Articolo 2917 del Codice civile
Articolo 2916Articolo 2918
Versione
19 aprile 1942
Art. 2917.

(Estinzione del credito pignorato).

Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente