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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, TO
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 451/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 250673 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLO n. 2023 250673 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLO n. 2023 250673 IRPEF-ALTRO 2019
- sull'appello n. 517/2025 depositato il 26/06/2025 proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C201866 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C201866 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C201866 2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti e deposita giurisprudenza
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gli appelli in esame le parti dei giudizi di primo grado impugnavano le sentenze di cui in epigrafe, recanti accoglimento e rigetto degli originari gravami. Questi ultimi erano stati proposti dalle parti private, al fine di ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento di rettifica del reddito di impresa derivante dell'esercizio della Società_1 s.a.s. di Resistente_1, per variazione ritenuta rilevante ai fini di imputazione del reddito della stessa, pro quota, al detto ricorrente nonché di una relativa cartella di pagamento.
All'esito dei giudizi di prime cure i ricorsi venivano uno accolto – avverso la cartella di pagamento – e uno respinto – avverso la cartella di pagamento.
Le rispettive parti soccombenti impugnavano le sentenze, deducendo rispettivamente la violazione della normativa applicabile.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 le cause passavano in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va confermata la riunione dei gravami, anche in adesione alla prospettazione delle parti, sussistendone i presupposti di connessione sia soggettiva (identità delle parti coinvolte) che oggettiva (identità della fattispecie contenziosa, trattandosi della variazione del medesimo reddito di impresa).
2. Nel merito, le sentenze vanno confermate, con rigetto dei relativi appelli.
3. Per quanto concerne l'annullamento della cartella di pagamento, assume rilievo dirimente l'avvenuta rettifica della dichiarazione, con la conseguenza che la contestazione avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento e non dall'emissione diretta della cartella.
Secondo l'agenzia appellante, i recuperi contenuti nella cartella di pagamento impugnata (relativa all'anno
2019) sono diretta conseguenza di quanto definito dal Sig. Resistente_1, a seguito di numerosi contraddittori, con l'atto di adesione n. TL3A1T200178/2023, a chiusura di un controllo esperito nei suoi confronti per l'anno d'imposta 2017. ormai indubbio che le perdite relative al 2012 non sono riportabili oltre il quinto anno, ovvero non oltre il 2017 (art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 917/86), con l'atto oggetto di impugnazione sono state recuperate, nella dichiarazione relativa all'annualità 2019, le perdite utilizzate per un importo di
€ 55.886,00 (nonché azzerate quelle riportabili in misura piena indicate al rigo RS13). Tale recupero non
è stato oggetto, a differenza dell'anno d'imposta 2018, di un avviso di accertamento, ma è derivato da un controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73.
Tuttavia, la contestazione dell'Agenzia si fonda sul disconoscimento della dichiarazione e della relativa fondatezza, non sulla mera erroneità formale, cosicchè la stessa contestazione avrebbe dovuto essere posta a base di un avviso di accertamento, al fine anche di consentire il rispetto delle garanzie procedimentali e di verifica in contraddittorio.
4. Per quanto concerne il rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento, va parimenti condivisa la sentenza impugnata,
La variazione deriva dal disconoscimento di una perdita che la società ha "riportato" - pro quota - dall'anno 2012 e quindi oltre il quinquennio di ordinaria riportabilità in avanti della perdita stessa. La somma è per euro 45.000,00.
Nella prospettazione di parte privata, l'operazione contabile suddetta risulta motivata dalla società dalla rinnovata formulazione dell'art. 8 comma 3 del TUIR, nella parte in cui, a mente della novella operata con legge 145/18, consente l'utilizzo dell'80% delle perdite, senza limite di tempo per la deducibilità in futuro.
Invero, le modifiche di cui all'art. 8 comma 3 TUIR trovano applicazione anche con riferimento alle perdite sorte nel regime precedente ed ancora utilizzabili, in modo da scongiurare la gestione di un doppio binario: possono quindi essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio, previsto come limite di riportabilità nel precedente regime, non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018. Nel caso in esame, essendo il termine scaduto nel 2017, nulla è più riportabile dal 2018 in poi.
5. Per quanto riguarda poi le dedotte violazioni procedimentali, non trattandosi di tributi armonizzati e non rientrandosi nelle ipotesi allo stato codificate in termini di tipicità, l'amministrazione non era tenuta all'attivazione, a pena di nullità dell'atto impositivo, del contraddittorio con la parte. Peraltro, la documentazione in atti evidenzia come poi il contraddittorio sia avvenuto con diverse modalità.
6. La presente sentenza è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n.
26242, nonché Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n.
7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Pertanto gli appelli riuniti vanno respinti.
8. Sussistono giusti motivi, stante la soccombenza reciproca, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte sugli appelli riuniti conferma le sentense appellate. Compensa le spese di presente grado di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, TO
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 451/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 250673 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLO n. 2023 250673 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLO n. 2023 250673 IRPEF-ALTRO 2019
- sull'appello n. 517/2025 depositato il 26/06/2025 proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C201866 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C201866 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C201866 2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti e deposita giurisprudenza
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gli appelli in esame le parti dei giudizi di primo grado impugnavano le sentenze di cui in epigrafe, recanti accoglimento e rigetto degli originari gravami. Questi ultimi erano stati proposti dalle parti private, al fine di ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento di rettifica del reddito di impresa derivante dell'esercizio della Società_1 s.a.s. di Resistente_1, per variazione ritenuta rilevante ai fini di imputazione del reddito della stessa, pro quota, al detto ricorrente nonché di una relativa cartella di pagamento.
All'esito dei giudizi di prime cure i ricorsi venivano uno accolto – avverso la cartella di pagamento – e uno respinto – avverso la cartella di pagamento.
Le rispettive parti soccombenti impugnavano le sentenze, deducendo rispettivamente la violazione della normativa applicabile.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 le cause passavano in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va confermata la riunione dei gravami, anche in adesione alla prospettazione delle parti, sussistendone i presupposti di connessione sia soggettiva (identità delle parti coinvolte) che oggettiva (identità della fattispecie contenziosa, trattandosi della variazione del medesimo reddito di impresa).
2. Nel merito, le sentenze vanno confermate, con rigetto dei relativi appelli.
3. Per quanto concerne l'annullamento della cartella di pagamento, assume rilievo dirimente l'avvenuta rettifica della dichiarazione, con la conseguenza che la contestazione avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento e non dall'emissione diretta della cartella.
Secondo l'agenzia appellante, i recuperi contenuti nella cartella di pagamento impugnata (relativa all'anno
2019) sono diretta conseguenza di quanto definito dal Sig. Resistente_1, a seguito di numerosi contraddittori, con l'atto di adesione n. TL3A1T200178/2023, a chiusura di un controllo esperito nei suoi confronti per l'anno d'imposta 2017. ormai indubbio che le perdite relative al 2012 non sono riportabili oltre il quinto anno, ovvero non oltre il 2017 (art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 917/86), con l'atto oggetto di impugnazione sono state recuperate, nella dichiarazione relativa all'annualità 2019, le perdite utilizzate per un importo di
€ 55.886,00 (nonché azzerate quelle riportabili in misura piena indicate al rigo RS13). Tale recupero non
è stato oggetto, a differenza dell'anno d'imposta 2018, di un avviso di accertamento, ma è derivato da un controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73.
Tuttavia, la contestazione dell'Agenzia si fonda sul disconoscimento della dichiarazione e della relativa fondatezza, non sulla mera erroneità formale, cosicchè la stessa contestazione avrebbe dovuto essere posta a base di un avviso di accertamento, al fine anche di consentire il rispetto delle garanzie procedimentali e di verifica in contraddittorio.
4. Per quanto concerne il rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento, va parimenti condivisa la sentenza impugnata,
La variazione deriva dal disconoscimento di una perdita che la società ha "riportato" - pro quota - dall'anno 2012 e quindi oltre il quinquennio di ordinaria riportabilità in avanti della perdita stessa. La somma è per euro 45.000,00.
Nella prospettazione di parte privata, l'operazione contabile suddetta risulta motivata dalla società dalla rinnovata formulazione dell'art. 8 comma 3 del TUIR, nella parte in cui, a mente della novella operata con legge 145/18, consente l'utilizzo dell'80% delle perdite, senza limite di tempo per la deducibilità in futuro.
Invero, le modifiche di cui all'art. 8 comma 3 TUIR trovano applicazione anche con riferimento alle perdite sorte nel regime precedente ed ancora utilizzabili, in modo da scongiurare la gestione di un doppio binario: possono quindi essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio, previsto come limite di riportabilità nel precedente regime, non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018. Nel caso in esame, essendo il termine scaduto nel 2017, nulla è più riportabile dal 2018 in poi.
5. Per quanto riguarda poi le dedotte violazioni procedimentali, non trattandosi di tributi armonizzati e non rientrandosi nelle ipotesi allo stato codificate in termini di tipicità, l'amministrazione non era tenuta all'attivazione, a pena di nullità dell'atto impositivo, del contraddittorio con la parte. Peraltro, la documentazione in atti evidenzia come poi il contraddittorio sia avvenuto con diverse modalità.
6. La presente sentenza è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n.
26242, nonché Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n.
7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Pertanto gli appelli riuniti vanno respinti.
8. Sussistono giusti motivi, stante la soccombenza reciproca, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte sugli appelli riuniti conferma le sentense appellate. Compensa le spese di presente grado di giudizio.