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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 421/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1980 e (c.f. ), nata alla Spezia il 05.05.1976, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pintus e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 40/2024 del 27.04.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate.
La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 19.12.2024, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare ed insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere negli attuali rispettivi immobili, che conducono entrambi in locazione e in particolare il Sig. continuerà a vivere in La Spezia Via M. Scopsi Parte_1
n. 1 e la Sig.ra in La Spezia Via Ricciardi n. 6/D; Parte_2
2. i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 ed inserimento nel nucleo familiare della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il genitore collocatario si impegna a favorire e a consentire in ogni modo la frequentazione ed il rapporto dei figli con l'altro genitore;
3. i minori manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4. al fine di garantire una permanenza equilibrata dei figli con entrambi i genitori, mantenendo così inalterato il diritto alla bigenitorialità, i coniugi convengono che: a) il padre trascorrerà con i figli due fine settimana al mese, non consecutivi dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina.
In particolare il padre preleverà il venerdì pomeriggio alle ore 16 la figlia all'uscita di Per_2 scuola e il figlio alle ore 17.30 all'uscita di catechismo per accompagnarlo successivamente Per_1 all'allenamento di basket. Il padre accompagnerà i figli all'ingresso della scuola il lunedì seguente. I coniugi convengono inoltre, in aggiunta a quanto concordato sopra, che il padre accompagnerà i figli all'ingresso della scuola due giorni a settimana;
b) i genitori trascorreranno con i figli le festività secondo il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra i coniugi. In ogni caso, qualora ci fossero difficoltà a raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione del detto criterio, prevarrà la regola dell'alternanza dei giorni festivi con l'anno precedente e più specificamente, per quanto concerne le festività principali: dal giorno di Natale al giorno di Capodanno, dal 02 Gennaio all'Epifania, chi tiene i figli con sé a Natale ha diritto di trascorrere con gli stessi le festività di Pasqua ovvero la vigilia, la domenica di Pasqua, il lunedì in Albis e il martedì seguente;
c) durante le vacanze estive i genitori potranno tenere e portare con sé i figli per un periodo di quindici giorni;
d) per quanto riguarda le vacanze scolastiche invernali (settimana bianca e altre festività e ponti) prevarrà anche in questo caso il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente.
I genitori di comune accordo, nel superiore interesse dei figli, potranno alternare i giorni e gli orari sopra indicati purchè sia mantenuto un rapporto equilibrato e paritario;
5. i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
6. il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento dei minori la somma di euro 350,00 ciascuno, per un totale di euro 700,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese;
7. oltre al predetto assegno per il mantenimento dei figli e , il padre corrisponderà Per_1 Per_2 alla madre il 50% delle spese mediche non mutuabili e di tutte le altre spese straordinarie (mediche, scolastiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche, scuole di primo e secondo grado, libri di testo e materiale scolastico inizio anno, spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli, visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante), previo accordo sulla necessità e sulla scelta dell'eventuale professionista;
8. i coniugi concordano che la spesa straordinaria relativa all'eventuale baby-sitter sarà sostenuta interamente dal genitore che ne necessita negli orari e nei giorni sopra indicati;
9. i coniugi convengono che gli assegni unici e universali dovuti dall' per i figli saranno di CP_1 esclusiva competenza della madre, la quale potrà fare richiesta di accredito al 100%;
10. i predetti coniugi convengono che in relazione alla polizza di assicurazione n. 9300072995 stipulata presso HDI Assicurazioni agenzia di Brindisi 1094 la Sig.ra verserà la Parte_2 somma di euro 25,00 mensili sul conto corrente intestato al Sig. ”. Parte_1
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 26.10.2013 a Mesagne (BR), Parte_2 con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2013, al numero 29, parte
I;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani