Articolo 514 del Codice penale
Articolo 452 sexiesArticolo 434 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 514.

(Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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