Sentenza 16 novembre 2010
Massime • 1
La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguito presso un immobile oggetto di un sequestro preventivo (nella specie, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992) che sia stato disposto nei confronti dello stesso destinatario della misura coercitiva e/o del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con lui conviventi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2010, n. 42127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42127 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/11/2010
Dott. DE CRESCENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1639
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 31579/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU OL;
avverso l'ordinanza 8-23.7.10 del Tribunale di Roma, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza 16.6.09 il GIP del Tribunale di Roma applicava a BU OL la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Successivamente, la richiesta della BU\ di sostituzione della misura intramuraria con quella degli arresti domiciliari era rigettata dallo stesso GIP, ma l'appello dell'indagata veniva poi accolto dal Tribunale in sede di riesame che, visto l'art. 275 c.p.p., comma 4, essendo la BU\ madre di un bambino di età
inferiore ai 3 anni e non sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da consentire la più severa misura coercitiva, concedeva gli arresti domiciliari presso l'abitazione da lei indicata all'atto della scarcerazione, vale a dire presso l'appartamento del convivente e coimputato IC EN, sito in *Ardea, via Dora Riparia s.n.c.*.
Tuttavia, poiché già in precedenza tale appartamento era stato sequestrato ex artt. 321 c.p.p., comma 2 e D.L. n. 306 del 1992, art.12 sexies, il PM chiedeva al giudice del dibattimento (nel frattempo si era aperto il giudizio a carico della BU\ presso la 6^ sezione penale del Tribunale di Roma) il ripristino della custodia in carcere stante l'inidoneità dell'abitazione predetta, in quanto sottoposta - appunto - a misura cautelare reale.
La 6^ sezione penale del Tribunale rigettava la richiesta del PM e nominava la BU\ custode dell'immobile de quo, con facoltà d'uso per sè e per i figli.
Contro tale decisione il PM proponeva appello ex art. 310 c.p.p. al Tribunale del riesame, che con ordinanza 8-23.7.10 ripristinava la misura della custodia intramuraria a carico della BU\ stante l'inidoneità ai fini degli arresti domiciliari dell'abitazione da lei indicata, perché oggetto di sequestro preventivo. Tale ripristino restava sospeso ai sensi dell'art. 310 c.p.p., comma 3. A sua volta la BU\, tramite il proprio difensore, ricorreva contro detta ordinanza, di cui chiedeva l'annullamento per vizio di motivazione, dovendosi valutare l'idoneità dell'abitazione ai fini degli arresti domiciliari solo con riferimento alle esigenze cautelari, a nulla rilevando che l'appartamento fosse sottoposto a sequestro preventivo, rispetto al quale la facoltà d'uso non interferiva. Aggiungeva la BU\ che la sua nomina quale custode dell'appartamento in discorso (secondo quanto era stato disposto dalla 6^ sezione penale del Tribunale di Roma) non era suscettibile di riesame o di appello, ma solo di ricorso per cassazione ex art.666 c.p.p., comma 6; infine, lamentava che l'impugnata ordinanza non aveva motivato alcunché circa l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le sole che - ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4 - avrebbero consentito la custodia in carcere della ricorrente in quanto madre di un bambino di 18 mesi.
1 - Il ricorso va accolto solo ne termini che seguono.
Si premetta che non rileva la questione dell'inoppugnabilità in via di appello o di riesame della nomina quale custode a suo tempo disposta dalla 6^ sezione del Tribunale di Roma, giacché l'appello del PM, accolto dall'ordinanza oggi impugnata, aveva ad oggetto non la mera designazione della BU\ a svolgere funzioni di custodia, ma - a monte - l'inidoneità dell'appartamento rispetto alla misura di cui all'art. 284 c.p.p.. Ciò detto, la prima doglianza mossa dalla ricorrente - che pone una questione su cui non si riscontrano specifici precedenti giurisprudenziali di questa S.C. - è infondata.
Invero, mentre - ad es. - il sequestro di cui all'art. 316 c.p.p., ha una finalità propriamente conservativa in vista di una futura eventuale procedura di espropriazione dei beni assoggettativi, ragion per cui essi possono continuare ad essere utilizzati (fatti salvi gli effetti propri della trascrizione) dai medesimi destinatari della misura (ove, in ipotesi, nominati custodi) sino all'eventuale effetto traslativo verificatosi all'esito della procedura espropriativa, il sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies cit., mira sostanzialmente ad anticiparne l'effetto ablativo e ciò non già per un'intrinseca pericolosità delle cose da confiscare, ma per il loro legame con chi abbia subito condanna per determinati delitti e non possa giustificare il possesso di beni di valore sproporzionato ai propri redditi o alla propria attività economica, beni che, pertanto, si presumono di illecita provenienza. Tale finalità anticipatoria verrebbe aggirata se un immobile tornasse di fatto, attraverso l'indicazione come domicilio dove trascorrere il periodo degli arresti domiciliari, nel godimento del destinatario del sequestro preventivo o di suoi familiari, come avvenuto nel caso di specie.
Dunque, non è esatto sostenere che la permanenza della BU\ presso l'immobile de quo non interferirebbe con le finalità del sequestro.
È pur vero che l'idoneità di un dato domicilio ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva di cui all'art. 284 c.p.p. viene normalmente valutata in relazione al contesto abitativo e alla effettiva praticabilità dei dovuti controlli ad opera delle forze di polizia (cfr. Cass. Sez. 6 n. 5371 dell'8.10.02, dep. 4.2.02, precedente invocato nel ricorso della BU\), ma è altrettanto indiscutibile che le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari non possono essere surrettiziamente piegate al fine di tornare nel godimento di un bene che la misura cautelare reale emessa ex art. 321 c.p.p. e art. 12 sexies cit. mira, invece, a sottrarre anticipatamente al soggetto che non sia in grado di giustificare la provenienza del bene medesimo in rapporto ai propri redditi o alla propria attività economica;
prova ne sia che lo stesso art. 12 sexies cit., proprio al fine di recidere subito ogni contatto tra i beni in sequestro ed il destinatario della confisca o il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con lui conviventi misura o i suoi familiari, vieta che costoro possano esserne nominati amministratori (v. comma 3) od anche solo custodi (v. comma 4) in pendenza del sequestro preventivo.
A maggior ragione, dunque, non consente a tali soggetti di conservare, neppure indirettamente, il godimento dei beni sequestrati.
Per l'effetto, va affermato il principio per cui "la misura cautelare degli arresti domiciliari non può eseguirsi presso un immobile oggetto di sequestro preventivo emesso (ex art. 321 c.p.p., comma 2, ai fini della confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies) nei confronti dello stesso destinatario della misura coercitiva e/o del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con lui conviventi".
2 - È invece fondata la seconda censura mossa dalla ricorrente, atteso che l'ordinanza impugnata non ha in alcun modo motivato in ordine all'eventuale sopravvenienza di fatti nuovi tali da configurare quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex art. 275 c.p.p., comma 4, che erano state escluse al momento della concessione degli arresti domiciliari alla BU\ (madre di un bimbo di età inferiore ai 3 anni).
3 - In conclusione, deve annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame. In quella sede il giudice del rinvio dovrà:
a) accertare se sono sopravvenuti elementi nuovi tali da integrare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che ex art. 275 c.p.p., comma 4, consentano la custodia in carcere della BU\ quantunque ella sia madre di un bambino di età inferiore ai 3 anni;
b) verificare, in caso di risposta negativa al primo quesito, se la BU\ può avvalersi di altro alloggio idoneo alla misura degli arresti domiciliari, restando comunque escluso a tal fine l'uso di immobili oggetto di sequestro preventivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla con rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010