Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. Azione disciplinare. - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta.
Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
3. La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».