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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1270.
(Estinzione della delegazione).
Il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita' del delegante.
(Estinzione della delegazione).
Il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita' del delegante.
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Contratti pendenti e scioglimento delle delegazioni di pagamento ex artt. 1270 c.c. e 169-bis l.f. Pubblicato il 14/05/18 00:00 [Doc.4664] di Redazione IL CASO.it
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Giurisprudenza • 446
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