Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2917.
(Estinzione del credito pignorato).
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
(Estinzione del credito pignorato).
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Commentari • 27
- 1. Affitto, se c’è un pignoramento si può disdire?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2024 · 270.912
[…] Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 2917 c.c. laddove la corte territoriale ha ritenuto inopponibile al Fallimento la risoluzione del contratto di locazione tra i signori A. in quanto registrata in data successiva a quella della notifica del pignoramento presso terzi e quindi priva, fino al giorno della registrazione, della certezza della data, necessaria ai fini della opponibilità dell'ano ai terzi (v. […]
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Giurisprudenza • 428
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 5778Provvedimento: […] con cui il fallimento ha introdotto il processo esecutivo nei confronti del EL iscritto al n. 9993/2016 r.g.e., deve darsi soluzione alla questione se il fatto che la fonte dell'obbligazione di pagamento gravante sulla EF in favore del EL è un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., ponga una deroga alla regola prevista dall'art. 2917 c.c. con riferimento ai pignora- menti di crediti, secondo la quale l'estinzione del credito oggetto del pigno- ramento per cause verificatesi successivamente al pignoramento non ha 5 effetti in pregiudizio del creditore pignorante. […]Leggi di più...
- espropriazione forzata·
- pignoramento presso terzi·
- ordinanza di assegnazione·
- art. 2917 c.c.·
- contributo unificato·
- inefficacia estinzione credito·
- obblighi del terzo pignorato·
- interpretazione Corte Costituzionale n. 374/1996·
- art. 553 c.p.c.