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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 521/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 08/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Pascoli, n. 5, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Pasquale Andrizzi ed Antonella Contartese (PEC:
e che lo Email_1 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Assegno sociale
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava di aver presentato all'Ente previdenziale, il 23.01.2023, istanza per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale (ex art. 3, comma 6, L. 335/1995), rigettata – sulla base della motivazione “non è pervenuta la documentazione richiesta in data 25 gennaio 2023 riguardo autocertificazione in cui si dichiarino i propri mezzi di sussistenza, e se eventualmente usufruisce di aiuti economici di parte di enti Assistenziali o Comunali” – riproposta il 28.06.2023
e accolta l'11.07.2023, con decorrenza del beneficio dal 7.2023. Il ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti utili a ottenere sin dalla prima istanza, il beneficio richiesto.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale anche nel periodo dal 1° febbraio al
30 giugno 2023 e, per l'effetto, condannare l al pagamento delle relative somme, ammontante CP_1
a complessive €. 2.580,90, oltre interessi e maggior danno come per legge.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale anche nel periodo intercorrente fra il 1.02.2023 e il 30.06.2023.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
2 L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
4. Poiché il ricorrente è risultato essere in possesso dei requisiti utili e necessari a ottenere il beneficio sperato, nella data dell'11.07.2023, è chiaro che lo stesso fosse in possesso dei medesimi requisiti anche nel periodo immediatamente antecedente, considerato che il rigetto della prima richiesta è dipeso dalla mancata esibizione della documentazione integrativa.
5. Per tali ragioni, il ricorrente ha diritto a ottenere l'assegno sociale sin dalla data di inoltro della prima domanda.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di a ottenere l'assegno Parte_1 sociale sin dal mese successivo alla data della prima domanda amministrativa
(23.01.2023), ossia da febbraio 2023;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 08/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 08/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Pascoli, n. 5, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Pasquale Andrizzi ed Antonella Contartese (PEC:
e che lo Email_1 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Assegno sociale
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava di aver presentato all'Ente previdenziale, il 23.01.2023, istanza per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale (ex art. 3, comma 6, L. 335/1995), rigettata – sulla base della motivazione “non è pervenuta la documentazione richiesta in data 25 gennaio 2023 riguardo autocertificazione in cui si dichiarino i propri mezzi di sussistenza, e se eventualmente usufruisce di aiuti economici di parte di enti Assistenziali o Comunali” – riproposta il 28.06.2023
e accolta l'11.07.2023, con decorrenza del beneficio dal 7.2023. Il ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti utili a ottenere sin dalla prima istanza, il beneficio richiesto.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale anche nel periodo dal 1° febbraio al
30 giugno 2023 e, per l'effetto, condannare l al pagamento delle relative somme, ammontante CP_1
a complessive €. 2.580,90, oltre interessi e maggior danno come per legge.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale anche nel periodo intercorrente fra il 1.02.2023 e il 30.06.2023.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
2 L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
4. Poiché il ricorrente è risultato essere in possesso dei requisiti utili e necessari a ottenere il beneficio sperato, nella data dell'11.07.2023, è chiaro che lo stesso fosse in possesso dei medesimi requisiti anche nel periodo immediatamente antecedente, considerato che il rigetto della prima richiesta è dipeso dalla mancata esibizione della documentazione integrativa.
5. Per tali ragioni, il ricorrente ha diritto a ottenere l'assegno sociale sin dalla data di inoltro della prima domanda.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di a ottenere l'assegno Parte_1 sociale sin dal mese successivo alla data della prima domanda amministrativa
(23.01.2023), ossia da febbraio 2023;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 08/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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