Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2000, n. 6609
CASS
Sentenza 25 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi del cd. "patteggiamento in appello" (previsto dagli artt. 599 e 602 cod. proc. pen.,e caratterizzato dalla medesima natura pattizia dell'ipotesi regolamentata dall'art. 444 cod. proc. pen.), non è consentito all'imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (prospettata come nullità di carattere generale ed insanabile, riconducibile all'attività del p.m. e all'esercizio dell'azione penale), atteso che, in tal modo, l'imputato tende a conseguire l'effetto, incompatibile con l'irrevocabilità e immodificabilità del consenso prestato, di rimettere in discussione l'accordo già raggiunto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2000, n. 6609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6609
    Data del deposito : 25 gennaio 2000

    Testo completo