Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5495/2022 RG avente ad
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. LAUDANDO CARLO, elett.te dom.to Parte_1
c/o il difensore, come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. VITALE FORTUNATO, CP_1 elett.te dom.to con il difensore c/o lo studio dell' AVV. GAETANO CINQUE, VIA ROMA n.
11 CASERTA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/10/2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 158/2022, emesso dal Tribunale di Nola Sezione Lavoro in data 19.09.2022 e notificato a mezzo PEC in data 22.09.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 17.176,86 oltre accessori di legge e oltre spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, il Sig. deduceva di avere proceduto al Parte_1 versamento di alcuni acconti, oltre all'intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale di una parte dei contributi omessi, relativi, nello specifico, alle annualità dal 2014 al 2016, nonché delle sanzioni irrogate dall'Ente, non essendo intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Evidenziava inoltre l'erroneità del calcolo delle somme dovute operato dall'ente opposto e chiedeva nominarsi ctu contabile.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo nr. 158/2022, previo accertamento e declaratoria della prescrizione dei contributi omessi e delle relative sanzioni per il periodo
2014-2016 ed in ogni caso ed in via subordinata nominare un ctu contabile per procedere ad un ricalcolo delle somme dovute, il tutto con vittoria delle spese di lite. Ritualmente istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., il quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione per le motivazioni diffusamente illustrate in sede di memoria difensiva e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
14.710,86 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 2014-2015-2016-2017-
2018-2019, ed Euro 2.466,00 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni 2015-
2016-2017-2018-2019.
In ordine all'eccezione di intervenuto parziale adempimento, si osserva che parte opponente ha solo genericamente dedotto di avere provveduto al versamento di alcuni non meglio specificati acconti senza nulla provare al riguardo. E' evidente come trattasi di eccezione destituita di fondamento.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e delle pretese contributive sia soggettive, relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016, sia integrative, in relazione agli anni 2015 e 2016, in quanto prima della notifica del decreto ingiuntivo da parte dell' avvenuta in data 22-9-2022, non gli è stato mai notificato alcun atto idoneo ad CP_1 interrompere la prescrizione, la stessa è infondata.
Giova preliminarmente osservare che la contribuzione soggettiva e quella integrativa soggiacciono a due differenti discipline con specifico riferimento al dies a quo del termine di prescrizione. Per la contribuzione soggettiva, l'art 42 del “Regolamento di attuazione dell'Ente”, in vigore dal 2021, prevede che: “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento”. La disciplina cui avere riguardo per la contribuzione integrativa è, viceversa, contenuta nell'art 19 l. 249/91 che stabilisce che: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17”, il quale ultimo richiama il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, da cui decorrono sessanta giorni utili per procedere alla comunicazione in esame.
Alla stregua di tale disciplina, nel caso in esame, con riferimento alla contribuzione soggettiva ed integrativa, l' ha prodotto in giudizio una PEC del 7.9.2017, consegnata in pari CP_1 data alla parte opponente, giusta ricevuta di avvenuta consegna ed accettazione (cfr. allegato
“atti interruttivi” memoria di costituzione), con allegato un prospetto riepilogativo dei contributi omessi e delle relative sanzioni, relativamente agli anni dal 2014 al 2016, con annesso invito a regolarizzare la posizione.
Con pec del 17-3-21 ricevuta in pari data, poi, l comunicava l'entrata in vigore del CP_1
Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva in cui si faceva riferimento al fatto che “La mancata adesione nell'indicato termine del 31 maggio 2021, comporterà da parte dell' l'applicazione alla posizione non regolarizzata delle CP_1 maggiori sanzioni in vigore dal giorno 1 gennaio 2020, che possono arrivare anche al 100% dei contributi omessi”.
A tale PEC, faceva seguito la Raccomandata A/R datata 01.08.2022 (contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019; contribuzione integrativa e sanzioni anni
2015-2016-2017-2018-2019) e notificata alla parte per compiuta AC (avviso del 4-8- 2022). La notifica dell'atto in parola è avvenuta a mezzo A/R tramite posta ordinaria, all'indirizzo di residenza del ricorrente, risultante dal certificato di residenza, per compiuta AC in data 14.08.2022, come dimostra l'annotazione apposta sulla busta del plico allegata, in uno all'annotazione “avvisato” in data 4.8.2022 con sottoscrizione dell'agente postale, con perfezionamento della notifica dopo 10 giorni dal rilascio dell'avviso di AC. Orbene, quanto alla validità di tale notifica a mezzo posta ordinaria della lettera di messa in mora del 1.08.2022, giova osservare che tale atto non rientra tra quelli impositivi, con la conseguente applicazione della disciplina ordinaria in tema di notificazione a mezzo del servizio postale.
Sul punto, la Cassazione, con sentenza nr. 10173/2022, ha ribadito che: “secondo il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale, non trovano applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (cfr. tra le tante Cass. 270/2012, 3254/2016; 14501/2016 e 20506/2017). […] L'ulteriore conseguenza dell'applicazione del regime della posta ordinaria è che, difettando apposite previsioni , non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass.
n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8”. Ne discende, pertanto, che la prescrizione dei contributi, sia soggettivi che integrativi, relativamente agli anni, rispettivamente, 2014-2016 e 2015-2016, e relative sanzioni appare validamente interrotta in virtù della richiamata sequenza di atti, idonei a tale scopo. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni non appare dunque maturato il termine di prescrizione quinquennale e risultano, dunque, dovuti i contributi soggettivi e integrativi e le sanzioni anche per gli anni 2014-2016 e 2015-2016 in relazione ai quali era sollevata l'eccezione di prescrizione.
In ordine al quantum va rilevato che a fronte dei dettagliati prospetti di calcolo predisposti dall l'opponente si è limitato ad una contestazione generica senza articolare alcuna CP_1 specifica censura contabile agli stessi, ragione che ha fatto apparire inammissibile l'istanza di nomina di un Ctu contabile che avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa.
In conclusione l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
A) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 158/22; B) Condanna il Sig. al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_1
a titolo di spese, della somma di euro 1.700,38 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
Così deciso in Nola, 04/02/2025
IL GIUDICE