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19 marzo 2015
19 marzo 2015
Art. 6. Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 , le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. Azione disciplinare. - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta.
Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
3. La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. Azione disciplinare. - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta.
Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
3. La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».
Commentari • 9
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 4.019882
[…] d) dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101, […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 12/07/2017, n. 164Provvedimento: […] d) dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; […] c) dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui prevede l'obbligo del titolare dell'azione disciplinare di procedere nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, a seguito della proposizione dell'azione risarcitoria, indipendentemente dall'esito della domanda, per contrasto con gli artt. 3, e «101-113» Cost.;Leggi di più...
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