Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 167
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Emissione diretta di cartella di pagamento senza previo avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la contestazione dell'Agenzia si fondi sul disconoscimento della dichiarazione e della sua fondatezza, non su una mera erroneità formale, pertanto la contestazione avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento per garantire le garanzie procedurali.

  • Rigettato
    Riporto di perdite oltre il quinquennio di riportabilità

    Le modifiche all'art. 8 comma 3 del TUIR si applicano alle perdite sorte nel regime precedente ancora utilizzabili, ma solo se il quinquennio di riportabilità non sia scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018. Nel caso di specie, il termine era scaduto nel 2017, quindi nulla era più riportabile dal 2018 in poi.

  • Rigettato
    Violazioni procedurali

    Non trattandosi di tributi armonizzati e non rientrando nelle ipotesi codificate di tipicità, l'amministrazione non era tenuta all'attivazione del contraddittorio a pena di nullità dell'atto impositivo. La documentazione in atti evidenzia comunque che il contraddittorio è avvenuto con diverse modalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 167
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 167
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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