Articolo 1270 del Codice civile
Articolo 1269Articolo 1271
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19 aprile 1942
Art. 1270.

(Estinzione della delegazione).

Il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita' del delegante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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