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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3779/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3779 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CESARIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERA 27 ROMA;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to IACOBELLI Controparte_1 C.F._2
LAURA , con elezione di domicilio presso il procuratore in Piazza Federico Marcello Lante 33 ROMA.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Roma in data 24/09/2011, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2011, atto 00526, parte
2, serie A07; che dal matrimonio erano nate le figlie (n. 20/09/2013) e (02.11.2015) e Per_1 Per_2 che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con obblighi di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento svolgendo entrambi regolare attività lavorativa;
3) La casa coniugale sita in Roma in Via Amos Cassioli n. 15, di proprietà del Signor Persona_3 padre del marito, verrà rilasciata dalla RA , che se ne allontanerà Parte_1 congiuntamente alle proprie figlie, portando via le proprie cose ed i propri effetti personali, entro novanta giorni dalla data dell'udienza di separazione, salvo imprevisti dovuti alla sistemazione della nuova abitazione;
4) Circa l'affidamento delle loro figlie minori e , i ricorrenti intendono adottare il Per_1 Per_2 regime dell'affidamento condiviso –Legge 8 febbraio 2006, n.54-. Le decisioni di maggiore interesse per entrambe le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono attribuite anche separatamente a ciascuno dei genitori. Le figlie minori continueranno a vivere con la propria madre. Il padre potrà vederle durante la settimana a suo piacimento compatibilmente con i suoi orari di lavoro, gli impegni scolastici di e gli orari delle terapie di , Per_2 Per_1 dall'uscita da scuola, durante il periodo scolastico, altrimenti dalle ore 16:00, potranno cenare con il padre che provvederà a riaccompagnarle presso l'abitazione della moglie entro le ore 20:30.
Il padre terrà con sé le proprie figlie a weekend alternati, dall'uscita da scuola, sempre durante il periodo scolastico, oppure dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:30 della domenica. Durante il weekend le figlie potranno pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre avrà la facoltà di partecipare ad eventi che dovessero riguardare le minori come visite mediche, eventi sportivi e manifestazioni scolastiche. Durante il periodo estivo le ferie verranno regolate direttamente dai coniugi, così come anche durante il periodo delle festività natalizie e pasquali;
5) Il marito corrisponderà entro il giorno venti di ogni mese alla moglie, per il solo mantenimento delle figlie l'importo mensile di € 700,00(settecento/00euro). Detto importo verrà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT. Saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
L'assegno unico mensile, attualmente dell'importo di € 545,00, corrisposto dall' continuerà CP_2 ad essere interamente percepito dalla moglie e servirà, nella misura del 50% ed unitamente all'indennità di frequenza indicata al successivo punto 6, per il pagamento di tutte le terapie mediche a cui è attualmente sottoposta la figlia . Il restante 50% dell'assegno unico verrà Per_1 destinato al pagamento della scuola di . Per_2
6) L'indennità mensile di frequenza corrisposta solo durante il periodo scolastico
(Ottobre/Giugno), dell'importo di € 324,00 continuerà ad essere interamente percepita dalla moglie e destinata alle spese sopra precisate. Per tale ragione il marito non dovrà corrispondere il 50% delle spese di terapia alla quale è attualmente sottoposta la figlia e neanche le spese Per_1 della retta scolastica della figlia . Per_2
7) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 24/09/2011, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 00526, parte 2, serie A07);
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 08/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3779 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CESARIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERA 27 ROMA;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to IACOBELLI Controparte_1 C.F._2
LAURA , con elezione di domicilio presso il procuratore in Piazza Federico Marcello Lante 33 ROMA.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Roma in data 24/09/2011, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2011, atto 00526, parte
2, serie A07; che dal matrimonio erano nate le figlie (n. 20/09/2013) e (02.11.2015) e Per_1 Per_2 che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con obblighi di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento svolgendo entrambi regolare attività lavorativa;
3) La casa coniugale sita in Roma in Via Amos Cassioli n. 15, di proprietà del Signor Persona_3 padre del marito, verrà rilasciata dalla RA , che se ne allontanerà Parte_1 congiuntamente alle proprie figlie, portando via le proprie cose ed i propri effetti personali, entro novanta giorni dalla data dell'udienza di separazione, salvo imprevisti dovuti alla sistemazione della nuova abitazione;
4) Circa l'affidamento delle loro figlie minori e , i ricorrenti intendono adottare il Per_1 Per_2 regime dell'affidamento condiviso –Legge 8 febbraio 2006, n.54-. Le decisioni di maggiore interesse per entrambe le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono attribuite anche separatamente a ciascuno dei genitori. Le figlie minori continueranno a vivere con la propria madre. Il padre potrà vederle durante la settimana a suo piacimento compatibilmente con i suoi orari di lavoro, gli impegni scolastici di e gli orari delle terapie di , Per_2 Per_1 dall'uscita da scuola, durante il periodo scolastico, altrimenti dalle ore 16:00, potranno cenare con il padre che provvederà a riaccompagnarle presso l'abitazione della moglie entro le ore 20:30.
Il padre terrà con sé le proprie figlie a weekend alternati, dall'uscita da scuola, sempre durante il periodo scolastico, oppure dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:30 della domenica. Durante il weekend le figlie potranno pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre avrà la facoltà di partecipare ad eventi che dovessero riguardare le minori come visite mediche, eventi sportivi e manifestazioni scolastiche. Durante il periodo estivo le ferie verranno regolate direttamente dai coniugi, così come anche durante il periodo delle festività natalizie e pasquali;
5) Il marito corrisponderà entro il giorno venti di ogni mese alla moglie, per il solo mantenimento delle figlie l'importo mensile di € 700,00(settecento/00euro). Detto importo verrà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT. Saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
L'assegno unico mensile, attualmente dell'importo di € 545,00, corrisposto dall' continuerà CP_2 ad essere interamente percepito dalla moglie e servirà, nella misura del 50% ed unitamente all'indennità di frequenza indicata al successivo punto 6, per il pagamento di tutte le terapie mediche a cui è attualmente sottoposta la figlia . Il restante 50% dell'assegno unico verrà Per_1 destinato al pagamento della scuola di . Per_2
6) L'indennità mensile di frequenza corrisposta solo durante il periodo scolastico
(Ottobre/Giugno), dell'importo di € 324,00 continuerà ad essere interamente percepita dalla moglie e destinata alle spese sopra precisate. Per tale ragione il marito non dovrà corrispondere il 50% delle spese di terapia alla quale è attualmente sottoposta la figlia e neanche le spese Per_1 della retta scolastica della figlia . Per_2
7) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 24/09/2011, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 00526, parte 2, serie A07);
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 08/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi