne occupa e da questa richiamata, non dà contezza della proposizione di siffatta eccezione in quella sede), ovvero venga ritenuta infondata, una volta introdotto il rito e delimitato il quadro probatorio di riferimento, instando la parte per la definizione del giudizio "allo stato degli atti", non è più consentito alla parte medesima eccepire la insussistenza di condizioni per la definibilità anticipata del giudizio, che egli stesso ha, consensualmente, richiesto.
3.1 Quanto al secondo motivo di gravarne, premesso che il vizio di motivazione deducibile in questa sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, nella specie i giudici del merito hanno dato congrua e correttamente logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, non mancando, in tale contesto, di esaminare anche le dichiarazioni del coimputato.
Hanno, difatti, tra l'altro, rilevato che il coinvolgimento del AR nel fatto di reato che ne occupa emergeva "incontestabile" dalle acquisite risultanze processuali, all'uopo richiamando "la presenza di quest'ultimo, non altrimenti spiegabile, nei momenti significativi dell'operazione - il giorno precedente la partenza era alla guida della Lancia Bheta con doppio fondo, segue costantemente il UT nel viaggio in automobile, lo accompagna in albergo la sera del guasto... "; il puntuale riscontro delle circostanze confidenzialmente apprese dagli inquirentì; la condotta processuale del ricorrente, che dapprima dichiarava di essere partito da Milano, per Basilea, in treno, ammettendo, poi, dopo la notifica del provvedimento cautelare, l'uso dell'autovettura, predisposta per il celamento della sostanza stupefacente, e la reale destinazione del viaggio;
"l'univoco intento sotteso alla linea difensiva seguita dagli appellanti, per accreditare la riduttiva versione dell'incensurato disoccupato (il UT) che per necessità si rende disponibile del tutto occasionalmente a fare da corriere per conto del gestore di una discoteca... " (è richiamato nella sentenza di primo grado che, mutata versione dei fatti, il AR tanto giustificò, dichiarando di aver reso diversa precedente versione per paura di essere coinvolto nei fatti, "versione che aveva concordato col UT"; ivi sono anche ricostruite le singole fasi della vicenda, pure rilevandosi che le indagini in questione "nascono proprio a carico di tale imputato... e che l'autovettura, prima ancora della partenza di entrambi per l'Olanda era stata vista nella disponibilità di AR"). Non illogica, quindi, alla stregua di tanto, la conclusione dei giudici del merito in ordine al concorrente ruolo del AR nella commissione del reato, nel ritenuto contesto di "un'operazione accuratamente programmata e condotta con mezzi tutt'altro che artigianali (la capacità dei contenitori è stata accertata in 23 litri), con cautele... volte ad esporre il solo incensurato UT col il ruolo defilato di accompagnatore inconsapevole del pluripregiudicato AR, secondo un percorso ed una destinazione ben conosciuti, con l'accesso ad una fonte di approvvigionamento di non basso livello;
operazione che denota l'appartenenza degli appellanti ad un gruppo delinquenziale professionale ed organizzato, anche per la loro totale reticenza in ordine alle modalità, fonti e canali di approvvigionamento e distribuzione".
E pure giova al riguardo evidenziare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 29.1.1996, n. 930).
3.2 Quanto al terzo motivo di ricorso, anche sul punto ha, non illogicamente, ritenuto la Corte di merito la presenza di un terzo (non individuato) concorrente del reato, il finanziatore dell'operazione, tanto desumendo dal riferimento al riguardo, ancorché "del tutto generico", fatto dal UT e dalle condizioni economiche degli imputati, "l'uno disoccupato da tre anni, l'altro ambulante... ", ragguagliata la circostanza alla quantità di sostanza stupefacente illecitamente acquisita ed al suo valore monetario;
del resto, tutte le connotazioni del fatto, come esplicitate dai giudici del merito, si appalesano indicative del coinvolgimento di altre persone, oltre i due "corrieri", nel fatto di reato che ne occupa.
3.3 Quanto al quarto motivo di ricorso, concernente la ritenuta aggravante di cui all'art. 80, 2^ c., D.P.R. n. 309/1990, i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza di tale aggravante in considerazione del quantitativo di ecstasy sequestrato (suindicato) e "in ragione della quota di mercato che riesce a soddisfare anche per la piazza di Milano, tenuto conto del fatto che le richieste sono per lo più limitate all'ambiente delle discoteche". Deduce al riguardo il ricorrente che "in realtà... un quantitativo è ingente non se soddisfa ma se satura la piazza".
Il collegio non ignora che pregresse pronunce di questa Corte hanno ritenuto la sussistenza di tale aggravante in presenza di quantitativi di sostanza stupefacente idonei al consumo da parte di un numero molto elevato di tossicodipendenti e alla saturazione di un'apprezzabile area di spaccio (tra altre, cfr. Cass., Sez. VI, 18.6.1997, ric. Perino;
id., Sez. IV, 22.5.97, ric. Franzoni), altra volta pure chiarendosi che per mercato va inteso un ambito territoriale rilevante, ancorché circoscritto, non necessariamente coincidente con l'ambito regionale o, addirittura, nazionale (tra altre, Cass., Sez. VI, 26.2.1997, ric. Sorrentino) e neppure comunale;
epperò, non ritiene di poter condividere tale orientamento, nei congiuntivi termini di riferimento apprezzativi che vengono espressi.
Invero, la ratio dell'aggravante in questione (di natura oggettiva) è quella di punire più severamente la illecita detenzione di sostanza stupefacente che, per il suo quantitativo "ingente", è idonea a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti. L'aggettivo "ingente" indica un livello di notevole entità, molto elevato nella scala dei valori quantitativi, ma non il vertice massimo di tali valori. E quando il quantitativo della sostanza stupefacente sia tale da concretizzare quel pericolo, sia, cioè, idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, l'aggravante deve ritenersi sussistente. L'ulteriore riferimento relativistico al mercato ed all'eventuale sua saturazione introduce altro elemento che si appalesa ultroneo rispetto alla ratio della norma, e di per sè, peraltro, non accertabile: trattandosi, infatti, di mercato del tutto clandestino, mancherebbe ogni punto di riferimento certo e riscontrabile in ordine alle sue connotazioni diffusive, alla sua estensione, alla quantità di domanda esprimibile o espressa in quell'area (anche in riferimento alla specifica natura della sostanza stupefacente); ne' queste potrebbero desumersi, ad esempio, dai dati statistici (questi noti) dei reati accertati, essendo evidente che non tutti i reati eventualmente commessi possono ritenersi accertati, sì da inferirne un quadro di riferimento certo al riguardo, senza tener conto della sottostante "realtà sommersa"; ne', ancora, avrebbe rilievo alcuno al riguardo il numero di quanti si sottopongono a terapia volontaria (pei quali, peraltro, pure varrebbe il disposto circa il diritto di anonimato e l'esclusione dell'obbligo di deporre per i dipendenti del servizio pubblico e gli altri soggetti ivi indicati, ai sensi dell'art. 120 D.P.R. n. 309/1990), sia perché il ricorso alla terapia volontaria li escluderebbe dal mercato, sia perché è, comunque, altrettanto evidente che ben altri, oltre quelli, sono i fruitori, clandestini, di sostanze stupefacenti. D'altra parte, neppure è spesso accertabile quale debba essere l'area di spaccio della sostanza "ingente" illecitamente detenuta (ché già tale condotta realizza l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990), soprattutto nei casi in cui la stessa venga sequestrata già al momento del suo ingresso nel territorio nazionale;
d'altra parte, lo stesso autore del fatto (che pure potrebbe, in mancanza di altri dati oggettivamente certi, avere interesse a rappresentare il suo intendimento di spaccio in un'area piuttosto che in altra, tale indicazione finendo con l'essere funzionale ad una valutazione piuttosto che ad un'altra della sua condotta, in riferimento all'aggravante che ne occupa) può non prefigurarsi, ab imis, quale debba essere l'area di spaccio della sostanza illecitamente detenuta, ben potendo assumere le sue determinazioni al riguardo in considerazione delle successivamente riscontrabili condizioni di facilità, di opportunità, di convenienza a sistemare tale sostanza in un'area piuttosto che in un'altra; può ben determinarsi a sistemare tale sostanza in più aree di spaccio, all'uopo frazionandola nella successiva sua attività di cessione;
ed in tutti tali casi non viene meno la iniziale idoneità della sostanza illecitamente detenuta, se ingente, a determinare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un numero molto elevato, ancorché, indefinibile di consumatori, quale che sia il luogo in cui questi si trovino, l'area in cui il successivo spaccio avvenga, la estensione del mercato ivi florente, la quantità di domanda specificamente sussistente in quell'area, la saturabilità di questa solo coi quantitativo oggetto del reato. Nè quei dati possono "presumibilmente" essere assunti dal giudice, giacché, in mancanza di elementi certi di riferimento, tale giudizio di "presumibilità" si risolve pur sempre in un giudizio inverificabile ed irriscontrabile, con i conseguenti profili di sostanziale arbitrarietà al riguardo. Non senza da ultimo considerare che l'ingente quantità, assunta ad aggravante del reato di illecita detenzione della sostanza stupefacente, cesserebbe di essere tale non in riferimento al suo dato quantitativo oggettivo, ma solo in contemplazione di una successiva attività di spaccio ed in relativistica relazione all'area in cui questa, poi, concretamente avviene ed al mercato ivi sussistente, del quale pure si ignorano i precisi riferimenti connotativi, con le inevitabili e conseguenti disparità valutative e di trattamento sanzionatorio al riguardo. Posto, dunque, che l'aggravante in questione deve ritenersi sussistente ove la sostanza stupefacente detenuta sia di quantità "ingente", nei termini suindicati, e come tale idonea a determinare il pericolo di cui s'è detto, nella specie la quantità di ecstasy detenuta dall'imputato (pari a 4.249 dosi medie giornaliere) deve ritenersi idonea, per la sua molto elevata consistenza quantitativa e conseguente idoneità a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, a determinare quel pericolo ed a concretizzare l'aggravante contestata.
3.4 Quanto, infine, al quinto motivo di gravame (proposto col secondo atto di ricorso), concernente il diniego della attenuanti generiche, hanno anche sul punto i giudici del merito motivatamente espresso il loro convincimento al riguardo, rilevando - dopo avere pregressamente esplicitato le gravi connotazioni e consistenza dei fatti addebitati al ricorrente, cui era stata contestata anche la recidiva specifica - che non ravvisavano alcun elemento di positiva valutazione per il riconoscimento di tali attenuanti: essi hanno, quindi, congruamente assolto all'obbligo motivazionale al riguardo.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1999