Articolo 441 del Codice penale
Articolo 405Articolo 403
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1 luglio 1931
Art. 441.

(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)

Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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