Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 12, comma terzo, Legge n. 286 del 1998 il compimento di atti diretti a procurare l'immigrazione di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico ed anche quando l'ingresso non sia illegale o clandestino ai sensi dell'art. 4 dello stesso testo unico, perché nel concetto di immigrazione illegale deve essere ricompreso anche il requisito della permanenza illegale. (Fattispecie relativa alla condotta del titolare di società di autotrasporto in Italia che costituisce una analoga società in Romania allo scopo esclusivo di assumere in quella sede autisti, farli entrare in Italia regolarmente muniti di passaporto e senza necessità di visto di ingresso e poi impiegarli presso la società italiana in violazione delle norme che regolano il mercato del lavoro e la permanenza nello Stato dello straniero. La Corte ha altresì osservato che l'aggravante contemplata al comma terzo bis dell'art. 12, riferibile alla fattispecie di immigrazione, descrive il fatto prevedendo che possa riguardare sia l'ingresso che la permanenza illegale di cinque o più persone nello Stato).
Commentario • 1
- 1. Testo unico sull’immigrazione, favoreggiamento immigrazione clandestinaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 17973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17973 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1791
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 45276/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR UC, nato ad [...] il [...];
Scala Rosalda, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Torino in data 10/10/2003 con la quale in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica di Casale Monferrato, veniva applicata agli indagati la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 12 commi 3^ e 3^ bis D.Lvg. 286/98.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Oscar Cedrangolo ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Rilevato che il difensore Avv. Luca Gastini ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Torino accoglieva l'impostazione accusatoria del pubblico ministero sulla sussistenza dei gravi indizi del reato contestato, rilevando che i due indagati, titolari di una società di autotrasporti in Italia, avevano costituito una analoga società in Romania, allo scopo di assumere in quella sede autisti, farli entrare in Italia ed impiegarli presso la ditta italiana senza dover sottostare alle regole del mercato del lavoro del nostro paese, realizzando così un'interposizione fittizia di mano d'opera ed ottenendo un profitto consistente nell'approfittare del minor potere contrattuale dei lavoratori stranieri e nell'evitare di pagare oneri contributivi.
I giudici rilevavano che sul punto gli indagati erano confessi e che non poteva essere accolta l'interpretazione normativa dei difensori secondo cui il reato non poteva sussistere perché l'immigrazione degli autisti rumeni non era clandestina, in quanto costoro erano entrati in Italia muniti di regolare passaporto e senza alcuna necessità del visto.
Il tribunale osservava che la contestazione riguardava i comma 3^ e 3^ bis dell'art. 12 e che la condotta punita comprendeva sia l'ingresso che la permanenza illegali dello straniero e nel caso in questione, poiché gli autisti non erano muniti di permesso di soggiorno, gli indagati dovevano rispondere del fatto di aver determinato la loro permanenza illegale, allo scopo di perseguire un profitto.
Aggiungeva che il profitto perseguito non doveva avere il carattere dell'ingiustizia, perché la fattispecie era diversa da quella prevista dal comma 5^ dell'art. 12 che puniva chi si limitava a favorire la permanenza illegale degli stranieri, senza alcun collegamento col loro ingresso. Rilevava infine che la fattispecie poteva coesistere anche con la contravvenzione di cui all'art. 22 comma 7^ che punisce il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro con lo straniero.
Riteneva il tribunale che gli indizi raccolti consistevano, oltre che nelle confessioni degli indagati, nelle dichiarazioni del teste Voroneao, sulla cui conoscenza della lingua italiana non vi erano dubbi, nelle dichiarazioni rese da altri autisti ai funzionari della Direzione Provinciale del lavoro, in relazione alle quali non poteva dubitarsi che conoscessero la lingua italiana dato che non risultava la presenza di un interprete, nelle dichiarazioni dell'amministratrice della società rumena che aveva fittiziamente assunto gli autisti. Da tali elementi emergeva che gli autisti venivano in Italia per lavorare per la ditta degli indagati, venivano pagati con acconti, dormivano negli automezzi e si intrattenevano in Italia per periodi di molto superiori agli otto giorni. Il tribunale concludeva che i gravi indizi utilizzabili, non necessitavano di ulteriori riscontri ed in particolare delle dichiarazioni rese da autisti con l'ausilio come interprete del teste Voroneao, in relazione alle quali la difesa aveva eccepito la nullità ai sensi dell'art. 144 c.p.p. In relazione alle esigenze cautelari riteneva sussistere il concreto pericolo di reiterazione di condotte simili desunto dalla reiterazione della condotta criminosa, anche quando erano in corso accertamenti di P.G., e dalla personalità degli indagati che avevano fatto dell'illecita attività un normale esercizio dell'attività di impresa. Contro l'ordinanza presentavano ricorso gli indagati deducendo:
- erronea applicazione dell'art. 12 d.lv. 286/98 e violazione del divieto di analogia in malam partem per aver ritenuto che la condotta favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero rientrasse nella fattispecie di cui al comma 3^ dell'art. 12, mentre invece nel caso in questione, poiché gli autisti potevano entrare liberamente nello Stato, non avendo alcun bisogno del visto, non era possibile ipotizzare il reato di cui all'art. 12 commi 3^ e 3^ bis, e neppure l'ipotesi di cui al comma 5^ perché mancava il fine dell'ingiusto profitto;
l'unica illegalità commessa era la contravvenzione di cui all'art. 22 per aver occupato lavoratori stranieri senza richiedere il permesso di soggiorno e quella di cui all'art. 1 L. 1369/60 in materia di interposizione fittizia di mano d'opera;
- inutilizzabilità della dichiarazioni di EA, in quanto permanevano in capo alla difesa dubbi sul fatto che il teste comprendesse la lingua italiana;
- manifesta illogicità della motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari del concreto pericolo di reiterazione di condotte simili, tenuto conto del fatto che gli indagati avevano dato prova di aver intrapreso azioni concrete per regolarizzare la posizione degli autisti.
La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere rigettati. In relazione alla esatta riconducibilità della condotta ad una delle fattispecie previste dall'art. 12 citata legge, deve in primo luogo essere svolta un'analisi delle condotte previste dal comma 3^ e 3^ bis dell'art. 12.
Le condotte previste dal comma 3^ sono due:
- la prima prevede il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico, condotta di immigrazione;
- la seconda prevede il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza, condotta di emigrazione. Il comma 3^ bis prevede alcune aggravanti in relazione alle pene previste nel comma 3^ ed in particolare alla lettera a) prevede un aumento di pena se "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone." La prima osservazione che emerge dalla analisi letterale delle norme è che l'aggravante di cui alla lettera a) riguarda solo ed esclusivamente la prima condotta, infatti è rivolta alla tutela dello Stato italiano contro l'immigrazione illegale e specifica che il fatto deve riguardare l'ingresso o la permanenza illegale di cinque o più persone.
Se ne deduce che o esiste la possibilità di individuare una condotta compatibile con la natura solo di aggravante del comma 3^ bis lett. A) dell'art. 12, visto che il legislatore non ha voluto creare una fattispecie autonoma di reato, e verificare se la permanenza sia elemento costitutivo della fattispecie dell'immigrazione illegale, o la norma, per questa parte, è del tutto inapplicabile, frutto di un errore del legislatore.
In primo luogo deve affermarsi che la condotta punibile relativa all'immigrazione, prevista dal comma 3^, riguarda il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico e quindi di ogni tipo di violazione, e mira ad impedire ogni ingresso illegittimo, indipendentemente dal fatto che possa essere illegale o clandestino ai sensi dell'art. 4, cioè per violazione della normativa sul visto. Deve cioè valutarsi se la condotta di immigrazione illegale è solo quella relativa all'ingresso nello Stato, inteso come atto di transito alla frontiera o qualcosa di più ampio comprendente ad esempio anche la disciplina della permanenza nello Stato per motivi di lavoro: avendo presente, in particolare, che sia lo straniero, sia il cittadino italiano - per quanto qui interessa - sono comunque tenuti al rispetto ed all'osservanza degli obblighi tutti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli espressamente dettati per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.
Si potrebbe affermare che l'ingresso è illegittimo anche quando avviene in violazione dell'art. 5 o degli articoli da 21 a 27 del Testo unico che regolamentano il permesso di soggiorno e la possibilità per lo straniero di lavorare, in quanto il comma 3 bis lett. A) dell'art. 12, nella sua dizione letterale da per scontato che la condotta contemplata nel comma 3^ sia anche il compimento di atti che riguardino la permanenza illegale.
A parere della Corte l'unica interpretazione possibile della normativa è che il legislatore abbia voluto punire il compimento di atti che realizzassero l'immigrazione di stranieri in violazione delle norme del testo unico, tra le quali vi sono anche le norme sull'ingresso e la permanenza dello straniero per motivi di lavoro, ed in particolare ogni qual volta la permanenza nel territorio dello Stato deve considerarsi illegale fin dal suo inizio, con l'atto di ingresso in Italia, perché già conseguenza di una azione illegale, in quanto pur essendo determinato da motivi di lavoro, questi vengono occultati, a scopo di profitto.
Uno dei casi in cui ciò si è verificato è proprio il caso di specie: gli indagati avevano compiuto atti diretti a procurare l'ingresso in Italia degli autisti, creando una società in Romania che fittiziamente li aveva assunti, facendoli entrare in Italia non in violazione delle norme sul visto, del quale non avevano bisogno, ma in violazione delle norme sul visto e sul permesso di lavoro, che fin dall'inizio non avevano alcuna intenzione di chiedere perché lo scopo di profitto che perseguivano era proprio il non sottostare alla legislazione italiana in materia contributiva. Lo spirito della legge nel suo complesso favorisce tale interpretazione in quanto certamente il legislatore voleva evitare che con artifici di ogni genere, si consentisse a chiunque di far entrare in Italia dei lavoratori, anche provenienti da paesi che avevano stipulato particolari accordi per la libera circolazione dei propri cittadini, per impiegarli in violazione delle leggi sul lavoro. Anzi condotte come quelle poste in essere dagli attuali indagati sono particolarmente insidiose perché potrebbero sfuggire tra le maglie della normativa se essa venisse letta facendo coincidere il concetto di immigrazione illegale con quella di ingresso clandestino.
Il legislatore peraltro si è anche curato di disciplinare l'ingresso dello straniero per motivi di lavoro prevedendo il rilascio di un visto per motivi di lavoro da esibire all'atto di ingresso (Art. 22) o di un contratto di appalto (art. 27 lett i) e da ciò se ne può dedurre che quando l'ingresso dello straniero è determinato da motivi di lavoro, non inteso come mero intento dello straniero, ma come atto già concordato col datore di lavoro italiano, se tale situazione non viene esplicitata proprio per rendere occulto l'accordo, l'ingresso è illegale.
Tale interpretazione consente poi di dare una spiegazione al fatto che il legislatore dopo aver parlato di permanenza illegale dello straniero nel comma 3^ bis lett. a), prevede una fattispecie autonoma di reato nel comma 5^ dell'art. 12, costruita come favoreggiamento della permanenza in violazione delle norme del testo unico, purché vi sia il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero;
l'elemento evidente che differenzia le due ipotesi è che nel primo caso la permanenza illegale si realizza nel momento in cui si compiono atti diretti a procurare l'ingresso, mentre nel secondo caso si approfitta di stranieri che si trovano già nel territorio, senza che l'autore abbia minimamente preso parte alla parte iniziale della loro permanenza, avvenuta con l'ingresso, legale o illegale, nello Stato.
La Suprema Corte ha già avuto modo di definire il concetto di immigrazione in senso più lato rispetto al significato che lo lega al solo atto di ingresso;
richiamando la definizione di immigrazione contenuta nel vocabolario della lingua italiana, "l'insediamento e la permanenza con carattere temporaneo o definitivo" oppure "il trasferimento stabile all'estero", ne deduceva che la condotta punita dall'art. 12 riguardava un ingresso illegale con carattere di stabilità (Sez. 1^ 27 gennaio 2004 n. 463, ric. P.M.
contro
Craciun, relativa alla fattispecie dell'emigrazione illegale e alla punibilità o meno del solo transito in paese diverso per far ritorno al paese di origine).
Tanto premesso deve rilevarsi che anche i restanti motivi di ricorso debbono essere rigettati.
In relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da EA, non è possibile dare alcuna rilevanza ai dubbi avanzati dalla difesa sulla non conoscenza della lingua da parte del teste, visto che dagli atti è conclamato il contrario, tanto è vero che costui era stato utilizzato come interprete anche per altri testimoni e la difesa aveva correttamente sollevato la questione della loro inutilizzabilità.
In relazione alle esigenze cautelari, deve rilevarsi come l'elemento di novità introdotto dalla difesa e relativo alle pratiche iniziate per la regolarizzazione degli stranieri, si riferisce a richieste avanzate della ditta rumena, che quindi nell'intento degli indagati deve rimanere l'unica titolare dei rapporti di lavoro con gli autisti, mentre invece la gravita della condotta contestata era proprio quella di aver creato una interposizione fittizia di mano d'opera. Quanto all'inconferenza della misura adottata rispetto al permanere del concreto pericolo di reiterazione di condotte simili deve rilevarsi come invece proprio la sottoposizione a controlli continui possa costituire lo strumento che impedisca di gestire l'attività di autotrasporto in modo illegale.
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004