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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta n. 990/2025 RGVG, promossa con ricorso congiunto presentato da:
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Crotone, via Firenze 5, presso lo studio professionale dell'avv. Patrizia
Covelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto in appello e CP_1
(codice fiscale ), nato a [...] l'[...], elettivamente
[...] C.F._2 domiciliato in Crotone, Corso Mazzini n. 56/B presso lo studio professionale dell'avv. Gabriele
Comito, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto in appello.
Ricorrenti
Con l'intervento del Procuratore generale.
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, voglia:
a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro di Reggio Calabria il 27.11.2020, munita del decreto di esecutività della
Segnatura Apostolica in data 07.06.0222;
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stalettì (CZ) di effettuare
l'annotazione nel registro dei matrimoni Atto n° 26 -2004 e di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
c) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico di entrambi”.
IL PG “Si esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto e hanno chiesto a questa Corte che Parte_1 CP_1 venisse dichiarata l'efficacia civile nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 27 novembre 2020, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti il 26 settembre 2004 in Stalettì (CZ).
La sentenza è stata dichiarata esecutiva con decreto del 7 giugno 2022, emesso dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
A tal fine, hanno esposto che la sentenza ecclesiastica:
- “è stata emessa a seguito di un procedimento che ha tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa della parte convenuta ed è pronunciata su un capo di nullità, quale “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (can.1095, n°2 CIC)”;
- “il capo di nullità detto non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art. 123 c.c.)”;
- “nulla osta che la sentenza canonica possa avere efficacia anche nell'ordinamento della
Repubblica Italiana”.
Il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
All'udienza del 25.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.10.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Ritiene il Collegio che la domanda presentata da e è fondata Parte_1 CP_1
e merita accoglimento.
Preliminarmente, osserva la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del
1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 27 novembre 2020 e del successivo decreto di esecutività della sentenza canonica emesso dal Tribunale della Signatura Apostolica il 7 giugno 2022.
In particolare, a) il giudice ecclesiastico poteva conoscere della causa, in quanto si tratta di matrimonio concordatario;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Ricorrono, inoltre, le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e, precisamente:
1) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi a un giudice italiano col medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico;
2) la sentenza ecclesiastica è definitiva, secondo le norme del diritto canonico;
3) la pronuncia di nullità non è contraria ad altra sentenza statuita da un giudice italiano e passata in giudicato e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Appare opportuno evidenziare che dall'istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui si è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente la fragilità, l'insicurezza e la mancanza di serenità di , nonché la sua evidente immaturità nell'affrontare il matrimonio. Pt_1
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.
In particolare, come è stato chiarito in giurisprudenza, “Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per “difetto grave di uno dei coniugi della capacità di discrezione del giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali”, non costituisce ostacolo alla delibazione, sotto il profilo dell'ordine pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 1262 del 2011; in senso conforme, Cass. civ. n. 4889 del 1987).
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronunzia, una volta definitiva, dovrà essere trascritta nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 63 comma 2° lett. g) e h) del d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396; annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a norma del successivo art. 69 lett. d); nonché dovrà essere annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana a margine degli atti di nascita di e , in ottemperanza all'art. 49 lett. h) del citato d.p.r. Parte_1 CP_1
396/2000.
Trattandosi di ricorso congiuntamente proposto non vi è luogo a provvedere sulle spese per difetto di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da e , così Parte_1 CP_1 provvede:
-dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro in data 27.11.2020, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 7.6.2022, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio concordatario, contratto in Stalettì (CZ) il 26.9.2004, da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] l'[...]; CP_1
-dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trascritta negli archivi dello stato civile ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto e degli atti di nascita delle parti;
-nulla sulle spese.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Anna Maria Raschellà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta n. 990/2025 RGVG, promossa con ricorso congiunto presentato da:
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Crotone, via Firenze 5, presso lo studio professionale dell'avv. Patrizia
Covelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto in appello e CP_1
(codice fiscale ), nato a [...] l'[...], elettivamente
[...] C.F._2 domiciliato in Crotone, Corso Mazzini n. 56/B presso lo studio professionale dell'avv. Gabriele
Comito, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto in appello.
Ricorrenti
Con l'intervento del Procuratore generale.
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, voglia:
a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro di Reggio Calabria il 27.11.2020, munita del decreto di esecutività della
Segnatura Apostolica in data 07.06.0222;
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stalettì (CZ) di effettuare
l'annotazione nel registro dei matrimoni Atto n° 26 -2004 e di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
c) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico di entrambi”.
IL PG “Si esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto e hanno chiesto a questa Corte che Parte_1 CP_1 venisse dichiarata l'efficacia civile nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 27 novembre 2020, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti il 26 settembre 2004 in Stalettì (CZ).
La sentenza è stata dichiarata esecutiva con decreto del 7 giugno 2022, emesso dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
A tal fine, hanno esposto che la sentenza ecclesiastica:
- “è stata emessa a seguito di un procedimento che ha tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa della parte convenuta ed è pronunciata su un capo di nullità, quale “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (can.1095, n°2 CIC)”;
- “il capo di nullità detto non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art. 123 c.c.)”;
- “nulla osta che la sentenza canonica possa avere efficacia anche nell'ordinamento della
Repubblica Italiana”.
Il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
All'udienza del 25.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.10.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Ritiene il Collegio che la domanda presentata da e è fondata Parte_1 CP_1
e merita accoglimento.
Preliminarmente, osserva la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del
1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 27 novembre 2020 e del successivo decreto di esecutività della sentenza canonica emesso dal Tribunale della Signatura Apostolica il 7 giugno 2022.
In particolare, a) il giudice ecclesiastico poteva conoscere della causa, in quanto si tratta di matrimonio concordatario;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Ricorrono, inoltre, le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e, precisamente:
1) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi a un giudice italiano col medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico;
2) la sentenza ecclesiastica è definitiva, secondo le norme del diritto canonico;
3) la pronuncia di nullità non è contraria ad altra sentenza statuita da un giudice italiano e passata in giudicato e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Appare opportuno evidenziare che dall'istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui si è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente la fragilità, l'insicurezza e la mancanza di serenità di , nonché la sua evidente immaturità nell'affrontare il matrimonio. Pt_1
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.
In particolare, come è stato chiarito in giurisprudenza, “Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per “difetto grave di uno dei coniugi della capacità di discrezione del giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali”, non costituisce ostacolo alla delibazione, sotto il profilo dell'ordine pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 1262 del 2011; in senso conforme, Cass. civ. n. 4889 del 1987).
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronunzia, una volta definitiva, dovrà essere trascritta nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 63 comma 2° lett. g) e h) del d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396; annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a norma del successivo art. 69 lett. d); nonché dovrà essere annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana a margine degli atti di nascita di e , in ottemperanza all'art. 49 lett. h) del citato d.p.r. Parte_1 CP_1
396/2000.
Trattandosi di ricorso congiuntamente proposto non vi è luogo a provvedere sulle spese per difetto di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da e , così Parte_1 CP_1 provvede:
-dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro in data 27.11.2020, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 7.6.2022, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio concordatario, contratto in Stalettì (CZ) il 26.9.2004, da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] l'[...]; CP_1
-dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trascritta negli archivi dello stato civile ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto e degli atti di nascita delle parti;
-nulla sulle spese.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Anna Maria Raschellà