Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 67300 AI SENSI 26 REPUBBLICA ITALIANATAR ERLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistr Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 22846/99 Cron. 5905 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere - Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 20/06/02 Dott. Antonio MERONE Consigliere ha pronunciato la seguente Suz SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE SE 108/98, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope CORTE SUPROMA DI CASSAZ legis;
- ricorrente 64300
contro
SA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo difende, giusta procura in calce;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 108/98 della Commissione 2827 -1- tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato NAPOLITANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 22846 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 108/8/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il L'Abruzzo accoglieva l'appello del contribuente e annullava l'avviso di rettifica per l'anno 1992 emesso dall'Ufficio IVA de L'Aquila a carico del sig. RE VI. Il contribuente resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt- 51 comma 2 n. 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633. 32 comma 1, n. 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e 115 c. p. c.. Contraddittorietà di motivazione. Ed il ricorso merita accoglimento. Invero il giudice tributario, dopo aver correttamente rilevato che il giudicato penale assolutorio su fatti identici a quelli dedotti non fa stato in sede tributaria sulla accertata insussistenza dei fatti stessi, ha tuttavia ritenuto di poter sostanzialmente acquisire l'accertamento del fatto da parte del giudice penale, senza tener conto dei diversi principi che regolano la valutazione della prova in campo tributario ed in campo penale. Si deve infatti ricordare che la presunzione di non colpevolezza dell' imputato attiene alla pretesa punitiva dello Stato e quindi è irrilevante nel giudizio tributario (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13939). Quindi con sentenza 22 novembre 2000 n. 15089, questa Corte ha affermato che nel processo tributario, non trova "sic et simpliciter" applicazione la regola, vigente nel processo penale, ex art. 530, comma 2, del codice di rito, secondo la quale il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione anche quando e' insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, e, in generale, la equiparazione del dubbio alla certezza in favore dell'imputato, in forza del principio di presunzione di non colpevolezza, che solo in materia penale trova copertura ex art. 27, secondo comma, Cost. Ciò comporta che ove la Amministrazione adduca un elemento consistente da cui sia logico presumere una evasione, è onere del contribuente paralizzare simile presunzione con argomenti di analogo peso. Nel caso di specie, il giudice penale stesso ebbe a riconoscere che le movimentazioni bancarie costituivano un "concreto indizio" specie a fronte del fatto che l'attività commerciale costituiva la sola fonte di guadagno del contribuente e della sua famiglia. E questo insieme di circostanze costituisce di certo una presunzione che le attività bancarie rispecchiassero operazioni di impresa E' del resto pacifico che nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessita', essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità' (cfr. da ultimo le sentenze n. 6340 del 3 maggio 2002 e 6465 del 6 maggio 2002). Alla presunzione messa in campo dalla Amministrazione la sentenza impugnata contrappone soltanto la presunzione di innocenza propria del processo penale. Mentre occorreva la prova positiva dell'asserzione secondo cui la cagliata era stata immessa nella produzione regolarmente contabilizzata (cfr., da ultimo, le sentenze di questa Corte n. 8422 del 13 giugno 2002 e n. 7267 del 17 maggio 2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 giugno 2002. ВИ CO т ся DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 20 FEB. 2003 MA fasany G IL CANCELLIERE C1 Casas,An d alon