TRIB
Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/12/2024, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 4514/2024 V.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Rosa Recchia;
Parte_1
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Francesco Dimiccoli;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 02/09/2024 e Parte_1
premesso che: Controparte_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nata una figlia, (il 07/01/2016), Per_1 riconosciuta da entrambi;
- la loro convivenza era cessata a causa di incompatibilità caratteriali;
- la casa coniugale era di proprietà esclusiva del , a carico del quale gravava la rata CP_1 di mutuo pari ad € 564,30;
- lui era collaboratore scolastico presso l'istituto agrario “Basile-Caramia” con uno stipendio mensile di € 1.250,00, mentre lei era operaia presso l'azienda tessile “Lerario” con retribuzione mensile di circa € 1.350,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento della minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza figurata del 02/12/2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. chiedeva accogliersi il ricorso con nota del 13/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido della figlia minore da loro generata fuori dal matrimonio, Per_1 che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlia di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare € 300,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa della figlia della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato la percezione al 50% dell'A.U.U. Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 02/09/2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia Per_1 da loro generata fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto depositato il 02/09/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 17/12/2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 4514/2024 V.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Rosa Recchia;
Parte_1
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Francesco Dimiccoli;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 02/09/2024 e Parte_1
premesso che: Controparte_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nata una figlia, (il 07/01/2016), Per_1 riconosciuta da entrambi;
- la loro convivenza era cessata a causa di incompatibilità caratteriali;
- la casa coniugale era di proprietà esclusiva del , a carico del quale gravava la rata CP_1 di mutuo pari ad € 564,30;
- lui era collaboratore scolastico presso l'istituto agrario “Basile-Caramia” con uno stipendio mensile di € 1.250,00, mentre lei era operaia presso l'azienda tessile “Lerario” con retribuzione mensile di circa € 1.350,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento della minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza figurata del 02/12/2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. chiedeva accogliersi il ricorso con nota del 13/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido della figlia minore da loro generata fuori dal matrimonio, Per_1 che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlia di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare € 300,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa della figlia della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato la percezione al 50% dell'A.U.U. Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 02/09/2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia Per_1 da loro generata fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto depositato il 02/09/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 17/12/2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera