Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 1
La cosiddetta revoca del licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro, che si concreta in una proposta contrattuale avente ad oggetto la ricostituzione del rapporto di lavoro, non impedisce al prestatore, ove il rapporto stesso non sia stato di fatto ripristinato, di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8493 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
società Marmotreppen S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Sorio, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso l'avv. Prof. Renato Scognamiglio che, unitamente all'avv. Dionigi Porceddu Cilione la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON CI, elettivamente domiciliato in Roma, via Bergamo n. 3, presso l'avv. Prof. Amos Andreoni che, unitamente all'avv. Amedeo Bufi, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1741/98, decisa il 9 ottobre 1998 e pubblicata il 23 ottobre 1998, resa dal Tribunale di Verona nel procedimento n. 56/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati prof. Renato Scognamiglio nell'interesse della società ricorrente e Sante Assennato per delega del prof. Amos Andreoni nell'interesse di ON CI;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 1995, ON CI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Verona la società Marmotreppen S.p.A. al fine di ottenere la condanna della medesima al risarcimento danni per ingiustificato licenziamento e al pagamento della somma di lire 40.783.260, a seguito di esercizio da parte di esso attore della facoltà di chiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Resisteva la convenuta e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dal ON ad una macchina lucidatrice, il Giudice adito, con sentenza n. 800/96 in data 6 novembre 1996, accoglieva in parte la domanda del lavoratore e condannava la convenuta al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, in concreto lire 13.547.320 oltre accessori. Rigettava la domanda di parte attrice relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva nonché la domanda riconvenzionale.
Interponevano appello la società Marmotreppen e, in via incidentale, il ON. In esito il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1741, emessa in data 9 - 23 ottobre 1989, respingeva l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, riconosceva al lavoratore il diritto a richiedere l'indennità sostitutiva ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. A sostegno della decisione osservava che dalla deposizione del teste il quale aveva riferito circa il danneggiamento della lucidatrice, non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità del lavoratore, avuto anche riguardo all'inimicizia tra i due. Osservava ancora che la mancata accettazione della revoca del licenziamento esclude il ripristino del rapporto e, per l'autonomia della tutela risarcitoria rispetto a quella ripristinatoria, consente al lavoratore di chiedere l'indennità sostitutiva. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione la società Marmotreppen S.p.A., con atto notificato in data 23 ottobre 1999, sulla base di due motivi.
ON CI resiste con controricorso notificato in data 21 novembre 1999. La società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che la revoca del licenziamento, intervenuta anteriormente all'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, configura una diversa fattispecie e non consente la richiesta dell'indennità sostitutiva.
La censura non è fondata.
Come risulta dalla denunciata sentenza e dalla narrativa dei contrapposti atti difensivi, la società ricorrente inviava al ON CI lettera in data 9 novembre 1994, con la quale comunicava l'intento di risolvere per giusta causa il rapporto di lavoro.
In data 22 dicembre 1994 il ON, assistito da procuratore legale, inviava lettera con la quale dichiarava di impugnare il licenziamento "in quanto illegittimo per carenza dei requisiti previsti dalla legge".
In data 18 gennaio 1995 la società, facendo riferimento all'impugnativa, comunicava di revocare il licenziamento e invitava il lavoratore a riprendere immediatamente il posto di lavoro. Il ON replicava affermando che il licenziamento è atto recettizio e può essere validamente revocato solo con l'accordo del lavoratore. Affermava quindi di non voler accettare l'invito a riprendere "l'attività prima dell'accertamento della nullità dell'intimato provvedimento, ovvero prima della quantificazione del risarcimento del danno".
Parte datoriale ripeteva l'invito a riprendere il lavoro, assegnando un termine perentorio il cui mancato rispetto sarebbe stato considerato come dimissione volontaria.
in esito a tale scambio di corrispondenza il ON richiedeva il risarcimento del danno per ingiustificato licenziamento e l'indennità sostitutiva della reintegrazione, dichiarando di volersi avvalere della facoltà a lui attribuita dall'art. 18, quinto comma, nel testo vigente dopo la modifica di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300. Il pretore ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento e condannato parte datoriale al risarcimento del danno. Il Tribunale, in forza del principio di autonomia della tutela ripristinatoria rispetto a quella risarcitoria, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a optare per l'indennità sostitutiva della reintegra.
La società ricorrente invoca l'autorità delle sentenze di questa Suprema Corte n. 2068 del 26 febbraio 1988, 5969 del 25 maggio 1991, 6837 del 10 giugno 1993, con le quali si è escluso che, in caso di revoca del licenziamento intervenuta prima della notifica del ricorso per impugnazione del medesimo, spetti il risarcimento del danno. Il richiamo non è pertinente.
Si osserva al riguardo che in dette pronunce, fra l'altro rese anteriormente o subito dopo la modifica del testo normativo sopra specificata, si discute di tutela risarcitoria e non già ripristinatoria mentre il rapporto di lavoro non aveva avuto alcuna soluzione di continuità e tale rilievo vale anche per la prima sentenza richiamata, letta in testo integrale, pur se la circostanza non è resa palese dalla massima ufficiale rv 457944 ove si fa riferimento, quale presupposto della tutela risarcitoria alla sussistenza di "un licenziamento potenzialmente idoneo ad interrompere il rapporto".
L'ipotesi il cui lavoratore, raggiunto da comunicazione di licenziamento e di poi da comunicazione di revoca del medesimo, richieda l'indennità sostitutiva come consentito dal citato quinto comma dell'art. 18, nel testo vigente, è stata invece esaminata da questa Suprema Corte nella sentenza n. 12366 del 5 dicembre 1997, ove si afferma che "la cosiddetta revoca del licenziamento disciplinare da parte del datore, la quale si concreta in una proposta contrattuale avente ad oggetto la ricostituzione del rapporto di lavoro, non impedisce al prestatore, ove il rapporto stesso non sia stato di fatto ripristinato, di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dalla legge n. 108 del 1990". Si chiarisce in detta sentenza che "può ritenersi ormai acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 dicembre 1995, n. 13047) e in quella costituzionale (sentenza n. 30 marzo 1992, n. 141, nonché, da ultimo, ord. 22 luglio 1996, n. 291), il principio secondo cui l'indennità prevista dal quinto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, si inserisce, in connessione con il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in un rapporto obbligatorio avente la struttura di un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, essendo attribuita al prestatore la facoltà insindacabile di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso, pari a quindici mensilità di retribuzione."
Si aggiunge che "con la disposizione in esame il legislatore ha inteso innegabilmente attribuire all'elemento fiduciario, che connota il rapporto di lavoro, una valenza bidirezionale, nel senso che la rottura di quel vincolo può essere posto a fondamento, per un verso, del licenziamento per giusta causa e, per altro verso, del diritto del lavoratore - in luogo del ripristino del rapporto che sia da questo valutato negativamente (per la perdita della reciproca stima, per ostilità ambientale, ecc.) - all'attribuzione dell'indennità sostitutiva in conseguenza di un recesso di cui sia accertata l'illegittimità. Conseguente a tale inquadramento della fattispecie è l'ulteriore principio secondo cui la "revoca" del licenziamento, preordinata ad impedire la pronuncia dell'ordine di reintegrazione, e l'invito a riprendere servizio (quantomeno nell'ipotesi in cui non sia ad essa seguita la ricostituzione del rapporto) non possono sottrarre al prestatore il diritto all'indennità sostitutiva, il cui esercizio verrebbe altrimenti ad essere rimesso di fatto al datore di lavoro."
Si osserva infine che "una volta affermata la piena autonomia tra i regimi sanzionatori previsti dall'art. 18, non vi è ragione di escludere che già nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione del licenziamento il lavoratore eserciti l'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18. Se l'attribuzione di tale prestazione, al pari di quella risarcitoria prevista nei precedenti commi di tale disposizione, è collegata in via esclusiva all'illegittimità del recesso, appare del tutto incongruo, invero, che questi richieda, quale mezzo al fine, la condanna del datore ad una reintegrazione cui egli abbia già deciso di rinunciare e che entrambe le parti siano tenute, inoltre, ad attendere la conclusione dell'iter giudiziario, nonché del successivo "procedimento" previsto dall'art. 18 (l'invito del datore a riprendere servizio, ecc.). Incongruenza che si coglie con maggior evidenza ove si tenga presente che sussiste in detta ipotesi la possibilità di delineare ab initio l'effettivo oggetto della controversia, con la conseguente facoltà, da parte del datore stesso, di liberarsi da ogni obbligazione a suo carico ave riconosca l'illegittimità del licenziamento da lui intimato."
Non si ravvisano ragioni per disattendere tale orientamento in ordine al quale la stessa ricorrente non formula alcuna critica, limitandosi a non tenerne conto, nel ricorso introduttivo come pure nella memoria di replica.
Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto al rigetto della domanda riconvenzionale. Si afferma in particolare che il Tribunale avrebbe dato un'interpretazione contraddittoria circa la deposizione del teste sentito in ordine al danneggiamento della macchina lucidatrice. La censura non è fondata.
Invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben posto in rilievo che il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326; Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). Richiamati tali principi si osserva che il motivo si fonda esclusivamente sull'interpretazione della deposizione del teste ZZ RG, da cui si vorrebbero trarre conclusioni opposte rispetto a quelle accolte dal Collegio di merito.
Il Tribunale, dopo aver indicato gli aspetti salienti della deposizione in discorso, giunge alla conclusione che il teste non ha riferito altro che sue impressioni e convincimenti, influenzati dallo stato di inimicizia.
Trattasi di una valutazione riservata al giudice del merito, suscettibile di critica solamente sotto il profilo della coerenza argomentativa.
La società ricorrente non ascrive alla denunciata sentenza errore logico di sorta ma solamente afferma che non è stata adeguatamente considerata l'affermazione che la macchina non si sarebbe rotta se il ON, incaricato della conduzione della medesima, fosse stato pronto a intervenire sui pulsanti di manovra. Trascrive nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, affermando di volersi uniformare al principio di autosufficienza del ricorso, la deposizione del predetto teste, o meglio, secondo quanto si osserva nel controricorso ove l'atto istruttorio è riportato per intero (ed è significativo che non vi sia alcuna replica al riguardo nella memoria versata ex art. 378 c.p.c.), un ampio stralcio, privo della parte conclusiva.
È preclusa a questa Corte di legittimità la valutazione delle parti della deposizione, pretermesse dalla società Marmortreppen S.p.A. e trascritte dal ON nel controricorso, sotto il profilo della rispondenza alla lettura offerta dalla ricorrente ma è certo consentito, trattandosi di verifica in ordine alla coerenza argomentativa della denunciata sentenza in quanto dipendente dalla coerenza espositiva degli atti da essa presi in esame, rilevare che il Collegio di merito ha tenuto presente la deposizione nella sua interezza quando ha osservato, a fronte di una serie di affermazioni palesemente non lineari e, se non contraddittorie, quanto meno fortemente limitative dei rispettivi contenuti, che il teste riferiva "sue impressioni e convincimenti", verosimilmente influenzati dallo stato di inimicizia, posto che il medesimo nulla aveva direttamente accertato.
Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 19,94, oltre e 2.000.00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2002