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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1446/2024 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
nato a Mannedorf (Zh) in [...] il [...] – c.f. Parte_1
– residente a [...]
n.13, rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Di Gloria e da nata Parte_2
a Paderno Dugnano (MI) il 28.1.1971 – c.f. – residente C.F._2
a Monterotondo (RM) in via 25 Ottobre, n.9 , rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Amato.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.11.2024, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la separazione consensuale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 13.09.2024, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
25.7.1992 a Sommatino (CL), annotato nei registri degli atti di matrimonio al n.16, parte II, serie A – anno 1992, e che dalla loro unione sono nati tre figlie, tutte già maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata a Per_1
Caltanissetta il 21.7.1994; nata a [...] il [...] e Per_2 Per_3
nata a [...] il [...] e che negli ultimi anni sono sopravvenute
[...] ragioni di incompatibilità caratteriale, che hanno comportato un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari, nonché hanno reso intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e di seguito trascritte:
“-i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
-nulla disporsi in merito alla assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, e che è già stata concordemente lasciata dalla sig.ra a Pt_2 seguito della separazione di fatto;
-in considerazione della sperequazione delle condizioni reddituali ed economiche tra i coniugi, il sig. riconosce diritto e legittimazione alla Pt_1 sig.ra a percepire assegno di mantenimento per sé stessa, e pertanto il sig. Pt_2
corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento mensile pari ad € Pt_1
300,00 (euro trecento,00), soggetto ad aumento I.STAT come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
-i coniugi concordano, tuttavia, che per le sole mensilità intercorrenti dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo e sino alla mensilità di gennaio 2027, la misura dell'assegno di mantenimento, da corrispondersi sempre entro il giorno 5 di ogni mese, sarà pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta,00),
e che pertanto la quantificazione integrale pari ad € 300,00 (euro trecento,00), avrà effetto dalla mensilità di febbraio 2027;
-il sig. , inoltre, corrisponderà lui, in via esclusiva, i residui ratei mensili Pt_1 dovuti all'Istituto di Credito erogante - e sino all'estinzione - per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi;
-dichiarano altresì di avere già regolato definitivamente gli altri rapporti patrimoniali ed economici, non avendo reciprocamente altro da pretendere;
-nell'ipotesi di ricorrenze di legge, i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
”
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1446/2024 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 13.09.2024;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Sommatino (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2025 . Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1446/2024 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
nato a Mannedorf (Zh) in [...] il [...] – c.f. Parte_1
– residente a [...]
n.13, rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Di Gloria e da nata Parte_2
a Paderno Dugnano (MI) il 28.1.1971 – c.f. – residente C.F._2
a Monterotondo (RM) in via 25 Ottobre, n.9 , rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Amato.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.11.2024, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la separazione consensuale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 13.09.2024, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
25.7.1992 a Sommatino (CL), annotato nei registri degli atti di matrimonio al n.16, parte II, serie A – anno 1992, e che dalla loro unione sono nati tre figlie, tutte già maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata a Per_1
Caltanissetta il 21.7.1994; nata a [...] il [...] e Per_2 Per_3
nata a [...] il [...] e che negli ultimi anni sono sopravvenute
[...] ragioni di incompatibilità caratteriale, che hanno comportato un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari, nonché hanno reso intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e di seguito trascritte:
“-i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
-nulla disporsi in merito alla assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, e che è già stata concordemente lasciata dalla sig.ra a Pt_2 seguito della separazione di fatto;
-in considerazione della sperequazione delle condizioni reddituali ed economiche tra i coniugi, il sig. riconosce diritto e legittimazione alla Pt_1 sig.ra a percepire assegno di mantenimento per sé stessa, e pertanto il sig. Pt_2
corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento mensile pari ad € Pt_1
300,00 (euro trecento,00), soggetto ad aumento I.STAT come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
-i coniugi concordano, tuttavia, che per le sole mensilità intercorrenti dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo e sino alla mensilità di gennaio 2027, la misura dell'assegno di mantenimento, da corrispondersi sempre entro il giorno 5 di ogni mese, sarà pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta,00),
e che pertanto la quantificazione integrale pari ad € 300,00 (euro trecento,00), avrà effetto dalla mensilità di febbraio 2027;
-il sig. , inoltre, corrisponderà lui, in via esclusiva, i residui ratei mensili Pt_1 dovuti all'Istituto di Credito erogante - e sino all'estinzione - per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi;
-dichiarano altresì di avere già regolato definitivamente gli altri rapporti patrimoniali ed economici, non avendo reciprocamente altro da pretendere;
-nell'ipotesi di ricorrenze di legge, i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
”
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1446/2024 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 13.09.2024;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Sommatino (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2025 . Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto