Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
Spetta al giudice dell'esecuzione, tra le altre competenze a cui fa riferimento l'art. 676, comma primo, cod. proc. pen., il potere di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio nel caso di soggetti nei cui confronti si debba eseguire una pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 8464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8464 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 331
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 033724/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN AS N. IL 17/07/1959;
avverso ORDINANZA del 18/07/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 18.07.2008, rigettava la sua istanza volta alla concessione del N.O. al rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio, sul rilievo che il richiedente non ha ancora adempiuto al pagamento di una multa, residuo di maggior pena, la quale, se convertita, importa una pena detentiva superiore ad un mese, condizione questa ostativa all'invocato provvedimento a mente della L. 21 novembre 1967, n.1185, art. 3, lett. d), propone ricorso per cassazione NU
AS, assistito dal suo difensore di fiducia.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che, la norma applicata dal giudice territoriale e cioè la L. 21 novembre 1967, n.1185, art. 3, lett. d), si pone in contrasto con gli artt. 3 e 16 Cost., dappoiché irragionevolmente pone detta norma un nesso tra entità della somma da pagare a titolo di multa e concessione del N.O. ed in quanto nel caso di specie l'esercizio di un diritto di libertà verrebbe collegato, sostanzialmente, alla situazione reddituale del richiedente.
Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'inammissibilità del ricorso, dappoiché non ricorribile per cassazione il provvedimento adottato de plano dal giudice dell'esecuzione.
Il ricorso non può essere deciso.
Al caso di specie, infatti, trova applicazione per analogia l'art.676 c.p.p., comma 1, che prevede e disciplina, come è noto, le
"altre competenze" del giudice dell'esecuzione, diverse da quelle specificamente indicate negli articoli precedenti (in termini: Cass., Sez. 1, 30/09/1997, n. 5455). La Corte nel l'affermare tale principio ha osservato che nella ipotesi di provvedimento di concessione o diniego del nulla osta al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, previsto dalla L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. d), nel caso di soggetti nei cui confronti debbasi eseguire una pronuncia di condanna, diversamente opinando, si lascerebbe priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo da considerare, come tale, sempre tutelabile davanti al giudice.
Ciò posto, nel caso in esame, a mente della menzionata fonte normativa, il giudice dell'esecuzione è chiamato a decidere nelle forme e nei modi di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, eppertanto con ordinanza avverso la quale è possibile proporre opposizione allo stesso giudice.
Il ricorso va pertanto diversamente qualificato, con trasmissione degli atti al giudice dell'opposizione.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009