Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15259 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA /1 5 259 02 IN NOME DEL P OLO ITALI SAZIONE LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 22983/99 Cron. 35528 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.15/05/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI FILADORO Consigliere - Dott. Camillo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 29 OTT. 2002. S ENTENZA Depositato il sul ricorso proposto da: LE GU, LE RE, LE AZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, PROPERZI, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO 1 TROIANI, GAETANO TROIANI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
DE GN AR NI, CI RL, CI ΝΑ, CI PATRIZIA, CI AN;
2002 intimati 2164 avverso la sentenza n. 332/99 del Tribunale di FERMO, -1- depositata il 21/07/99 - R.G.N. 20/95; ..... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato TROIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO Í- che la controversia, per cui é causa, riguarda la determinazione dell'indennità di anzianità da corrispondersi đai sign. ID, IA e EN TR agli eredi đeí sign. DI NC, ed in particolare, se essa andava calcolata solo suíia percentuale degii utili percepiti dal de cuius od anche su uno stipendio dallo stesso percepito in maniera continuativa;
2- che ai fini di tale accertamento questa Corte, con la sentenza n. 364/89, aveva rinviato la causa al Tribunale di Macerata, senza che seguisse la riassunzione innanzi allo stesso, con conseguente estinzione dichiarata dal Pretore di Fermo, innanzi al quale gli eredi LA avevano iniziato un nuovo giudizio con atto introduttivo del 20.9.93; 3- che il Tribunale di Fermo, con sentenza del 21.7.99, ha preliminarmente rilevato la ritualità dciia dichiarazione di estinzione emessa dal Pretore ed ha quindi ritenuto che : a- per il credito dei sign. LA, fatto di nuovo valere con il ricorso innanzi ai Me Pretore di Fermo del 29.9.93, non fosse maturata la prescrizione decennale essendo stata la stessa interrotta, successivamente all' atto introduttivo del giudizio ( di data18.6.82), per la determinazione dell'indennità di fine rapporto, da un atto di precetto e successivo pignoramento relativo ad un esecuzione immobiliare ( n. 82/84 dichiarata estinta con provvedimento del giudice competente in data 25.1. 88); b- in base a quanto deciso nella predetta sentenza n. 364/89 di questa Corte per accertare se la retribuzione del de cuius fosse duplice- a percentuale ed a stipendio- erano rilevanti le buste paga da riscontrare con le scritture contabili e che le stesse non erano state però prodotte nel nuovo giudizio dagli credi LA;
c- in base alle scritture contabili non risultava attribuita una doppia retribuzione;
d- sulla base della c.t.u. espietata dai rag. MA ( per ragioni di integrazione della prima) il debito, nei confronti degli eredi LA, ammontva per ID TR a lire 85.762.140, per IA TR a fire 41. 136. 265, ed a lire 148. 414. 197 per EN TR;
2- che i sign. TR chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi;
essi hanno anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che i ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione degli art.2948 n.5 cc, 2946 e 2945 n.2 e 3 cc. e censurano il Tribunale per aver ritenuto rilevante l'atto interruttivo costituito dai pignoramento immobilare sull'erroneo presupposto dell'applicabilità per il credito fatto valere dagli eredi LA della prescrizione decennale anzicchè quinquennale;
2- che la censura è fondata atteso che il diritto fatto valere attiene alla indennità di finc rapporto che ai sensi dell'art. 2948 n.5 si prescrive in cinque anni, in relazione al quale il primo atto interruttivo è costituito dal primo ricorso Z introduttivo del 18.6.82, mentre il ricorso con cui fu ex novo, dopo l'estinzione del primo giudizio, introdotto il giudizio è di data 29.9.93 quando già era maturata la prescrizione (quinquennale) ove si riconosca efficacia interruttiva all'atto di pigoramento del 6.5.84; 3- che la fondatezza della censura testċ esaminata esonera la Corte dall'esame delic ulteriori;
4- che la sentenza va, cassata in relazione al motivo accolto 5- che potendosi decidere la causa nel merito va rigettata la domanda proposta dagli eredi LA nei confronti dei sign. TR;
6- che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo
P.Q.M.
La Corte accoglic il primo motivo;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione al motivo accoito e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa le spese dell'intero processo. Roma 15 maggio 2002 If Consigliere es. Corrado Sughelm II Presidente Viluna Bormi /slative pey IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,29 OTT. 2002 E R P U IL CANCELLIERE беше Виши LAY 130 S IV OLLINI SV S NO VA FONSID 1708 (O VI VO NEST