Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 1
In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente, a norma dell'art. 6 cod. pen., che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile; la circostanza che l'autore (o gli autori) del reato siano già stati giudicati all'estero per lo stesso fatto non è di ostacolo alla rinnovazione del giudizio in Italia, atteso che nel nostro ordinamento, salvo diversi accordi a livello internazionale, non vige il principio del ne bis in idem internazionale. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto possibile la rinnovazione del giudizio in Italia a carico di persone già giudicate in Germania, non essendo intervenuti, tra l'Italia e la Germania, accordi bilaterali di ratifica ne' in relazione alla convenzione europea sulla validità internazionale di giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con legge n. 305 del 1977, ne' in relazione alla convenzione di Bruxelles resa esecutiva in Italia con legge n. 350 del 1989).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 16/12/1999
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Deriu Consigliere N. 1952
Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo rel. Consigliere N. 25663/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: 1) IP AS, nato a [...] il [...], 2) IP NI, nato a [...] il [...], 3) TT FR, nato a [...] il [...]; 4) ER RM, nato a [...] il [...]; 5) RO NT, nato a [...] il [...]; 6) EO LB, nato a [...] il [...]; 7) ON PA, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenze 3/2/1999 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. RM di Zenzo
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, per IP NI, TT, ER e RO e rigetto nel resto di tali ricorsi;
per il rigetto dei ricorsi di EO, ON e IP AS;
Uditi i difensori: per IP AS, avv. A. Bartolo e S. Furfaro;
per IP NI, avv. S. Furfaro e A. Managò; per TT avv. G. Taddei T. Gurrado;
per ER, avv. E. Tomassini e G. Taddei;
per RO, avv. A. Managò; per EO, avv. A. Pastorino;
per ON, avv. C. Taormina;
i quali tutti hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 3/2/1999, riformando in parte le decisioni 24 febbraio e 20 aprile 1998 del GUP del Tribunale della stessa città, adottava - tra l'altro - le seguenti statuizioni:
dichiarava IP AS, IP NI, TT FR e RO NT colpevoli del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n.309/90, con l'aggravante - per il primo - di avere diretto l'associazione, nonché di vari e distinti episodi di traffico di eroina o di cocaina (art. 73/1^ stesso D.P.R.) aggravati - sempre solo per il primo - ai sensi dell'art. 112 n. 2 c.p., illeciti tutti ritenuti in continuazione tra loro;
- dichiarava EO LB colpevole di concorso con MO IU in un solo episodio di cessione di eroina a terzi, verificatosi il 21/11/94;
- dichiarava ER RM e ON PA colpevoli del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 3909/90, con l'aggravante - per il secondo - di avere organizzato e diretto l'associazione, della quale faceva parte anche tale MI RE, nonché di illecito traffico di ingenti quantità di droga, in particolare cocaina (artt. 73/1^ e 80/2^ D.P.R. citato), illeciti anche questi unificati dal vincolo della continuazione;
- condanna va tutti i predetti imputati appenda ritenuta, per ciascuno, di giustizia.
La presente vicenda processuale aveva preso avvio a seguito di indagini condotte dalla polizia di stato di Reggio Calabria e dai Carabinieri di Locri, le quali avevano evidenziato l'esistenza di un vastissimo traffico di sostanze stupefacenti, facente capo ad una ramificata organizzazione delinquenziale, caratterizzata dalla disponibilità di una stabile base logistica in Natile di Carreri e di una fitta rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale, con collegamenti anche all'estero. Le indagini si erano concretizzate essenzialmente in un'intensa attività di intercettazioni telefoniche sull'utenza del bar gestito da tale RN NG in Natile, utenza della quale si erano serviti molti personaggi per transigere acquisti o cessioni di partite di droga e per mantenere comunque contatti funzionali a tale illecito traffico, nonché nell'apporto dato dall'agente provocatore IP, che, infiltratosi nell'organizzazione, era riuscito a trattare l'acquisto di una certo quantitativo di sostanze stupefacenti e a percepire direttamente alcuni aspetti peculiari dell'organizzazione criminale. La Corte territoriale, nel ricostruire, sulla base delle emergenze processuali, i fatti, si discostava dalla iniziale impostazione accusatoria avallata anche dai Giudici di primo grado, nel senso ravvisava, anziché un'unica associazione finalizzata al narcotraffico, due distinti sodalizi: a) uno, costituito da IP AS, IP NI, TT FR e RO NT, aveva operato su varie aree del Paese, quali quella milanese, che aveva visto coinvolti nel traffico illecito LI IO e AP VI, quella romana, che aveva visto coinvolto MA LU, e quella reggina, curata dallo stesso RO e con il coinvolgimento di MO IU e dell'agente infiltrato IP, b) l'altro gruppo, costituito dal ER, dal ON e da MI RE, era stato contraddistinti da una sua autonomia rispetto al primo e aveva roteato attorno alla figura del ON, che aveva curato l'importazione di droga dal Centro America e, attraverso la Germania, luogo di sua abituale residenza, l'aveva dirottata sul mercato italiano. I Giudici d'appello analizzavano ed evidenziavano, quindi, i vari elementi di prova a conforto dei reati-fine così come articolati dall'Accusa, salva l'esclusione di alcune aggravanti, nonché dell'unico episodio illecito del quale veniva ritenuto responsabile il EO.
Avverso tale pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, tutti gli imputati. Le questioni in ordine alle quali si è sollecitato il sindacato di legittimità possono cosi essere riassunte:
1) violazione dell'art. 11/2^ C.P. per mancanza, nei confronti del ON della condizione di procedibilità, rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia, considerato che il predetto ON era stato già giudicato, per gli stessi fatti, con sentenza 21/7/1995 del Tribunale di Stoccarda, divenuta irrevocabile l'8 dicembre successivo;
2) violazione della legge processuale, con riferimento agi artt. 516, 518,521 e 522 C.P.P., per mancata correlazione tra accusa e sentenza:
il ON, infatti, era stato ritenuto colpevole di un reato associativo diverso, per struttura, ed organizzazione, da quello contestatogli;
3) dubbio non manifestamente infondato circa la costituzionalità della direttiva n. 53 dell'art. 2 della legge delega n. 81/87, il relazione agli art. 3 e 24 della costituzione, nella parte in cui detta direttiva condizionerebbe la libera scelta del Giudice al consenso del P.M. e alla necessità di dover adottare, come soluzione obbligata, la pronuncia di condanna o, al massimo, la pronuncia assolutoria ex art. 530/2^ C.P.P., con evidente penalizzazione del diritto di difesa dell'imputato, che già preventivamente conoscerebbe la soluzione obbligata del suo caso;
ciò, unito ai limiti dei poteri istruttori del Giudice, delineerebbe una figura di "Giudice speciale" in contrasto con l'art. 25 della Costituzione (motivo dedotto dalla difesa di TT FR);
4) dubbio di costituzionalità dell'art. 97 D.P.R. n. 309/90, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e 6/1^ - 3^ lett. d) della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, considerato che l'imputato, non potendo fare escutere come teste - nel rito abbreviato - l'agente sotto copertura, non verrebbe posto nella condizione di controllare il rispetto della citata norma dell'art. 97 (motivo dedotto dalla difesa di TT);
5) nullità del giudizio abbreviato celebrato a carico dello TT, che non ebbe a richiederlo nel corso dell'udienza preliminare del 9/2/98;
6) inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito, in sede dibattimentale, dinanzi al Tribunale di Reggio C., dichiaratosi incompetente, e refluito nel giudizio abbreviato a carico dello TT;
7) violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e dell'art. 649 C.P.P., nonché difetto di motivazione circa la ritenuta sussistenza del reato associativo: si sarebbe fatta confusione tra il concorso di persona nel reato continuato e l'associazione a delinquere, che costituisce un'entità a se, della quale vanno individuati struttura, organizzazione e ruoli dei singoli partecipanti;
altri imputati, inizialmente coinvolti nella vicenda erano stati assolti dall'illecito, del quale era stata posta i dubbio la stessa materialità (motivo sostanzialmente comune ai IP, al ER, allo TT, a RO e al ON);
8) violazione ed erronea applicazione dell'art. 74/10 D.P.R. n.309/90 e difetto di motivazione circa il ritenuto ruolo di organizzatori e dirigenti dai rispettivi sodalizi criminosi, rivestito da IP AS e dal ON;
9) violazione di legge, per mancata applicazione del comma 6 dell'art. 74 citato, avuto riguardo alla limitata consistenza dell'associazione, e difetto di motivazione dello stesso punto (motivo dedotto dai IP);
10) violazione delle norme sul concorso, sulla continuazione sulla valutazione della prova (artt 110, 81 cpv. C.P. 192 C.P.P.) in ordine ai c.v. reati-fine e alla loro ascrivibilità ai singoli imputati (motivo comune ai IP, allo TT, al ER e al ON);
11) violazione della legge penale per genericità del capo di imputazione relativo al traffico illecito di stupefacenti (motivo dedotto dal ON);
12) violazione dell'art. 80/2^ D.P.R. n. 309/90, non ricorrendo la ritenuta aggravante della ingente quantità (motivo dedotto dal ER e dal ON);
13) erronea applicazione dell'art. 112 n. 2 c.p., che non può concorrere con l'art. 74/1^ D.P.R. n. 309/90, e difetto di motivazione sul punto (motivo dedotto da IP AS);
14) illegittimità dell'ordinanza 9/2/98, con la quale il GUP aveva erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche, sollevata dalla difesa dell'imputato PO FR (motivo dedotto dallo ietto);
15) difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo comune ai IP, allo TT, al ER, a RO e al ON);
16) difetto di motivazione sull'entità della pena (motivo comune ai IP e dal ON);
17) violazione della legge processuale, considerato che all'esito della procedura camerale ex art. 599 C.P.P., non fu data lettura del dispositivo, ma questo venne notificato alle parti, con la motivazione, solo successivamente, con l'effetto di avere ristretto i termini per l'impugnazione (motivo dedotto dalla difesa dello TT);
18) manifesta illogicità della motivazione della parte relativa alla posizione processuale di EO LB.
All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
I ricorsi non sono infondati.
Vanno, preliminarmente, disattese perché manifestamente infondate, le prospettate questioni di legittimità costituzionale. Non risponde al vero, infatti, il giudizio abbreviato determinerebbe una disparità di trattamento e una mortificazione e compressione del diritto di difesa dell'imputato, perché l'accesso a tale rito alternativo comporterebbe, quale soluzione finale obbligata, la condanna o l'assoluzione ex art. 530/2^ C.P.P. del prevenuto, tanto evincendosi implicitamente dl disposto della direttiva n. 53 della legge delega n. 81/87, che, se non interpretato in tale senso, sarebbe "inconciliabile" e "in contraddizione" con quello della direttiva n. 52, dove si fa esplicito riferimento alle formule di proscioglimento per estinzione del reato per mancanza di una condizione di procedibilità o per ragioni ampie di merito. Difetta, in verità, lo stesso presupposto su cui riposa la prospettata questione di costituzionalità, vale a dire l'asserita conclusione obbligata del rito abbreviato, il quale , invece, così come chiaramente dispone l'art. 442, 1^ co., C.P.P., che è in piena sintonia con la direttiva n. 53 della legge delega, può concludersi o con sentenza di non doversi procedere ex art. 529 C.P.P. o con sentenza di assoluzione ex art. 530 s.c. o con dichiarazione di estinzione del reato ex art. 531 s.c. o con sentenza di condanna ex art,. 533 s.c.; recita testualmente la richiamata norma del 1^ comma dell'art. 442 "... il Giudice provvede a norma degli artt. 529 e segg."; e la direttiva n. 53 della legge delega, nel prevedere espressamente la condanna per gli effetti premiali ad essa connessi in punto di pena, lascia, com'è nella logica, impregiudicata la possibilità di una eventuale pronuncia assolutoria ex art. 530 C.P.P., alla quale era superfluo fare espresso richiamo. Fuori luogo,
ai fini che qui interessano, è il riferimento del ricorrente TT alla direttiva n. 52 della legge delega, il cui disposto riguarda le varie statuizioni che il GUP può adottare, nell'ipotesi, per così dire, "fisiologica e generale", che prescinde dalla scelta del rito alternativo.
Non è dato, quindi, ravvisare sotto l'esaminato profilo, alcuna disparità di trattamento tra l'imputato che si avvalga del giudizio abbreviato e quello giudicato col rito ordinario, ne' alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il primo ben può fare valere le proprie ragioni per conseguire, sulla base degli atti acquisiti dal P.M., anche una pronuncia assolutoria ex art. 530 C.P.P.. Nè la disparità di trattamento può essere ravvisata nel fatto che, nel rito in esame, è consentita, a differenza di quella ordinario, l'utilizzabilità del fascicolo del P.M. ed è inibita l'attivazione delle norme di cui agli artt. 422, 423, C.P.P.. Con la scelta di tale rito alternativo, l'imputato, onde usufruire, in caso di condanna, di un trattamento sanzionatorio privilegiato, accetta un più limitato esercizio delle sue facoltà difensive, imposto dal rito medesimo, in cui la decisione è presa "allo stato degli atti" e, quindi, necessariamente con l'utilizzazione del materiale "probatorio" già acquisito e con esclusione della possibilità di procedere ad ulteriori acquisizioni. L'imputato, in sostanza, rimane libero, sulla base do personali valutazioni, di accettare l'alea del giudizio ordinario, nel cui corso piò assumere ogni più ampia iniziativa per fare valere l'eventuale inutilizzabilità di determinati atti delle indagini o per provocare la acquisizione di nuove prove, oppure di optare per il giudizio abbreviato, limitando, in tal caso, come si è detto, l'ambito delle acquisizioni a quelle già presenti in atti, con il correlativo beneficio della premialità connessa alla più sollecita definizione del processo.
Nè è condivisibile l'assunto secondo cui la disciplina che regola i poteri del GUP che dà corso al giudizio abbreviato sarebbe in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, nel seno che tale Giudice si proporrebbe come "speciale", cioè diverso da quello "naturale". Al riguardo, va osservato che Giudice naturale è l'organo precostituito per legge, la cui competenza è predeterminata dal legislatore in base ai criteri oggettivi che ne consentano l'immediata individuazione del tutto sottratta a valutazioni discrezionali. Tale esigenza di oggettiva e immediata individuazione appare soddisfatta in relazione al giudizio abbreviato, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, è il Giudice precostituito per legge alla definizione di esso. È comunque improprio il riferimento al concetto di "Giudice speciale", che evoca il divieto di cui all'art. 102 della Costituzione, al quale - in verità - il ricorrente TT non ha fatto neppure cenno.
Manifestamente infondata è anche la questione di costituzionalità dell'art. 97 D.P.R. n. 309/90, la quale, per come prospettava, è strettamente connessa alla peculiarità del rito abbreviato. Il ricorrente TT, infatti, ha lamentato di non essere stato posto nella condizione, dato il rito, di potere sostenere un confronto diretto con l'agente infiltrato IP e di fare interrogare, tramite la difesa, costui, onde verificare il rispetto delle previsioni di cui al citato art. 97. Va ribadito, a questo proposito, che l'imputato, con la richiesta di giudizio abbreviato, accetta che rientrino nel novero delle risultanza probatorie, utilizzabili, ai fini della decisione "allo stato degli atti", tutte le emergenze acquisite antecedentemente alla sua istanza, quali atti di polizia, rogatorie, interrogatori di imputati di reati connessi ecc., senza potere ne' sceverare ne' eccepire alcunché nell'ambito di tali risultanze, proprio perché tali preclusioni, conseguenza di una libera scelta dello stesso imputato, hanno, come contropartita, per così dire, compensativa, l'effetto premiale del rito. Quest'ultimo concetto va ribadito anche in relazione all'eccepita inutilizzabilità del materiale acquisito nel corso della breve fase dibattimentale svoltasi dinanzi al Tribunale di Reggio C., prima che questo dichiarasse la propria incompetenza per territorio, e confluito comunque nel fascicolo per P.M., sulla cui base venne avanzata ed accolta la richiesta di giudizio abbreviato. È il caso di sottolineare che non si discute di atti "inutilizzabili" per i quali potrebbe porsi il problema, stante un recente orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 5^ 21/10/99 n. 1819, ric. Busellato + 1), ma di atti che, a norma dell'art. 26 C.P.P., nonostante la declaratoria d'incompetenza, conservano la loro efficacia.
Non sussiste la dedotta nullità del giudizio abbreviato celebrato a carico dello TT, per asserita mancanza di rituale richiesta da parte di costui.
In fatto, va puntualizzato che pacificamente lo TT, all'udienza del 12/1/1998, avanzo rituale richiesta di giudizio abbreviato;
tale udienza, in conseguenza dell'astensione del GUP, fu differita al 9/2/98 dinanzi al altro GUP e, in tale sede, come testualmente si evince dal relativo verbale, "...tutte le parti concordemente insistevano nella già formulata richiesta di giudizio abbreviato". Ciò posto, osserva la Corte che, in tema di giudizio abbreviato, quando sulla richiesta dell'imputato sia intervenuto, come nella specie, il consenso del P.M., deve ritenersi perfezionato un negozio di diritto giuridico pubblico, per sua natura irrevocabile, con la conseguenza che da tale momento in poi la scelta del rito resta definitivamente affidata all'esclusivo potere del Giudice, nei precisi limiti indicati dalla legge. A nulla rileva che il patteggiamento sul rito (atto negoziale di diritto pubblico) si perfezioni tra le parti nel corso di una udienza tenuta da Giudice diverso da quello che, poi, dà avvio, in concreto, al giudizio abbreviato, considerato che l'attività delle parti processuali e quella del Giudice sono ben distinte e ognuna di esse conserva una propria autonomia. Consegue che la rituale richiesta ex art. 439 C.P.P. formulata dalle parti processuali all'udienza del 12/1/98 e ribadiva nell'udienza del successivo 9 febbraio costituì valido presupposto per la legittimità del rito seguito.
Non può operare nei confronti del ricorrente ON la disposizione di cui all'art. 11/2^ C.P., della quale si è denunciata la violazione. In sostanza, non è corretto sostenere che contro il predetto, già condannato in Germania per gli stessi fatti, non si sarebbe dovuto procedere in Italia, per mancanza della relativa richiesta del Ministro della Giustizia.
Preliminarmente, va considerato che il ON è stato chiamato a rispondere, in concorso con altri, del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico e del delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati questi che rappresentano la risultante di un dinamismo operativo attuatosi, almeno in parte, sul territorio nazionale. Tanto si evince, in maniera chiara ed inequivoca, non solo dalla formale contestazione mossa all'imputato, ma anche dalla concreta ricostruzione fattuale e della vicenda hanno fatto i Giudici di merito: nell'impugnata sentenza, infatti, si legge che il ON strinse un sodalizio criminoso, finalizzato al commercio - su vasta scala - di sostanze stupefacenti c.v. "pesanti", con ER RM e MI RE e che il programma di tale sodalizio non rimase una mera dichiarazione d'intenti, ma ebbe concreta attuazione, nel senso che i tre posero in essere numerose e rilevanti operazioni commerciali aventi ad oggetto le dette sostanze;
il ON, cittadino italiano che aveva il suo centro d'interessi in Germania, provvedeva - servendosi di canali di approvvigionamento stabili e ben collaudati - a importare droga e in particolare cocaina dai paesi del Centro America e, servendosi della struttura organizzativa creata, nella quale erano stabilmente inseriti, con compiti e ruoli ben definiti, gli altri due che risiedevano in Italia, dirotta verso il nostro Paese le varie partite di droga, che venivano, quindi, collocate sul mercato dal MI nella zona del nord (Lombardia) e dal ER in quella del sud (Calabria). la sentenza di merito ha anche evidenziato, attraverso un'analisi approfondita e una logica interpretazione delle emergenze processuali, che il vincolo associativo tra i tre si delineò e stabilizzò all'esito di una serie di contatti e accordi, avvenuti anche in Italia (frequenti furono gli incontri del ON col MI in Milano o col ER in Calabria), e che la droga importata dal ON venne effettivamente, in più occasioni, immessa sul mercato italiano.
Ciò posto, è del tutto evidente che si è al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 7 - 8 - 9 - 10 c.p. (reati commessi all'estero) e non può, quindi, trovare operatività la norma di cui all'art. 11, 2^ comma, stesso codice. Il processo celebrato all'estero nei confronti di un cittadino italiano non è di ostacolo alla rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nel nostro ordinamento giuridico, come si preciserà meglio in seguito, non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale:
la richiesta del Ministro della Giustizia, quale condizione di procedibilità in Italia, nei confronti del cittadino (o dello straniero) già giudicato all'estero, è prevista dal richiamato art. 11/2^ solo in quelle ipotesi che concernano il delitto commesso all'estero.
Il nostro ordinamento, all'art. 6, 2^ comma, c.p., accoglie ed esalta il principio di territorialità della legge penale, inteso e interpretato alla luce della teoria dell'ubiquità che dispiega la massima "vis abtroctiva" rispetto ai fatti aventi un qualche collegamento con il territorio dello Stato: l'interesse di questo alla repressione sussiste tanto nel caso in cui nel territorio si è compiuto l'atto di ribellione alla norma o anche un frammento di esso quanto se ivi si è verificato il risultato offensivo. Per il richiamato art. 6/2^, infatti, "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento".
Il concetto di "parte" di azione, sufficiente per considerare il reato commesso nel nostro territorio, deve essere inteso in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri una ipotesi di delitto tentato o consumato. Ne consegue che, è sufficiente che un frammento del complessivo "iter" delittuoso si sia verificato in Italia per radicare la potestà punitiva dello Stato. La perseguibilità in Italia di un reato, del quale sono stati posti in essere sul territorio nazionale solo frammenti di azione, discende non dalla illiceità in sè di tali atti parziali, ma piuttosto dalla inscindibilità dei medesimi rispetto al reato commesso, con l'effetto che assumono rilievo, ai fini che qui interessano, anche i meri atti preparatori, i quali, salvo il caso in cui il reato non sia configurabile neppure a livello di tentativo entrano a fare parte dell'azione quando il reato è stato effettivamente realizzato.
In caso di concorso di più persone, è sufficiente che sia stata posta in essere in Italia una qualsiasi attività di partecipazione di un qualsiasi concorrente, per ritenere il reato commesso nel nostro territorio e per rendere punibili secondo la legge italiana anche gli altri concorrenti;
ciò perché il comportamento di ognuno non va visto isolatamente, ma un aspetto o come una frazione di un tutto, la quale va ad inserirsi nel determinismo volitivo coagulante o influente sulle condotte dei correi, sicché il reato si pone come l'esito finale del contributo di ciascun correo e di tutti insieme, attesa la comune finalizzazione partecipativa.
Più in particolare, va rilevato che, in tema di reati associativi, data la natura permanente di questi, è sufficiente che anche solo una minima parte della condotta complessiva sia stata svolta nel nostro territorio (per es.: una qualunque espressione operativa della struttura organizzativa), perché si determini la sussistenza della giurisdizione italiana.
La partecipazione di un soggetto a un sodalizio criminoso, che ha diramazioni e centri operativi non solo all'estero, ma anche in Italia, deve fare ritenere il reato associativo come commesso sul territorio nazionale, con conseguente sussistenza della nostra giurisdizione;
il tutto secondo quanto si desume dall'art. 6, 2^ co., c.p., che - come si è innanzi detto - attribuisce valenza espansiva anche alla frazione di attività commessa nel territorio dello Stato da taluno dei sodali, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata.
Stesso discorso va fatto per il delitto di traffico illegale di stupefacenti se l'apprestamento sia pure parziale di mezzi finanziari, i contatti organizzativi anche tra taluni dei complici e addirittura l'immissione sul mercato della droga si siano verificati in territorio italiano.
Nel caso in esame, è in dubbio che il sodalizio del quale faceva parte il ON aveva, come si è già precisato, centri operativi nel nord Italia e in Calabria e che in tali aree venne concretamente coltivato un circuito di mercato della droga che il predetto importava dal Centro America e lasciava transitare dalla Germania, dove abitualmente risiedeva.
Deve, pertanto, escludersi la necessità della richiesta ministeriale per la procedibilità dei reati di cui di discute, dovendo, nel caso specifico, trovare applicazione la norma di cui all'art. 11, 1^ comma, c.p.. È il caso, infine, di puntualizzare, anche se nel ricorso del ON non se ne fa cenno, che non è neppure invocabile, nella specie, il principio del "ne bis in idem" stabilito, con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa, dall'art. 53 della convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con legge n. 305/77, considerato che detto principio, con riferimento a sentenze pronunciate in Germania, non è applicabile, perché tra il detto Paese e l'Italia non è ancora intervenuta la ratifica della menzionata convenzione;
ne' a tale lacuna può sopperirsi facendo leva sulla convenzione di Bruxelles del 25/5/1987, resa esecutiva in Italia con legge n. 350/89, perché anche per questa convenzione non è intervenuto un incontro bilaterale di volontà tra l'Italia e la Germania.
Non sussiste la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento a reato associativo ascritto al ON e al ER (la doglianza risulta dedotta solo dal primo). È pur vero che la contestazione originaria mossa a costoro è di avere fatto parte di un più ampio, articolato e unitario contesto associativo, al quale affiliati tutti gli altri ricorrenti ed altre numerose persone, e che la sentenza impugnata, nel ricostruire i fatti, è pervenuta alla diversa conclusione di ravvisare due autonome e distinte associazioni criminali, l'una facente capo a IP AS a l'altra a ON PA, e di ritenere quest'ultimo colpevole del reato associativo così come ridimensionato nella sua consistenza soggettiva (sodalizio stretto tra il ON, il ER e MI RE), ma è anche vero tutto ciò, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale (cfr. fg. 39 sentenza), non ha comportato alcun mutamento del fatto. Il principio della correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella della tutela del diritto della difesa. La violazione di tale principio è configurabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che si venga a realizzare una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, il quale viene così a trovarsi, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo, senza aver avuto alcuna possibilità di effettiva difesa. Non si ha violazione del citato principio, invece, quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo le modalità di realizzazione, con specifico riferimento alla componente soggettiva del reato (nel caso specifico, partecipanti alla associazione), è il caso di fatti che vengono a trovarsi in rapporto di continenza tra loro, nel senso che il maggiore comprende quello minore, il quale ultimo, però, non presenta l'aggiunta di alcun elemento nuovo, che ne alteri e stravolga la struttura.
Ciò posto, non è dato vedere come possa credibilmente sostenersi che, nel caso in esame, vi sia stata la violazione dell'art. 521 C.P.P., solo perché il ON è stato ritenuto responsabile di un reato associativo, ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, circoscritto ad un numero di partecipanti più ristretto rispetto a quello originariamente indicato;
immutati sono rimasti gli elementi di fatto contestati, atteso che, nella imputazione, si faceva espresso riferimento anche al vincolo associativo che legava il ON al ER RM e al MI RE, nonché al ruolo da costoro svolto;
la ritenuta esclusione, in sentenza, di altri soggetti dal sodalizio medesimo è solo la risultante della legittima operazione di analisi e di valutazione della prova da parte del Giudice. Nessuna concreta violazione del diritto di difesa ha, pertanto, subito il ON.
Inammissibile è il motivo di ricorso con il quale lo TT, impugnando anche l'ordinanza 9/2/98 del GUP, eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che riguardavano il coimputato PO FR, assolto. La doglianza è tanto generica e vaga da non consentire d'individuare neppure l'oggetto del sollecitato sindacato di legittimità e, conseguentemente, lo stesso interesse concreto del ricorrente a farla valere.
Il motivo di ricorso col quale lo TT ha lamentato che la disposta notifica, ai sensi dell'art. 128 C.P.P., dell'impugnata sentenza aveva comportato termini più ristretti per l'impugnazione rispetto a quello che sarebbero spettati, se fosse stata data lettura del dispositivo in udienza, è inammissibile per carenza di interesse, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della doglianza. Ed invero, lo TT ha comunque proposto ricorso per cassazione nei termini e, conseguentemente, nessuna concreta compressione ha subito il suo diritto di difesa.
Le doglianze, comuni a tutti i ricorrenti interessati, circa l'ontologica configurabilità del reato associativo, quale illecito con una sua autonomia rispetto alla complessa e articolata attività di commercio di sostanze stupefacenti posta in essere, in modo continuato, dagli imputati, e circa il ritenuto inserimento di costoro nei sodalizi di rispettiva appartenenza sia risolvono, per lo più, in censure di fatto all'apparato argomentativo del Giudice a quo e non evidenziano, comunque, errori di diritto o manifeste carenze motivazionali della sentenza, che ben resiste, nella parte specifica al vaglio di legittimità.
La Corte territoriale, invero, nell'analisi del reato in questione e dell'addebitabilità dello stesso ai singoli soggetti, ha seguito una corretta metodologia nella delicata operazione di valutazione della prova e, all'esito di tale percorso, ha concluso, in maniera coerente, logica ed esaustiva, per la configurabilità del reato associativo e per la colpevolezza, in ordine ad esso, di IP AS, IP NI, TT FR, RO NT, ER RM e ON PA.
In tema di reato associativo, la prova, mancando di norma un atto costitutivo, ben può essere desunta, in via indiretta, va "facta concludentia", nei quali assumono certamente particolare valenza i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo. Per la configurabilità del sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche e compiti, potendo l'associazione derivare da una qualunque forma di organizzazione, sia pure imperfetta e rudimentale, purché risulti l'esistenza di un vincolo associativo fra almeno tre persone, con la finalità di commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, e tale vincolo non si esaurisca nella commissione di alcuni reati.
La Corte reggina, attraverso una approfondita analisi delle emergenze processuali e, in particolare, del contenuto dell'intensa attività di intercettazioni telefoniche sulle utenze fisse e mobili ai vari imputati, dell'apporto offerto dall'agente provocatore IP, infiltratosi nell'organizzazione capeggiata da IP AS, delle confessioni rese da AP VI, LI IO e dal cittadino spagnolo RI, del sequestro di varie partite di droga nell'ambito di contesti spazio-temporali diversificati, delle rimesse di denaro dal AP al IP NI e dei trasferimenti di valuta per oltre 52.000 marchi effettuati dal ON o dalla sua convivente verso paesi del Centro America, è pervenuta alla conclusione dell'esistenza di due distinti associazioni criminose operanti nel settore della droga, una con a capo IP AS e alla quale aderivano IP NI, TT FR e RO NT, l'altra che operava sotto la guida di ON PA e con l'adesione di ER RM e MI RE. La Corte d'Appello ha desunto il vincolo associativo tra più di tre persone dalla perfetta sintonia tra le medesime anche per aspetti non strettamente funzionale alla singola impresa criminosa e, quindi, sintomatici di un legame di più ampio respiro, da una sia pure approssimata organizzazione logistica e funzionale (si pensi alla spartizione delle varie aree del territorio nazionale, affidate alla cura di ogni singolo associato), dall'apprestamento di mezzi idonei a garantire - almeno in tesi - la riservatezza delle comunicazioni tra gli associati (utilizzazione del telefono fisso installato nel bar RN di Natile di Careri o di telefoni mobili GSM intestati a persone estranee ai sodalizi). Si è sottolineato che gli imputati agivano in sinergia tra loro certamente per ideare e attuare singole operazioni delittuose ma, con la piena consapevolezza di fare parte, sia pure con ruoli diversi, di un sodalizio che sia era dato come programma la commissione di un numero indeterminato di reati nel settore degli stupefacenti, quale stabile e costante fonte di utile, e che si atteggiava quale entità autonoma e distinta rispetto al concorso di persone nei singoli reati-fine: si pensi alla quantità e qualità di droga commerciata, alle numerose e costanti transazioni con gli acquirenti della sostanza, che si identificavano quasi sempre nelle stesse persone, alla modalità di vendita delle singole partite di droga e a quelle di gestione delle eventuali constatazioni sulle forniture (tutto era ben programmato, ma, in caso di imprevisti, v'era il necessario intervento risolutore di chi era a capo dell'organizzazione), elementi tutti questi che, secondo il Giudice a quo, presupponevano necessariamente, al di la del ruolo svolto dai singoli, una struttura organizzativa autonoma, quale ineludibile punto di riferimento.
A fronte di tali incisivi argomenti, i ricorrenti si sono limitati a formulare censure apodittiche o in fatto o finalizzate ad accreditare una interpretazione alternativa del materiale probatorio, tutte comunque idonee a scalfire la forza persuasiva dell'iter logico- giuridico su cui riposa la sentenza impugnata.
Nè alcun rimedio può avere la circostanza che diverse altre persone, inizialmente imputate del reato associativo, sono state, poi, ritenute estranee allo stesso;
trattasi di posizioni individuali, che non possono riverberarsi, in senso favorevole, sulle posizioni dei ricorrenti. Fuori luogo, inoltre, è il richiamo fatto dal ricorrente TT alle decisioni di questa Suprema Corte in materia cautelare, attesa la natura tipica di tali pronunzie, che, in quanto adottate "allo stato degli atti", non possono spiegare alcuna incidenza in questa sede.
Congrua e logica è la motivazione con la quale la Corte di merito, facendo richiamo a precise circostanze fattuali, ha ritenuto IP AS e ON PA organizzatori e dirigenti dei rispettivi sodalizi di cui facevano parte. Il contrario assunto sostenuto nei relativi ricorsi è generico e meramente assertivo. Nessun pregio può riconoscersi al motivo col quale i ricorrenti IP hanno denunciato la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla delegata concessione dell'attenuante di cui al 6^ comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90. Tale attenuante, infatti, opera solo "se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73" e certamente tali ipotesi è stata esclusa, a chiare lettere, dalla decisione gravata, che, al contrario, ha posto in evidenza la rilevanza, la gravità e la pericolosità del traffico di droga, praticato su vasta scala e attraverso la utilizzazione di canali di approvvigionamento e di smercio, certamente non di secondaria importanza e dotati, anzi, di una buona potenzialità espansiva sul mercato. Sono insite in tale argomentazione le corrette ragioni del diniego dell'invocata attenuante.
Adeguata, logica e persuasiva è la motivazione dell'impugnata sentenza anche nella parte relativa alla pronuncia di colpevolezza dei IP, sello TT, del ER e del ON in ordine ai reati c.d. reati-fine.
Il metodo di apprezzamento e di valutazione della prova seguito dalla Corte territoriale è stato corretto e la conclusione raggiunte resiste a qualsiasi critica.
Ed invero, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, le ammissioni di alcuni personaggi coinvolti nelle varie operazioni di traffico illecito (AP, LI, RI, senza considerare quanto constatato direttamente dall'agente provocatore), i riscontri oggettivi offerti dai sequestri delle sostanza e dalla documentazione indicativa dei pagamenti effettuati dagli acquirenti della stessa sostanza ai loro fornitori conclamano la a sussistenza dei reati-fine e l'addebitabilità dei medesimi ai singoli responsabili, le cui posizioni specifiche sono state prese in esame, analizzate e valutate alla luce di precise e non contestate emergenze di causa. Nei ricorsi, non si è tenuto conto dell'articolato apparato argomentativo dei Giudici di secondo grado, ma ci si è limitati a censurare questo attraverso proposizioni assertive, senza porre in risalto eventuali passaggi di manifesta illogicità o addirittura di assenza di motivazione su aspetti particolari.
Nè ha pregio la doglianza dei IP in relazione all'asserita assenza di continuazione interna nel reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, posto che la sentenza ben chiarito la pluralità di episodi criminosi di cui ciascuno di essi si è reso responsabile. Non sussiste la violazione di legge denunciata dal ON circa l'affermata genericità del capo d'imputazione relativo al traffico di droga ascrittogli.
A parte la considerazione che la censura è stata dedotta per la prima volta in questa sede, osserva la Corte che, in realtà, l'accusa mossa al ON, ove si abbia riguardo al capo complessivo d'imputazione articolato a suo carico, appare ben definita, sin dall'inizio, nei suoi termini essenziali, attraverso l'espresso richiamo ai nominativi delle persone che rimasero coinvolte nel traffico e ai luoghi dove questo si svolse. In ogni caso, l'imputato, nel corso del processo, è stato posso nella condizione di difendersi in relazione ad ogni specifico episodio, preso espressamente in considerazione e contestatogli attraverso l'acquisizione di tutti quegli atti posti a base del giudizio abbreviato, tanto vero che lo stesso imputato, nei successivi atti di impugnazione, ha prospettato la sua linea di difesa anche con riferimento agli specifici episodi di traffico di droga, da lui ben individuati.
D'altra parte, l'esigenza che il capo d'imputazione sia specifico e ben determinato è funzionale all'esercizio del diritto di difesa, sicché, se questo, in concreto, non ha subito compressioni e ha potuto espandersi su ogni aspetto della vicenda portata all'attenzione del Giudice penale, non è stato vedere quale interesse possa residuare a discutere della asserita formulazione generica del capo d'accusa.
Sulla ricorrenza, per il ON e il ER, dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80/2^ D.P.R. 309/90), la Corte d'Appello ha effettuato una valutazione di marito, che, in quanto logica e aderente al dettato normativo, non può essere censurata in questa sede. I ricorrenti, d'altra parte, hanno censurato sul punto la sentenza in modo inammissibilmente generico.
Non sussiste incompatibilità tra l'aggravante ex art. 112 n. 2 c.p. in relazione all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, contestata e ritenuta per IP AS, e l'art. 74/1^ stesso D.P.R.. La citata aggravante è espressamente richiamata, in relazione agli illeciti di traffico di droga, che hanno una propria rilevanza penale autonoma rispetto al reato associativo, dall'art. 80, 1^ co. lett, b), D.P.R. n. 309/90 e non si pone, quindi, in termini di inconciliabilità con l'analoga previsione di cui all'art. 74/1^ stesso D.P.R.. Sulla ricorrenza della aggravante in questione, la Corte territoriale ha offerto una spiegazione convincente e logica, ponendo in luce circostanze di fatto sintomatiche del ruolo di promozione e organizzazione svolto dal IP AS anche in occasione della consumazione dei singoli reati-fine. Trattasi di valutazione di merito, che si sottrae a qualunque censura di legittimità. Le doglianza mosse dai IP, dallo TT, dal ER, dal RO e dal ON con riferimento alle denegate circostanza attenuanti generiche e alla misura della pena sono inammissibili, perché si limitano a contestare, senza evidenziare vizi di legittimità, la valutazione di merito espressa dal Giudice a quo, nell'esercizio del suo potere discrezionale.
È vero che, per giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte reggina ha adottato una motivazione comune a tutti i predetti imputati, ma deve ritenersi la legittimità di tale metodo, considerato che la valutazione negativa è stata incentrata su elementi riferibili a ciascuno degli imputati:
"gravità dei fatti ascritti" e "pervicacia dimostrata" dagli agenti "durante l'arco di tempo sottoposto ad esame dagli inquirenti". Quanto alla misura della pena, non va sottaciuto che la stessa è stata contenuta in limiti più prossimi al minimo che al massimo edittale.
La motivazione della sentenza di secondo grado, nella parte relativa alla posizione di EO LB, dichiarato colpevole del solo episodio di cessione di eroina all'agente infiltrato IP, infine, è logica ed esaustiva, in quanto scaturita da una precisa e dettagliata ricostruzione fattuale dell'episodio e dalle dichiarazioni rese dall'agente IP, che non solo ricevette le confidenze dell'altro coimputato MO IU, il quale indicò il EO come suo amico e collaboratore nel traffico di droga, ma constatò direttamente la presenza del EO sul luogo e nell'ora in cui gli venne consegnata la sostanza dall'MO, che, a sua volta, l'aveva ricevuta dal EO.
A tale apparato argomentativo, il ricorrente ha contrapposto, in sostanza, una diversa lettura delle emergenze processuali, e, pur facendo cenno manifesta illogicità della sentenza, non è stato in grado concretamente di evidenziare tale vizio nel testo della decisione.
Al rigetto dei ricorsi, consegue, di diritto, la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000