Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/05/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 5030/2020
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio,
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al numero 5030 R.G. dell'anno 2020
t r a
- (c.f. ) nato il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Scafati alla via Delle Industrie, n. 8, elettivamente domiciliato in San Valentino TO (Sa) presso lo studio dell'avv. Nunzio Giudice che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
contro
- (P. IVA ), in persona del l.r.p.t. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Domenico Caiafa con studio in Salerno alla Via Ersilio Castelluccio n. 24,
e con questi elettivamente domiciliata in Sarno (SA) alla Via Lanzara, 63 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vecchione, giusta procura in atti;
appellata
nonché
pag. 2/12 (P.IVA. ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Ruggiero e dell'avv. Paolo Ioele, in virtù di procura in atti, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Cava de' Tirreni al Corso Umberto
I, n. 122
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n.
1643/2020 pubblicata in data 08.06.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 17.11.2020 conveniva in giudizio la Parte_1 in pers. del l.r.p.t. e la in pers. del l.r.p.t. a Controparte_3 Controparte_4 fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza n. 1643/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore ed, in particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito in riforma totale della sentenza n. 1643/20 emessa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, depositata in data 08.06.20, relativa al procedimento iscritto al numero rg 4170/2018, accogliere l'appello e per l'effetto accertare e dichiarare che l'attore ha subito lesioni a seguito e per l'effetto del sinistro stradale verificatosi in data 03.02.15, ore 5.55 circa, in località Voghera tra l'autocarro tg.
EJ741GE con semirimorchio tg. C42046 assicurato con la e l'autocarro tg. Controparte_3
CL243RT con semirimorchio tg. AC45519; dichiarare che l'attore al momento del sinistro era a bordo dell'autocarro tg. EJ741GE con semirimorchio tg. AC42046 in qualità di trasportato;
condannare i convenuti al pagamento della somma di € 24.984,88, come da ctp, oltre i danni a cose ( giubbotto in pelle, scarpe, pantaloni, telefonino, documenti, portafogli, valigia con effetti personali) per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del giudice, somma volontariamente ridotta ad e 20.000,00, ovvero della somma che il Giudice riterrà più equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo sempre nei limiti di € 20.000,00; condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione”.
In data 06.10.2020 si costituiva in giudizio la che, in estrema sintesi, Controparte_3 chiedeva la reiezione del proposto gravame, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
all'uopo rassegnava le seguenti conclusioni: “Reiectis contrariis e tutt'altro
pag. 3/12 impugnando, voglia l'adito Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice di Appello, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. a norma dell'articolo 348-bis, primo comma c.p.c., Parte_1 con ordinanza, provvedendo sulle spese a norma dell'articolo 91 c.p.c.; Voglia dichiarare, altresì, inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Voglia rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.1643/2020 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore perché infondato in fatto e diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata. Nell'ambito della totale devoluzione dell'appello, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello principale, Voglia esaminare ed accogliere le eccezioni sollevate da questa difesa di improponibilità e inammissibilità della domanda, di infondatezza della stessa e di opportuno contenimento del quantum nei limiti indicati. Con tutte le conseguenziali declaratorie di Legge e con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio”.
In data 19.02.2021, si costituiva in giudizio la in pers. del l.r.p.t. Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti della Parte_1 Controparte_3 nonché della in persona del l.r.p.t. Controparte_4
In primo grado, l'istante, deduceva: che in data 03.02.2015, ore 05.55 circa, in Voghera
(PV) – autostrada Torino-Piacenza-Brescia, progressiva 108,560, viaggiava quale trasportato a bordo dell'autocarro tg. EJ741GE con semirimorchio tg. AC42046 garantito per la rca da;
che nelle medesime circostanze di tempo e luogo Controparte_3
l'autocarro sul quale viaggiava in qualità di trasportato veniva tamponato dall'autocarro tg.
CL243RT con semirimorchio tg. AC45519, garantito per la rca da Unipolsai ass.ni spa;
che a seguito del sinistro l'istante pativa lesioni e veniva trasportato presso l'ospedale di
Voghera ove gli veniva diagnosticata una contusione polmonare destra oltre ad un trauma carico minore e distorsione cervicale;
che l'istante, inoltre, avendo una mobilità agli incisivi inferiori, si sottoponeva a visita odontoiatrica presso il centro odontostomatologico di San
Valentino TO (Sa) ove gli veniva riscontrata una mobilità di grado terzo a carico degli incisivi centrali e inferiori e mobilità di grado secondo a carico degli incisivi laterali inferiori;
che l'odierno attore, a seguito e per effetto dell'urto, smarriva alcuni effetti personali in uno ai documenti;
che a seguito del verificarsi del sinistro per cui è causa sul posto interveniva pag. 4/12 la Polstrada di Alessandria che redigeva rapporto dell'accaduto; che dunque l'istante provvedeva, vanamente, a richiedere il risarcimento del danno patito alla . Controparte_3
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea per come Controparte_3 formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Nel medesimo giudizio provvedeva a costituirsi in giudizio anche la ditta Controparte_4 che chiedeva l'accertamento della responsabilità nella verificazione del sinistro a
[...] carico dell'autocarro tg. CL243RT, con semirimorchio tg. AC45519, nonché di essere tenuta indenne e manlevata dalla . Controparte_3
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 1643/2020, RG 4170/2018, il Giudice di Pace
Nocera Inferiore, tenuto conto delle risultanze processuali, così statuiva: “ rigetta la domanda perché non provata e compensa le spese”.
I motivi di appello possono sintetizzarsi nei seguenti termini: “erronea valutazione delle risultanze istruttorie e degli elementi documentali in atti;
contraddittorietà della motivazione;
mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
erronea statuizione sulle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto nei termini di seguito esposti.
Prima di esaminare il merito della vicenda è necessario precisare quanto segue.
Parte attrice ha evocato in giudizio la compagnia di assicurazione del vettore in uno al responsabile civile del danno ovvero la , quale proprietaria Controparte_4 dell'autocarro tg. EJ741GE con semirimorchio tg. AC42046 garantito per la rca da CP_3
[...]
L'art. 141 C.d.A. prevede che il terzo trasportato possa proporre l'azione diretta nei soli confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, senza far menzione alcuna del responsabile del sinistro.
Ad interpretazione della disciplina in esame è, tuttavia, più volte intervenuta la Corte
Costituzionale la quale ha ribadito che le azioni per il “risarcimento diretto” a carico del pag. 5/12 proprio assicuratore o dell'assicuratore del trasportante di cui agli artt. 141, 144, 149 C.d.A. non sono alternative rispetto all'azione nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, ma rappresentano un rimedio in più a disposizione del danneggiato (sentenze n. 111 del 2012 e n. 180 del 2009; ordinanze n. 85 del 2010, n. 201 e n. 191 del 2009, n. 440 e n.
205 del 2008).
Nel caso di specie la posizione di terzo trasportato dell'istante si evince in modo inequivocabile dal rapporto di intervento redatto dai militi intervenuti in seguito alla verificazione del sinistro per cui è causa.
Il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Stradale in occasione di un sinistro stradale fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze che i verbalizzanti dichiarano di avere direttamente percepito o rilevato ( Cassazione civile sez. III, 27/10/2004, n.20814).
Dagli atti risulta che l'odierno appellante viaggiava sull'autocarro di proprietà della ditta e figli in qualità di trasportato. CP_4
Ciò posto è necessario premettere che risulta infondata, in quanto non provata, la pretesa risarcitoria formulata da parte attrice in ordine agli asseriti danni patrimoniali ( giubbotto in pelle, scarpe, pantaloni, telefonino, documenti, portafogli e valigia con effetti personali).
Per quanto riguarda, invece, le lesioni occorse all'istante in occasione del sinistro stradale de quo, nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale, sulla persona di Pt_1
effettuata dal dr. alla quale, integralmente, si rimanda
[...] Persona_1 condividendone le motivate argomentazioni medico-legali.
Al riguardo rileva il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della riportata relazione del c.t.u. che, come ripetutamente chiarito dalla
Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass.
Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802).
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto del periziando e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che il danneggiato ha riportato pag. 6/12 postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo.
Dunque, il C.T.U. è giunto alla quantificazione del 3 % dell'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico dopo aver riconosciuto la compatibilità delle lesioni con il sinistro denunciato con il quale sono in nesso di causa.
Il ctu , dunque, rilevava che “ Per tutto quanto sopra esposto, a conclusione delle Persona_1 considerazioni medico - legali espresse e motivate, ad analoghi quesiti, così si risponde: 1) e 3) In relazione all'incidente stradale del 3-2-2015 di cui è causa, il periziando riportò lesioni personali quali: Parte_1 trauma cranico minore, distorsione rachide cervicale, contusione polmonare, avulsione parziale incisivi centrali inferiori. Dette lesioni presentano compatibilità e sono in nesso di causa col sinistro denunciato. 2)
La durata dell'invalidità temporanea è stata complessivamente di 92 giorni giorni da suddividere come ITT
7 giorni, ITP al 50% 40 giorni ed ITP al 25% giorni 45. 4) A seguito delle citate lesioni vi fu danno alla salute (danno biologico), che è danno/evento, pertanto sono residuati postumi permanenti invalidanti valutabili con un procento di 3 % (tre %); Tali postumi sono stabilizzati essendo trascorsi oltre 6 anni dall'evento traumatico e sono quindi da ritenersi permanenti e non ulteriormente migliorabili. 7) Gli attuali postumi permanenti non comportano una limitazione dell'attività lavorativa generica, e sono compatibili, quindi, con qualsiasi attività lavorativa. Si ricorda che il periziando è un autotrasportatore;
Le spese mediche sostenute e documentate per la sostituzione degli incisivi, per un totale di Euro 5.440, sono congrue. A queste vanno aggiunte Euro 3.300 di danno emergente per i rinnovi futuri”.
A siffatto proposito quanto alla tipologia delle lesioni riportate ed alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisica del danneggiato, va evidenziato che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile in ordine alle conseguenze lesive occorse all'attore.
Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti e dalla visita medico-legale del danneggiato, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
pag. 7/12 Alla luce delle conclusioni del CTU, deve procedersi alla quantificazione dei danni.
Al momento del sinistro il danneggiato aveva un'età di 38 anni e, pertanto, gli spettano i seguenti importi:
a) il risarcimento del danno permanente all'integrità psico-fisica pari ad € 2.932,84;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo pari ad € 2.112,93;
c) spese mediche € 5.440,00.
Occorre a questo punto valutare l'ammissibilità della documentazione INAIL prodotta dalla appellata Controparte_5
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 24 maggio 2022 dalla Controparte_3
(per l'udienza dell'08 maggio 2022) si legge: “Premettendo, ancora, che si palesa necessario chiarire in maniera definitiva l'ammontare e la tipologia di indennizzo ricevuto dal sig. da parte Pt_1 dell'INAIL, trattandosi di somme che in definitiva, dovrà, comunque, esborsare la . Atteso
CP_3 che la , nonostante le indagini espletate non è riuscita ad avere un riscontro ufficiale circa le
CP_3 somme versate dall'INAIL al sig. (vedasi relazione dell'accertatore che si allega) per motivi di Pt_1 privacy. Poiché la è venuta a conoscenza della predetta circostanza soltanto in sede di
CP_3 espletamento delle operazioni peritali ed in via informale, trattandosi di fatto nuovo, del quale la
CP_3 non è riuscita ad ottenere riscontro probatorio, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore,
[...] trattandosi di prova necessaria ai fini di Giustizia, Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'INAIL , sede di
Salerno – Via De Leo, 12 Salerno, di esibire e depositare agli atti di causa tutta la documentazione
(Pratica n. 3070/2015 – RC) relativa all'indennizzo versato al sig. fino ad oggi.”. Veniva Parte_1 pertanto emesso ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.
Ebbene, la richiesta di parte non poteva essere avanzata (come ha fatto) per la prima volta in appello, essendo sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall'art 345, co 3,
c.p.c. con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa «non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado» (Cass. civ., 24 gennaio 2014, n. 1484)
pag. 8/12 Ebbene, dall'esame dalla comparsa di costituzione e risposta, depositata in primo grado dalla allora convenuta emerge che la stessa era già a conoscenza della Controparte_5 circostanza che l'INAIL avesse corrisposto all'odierno appellante un indennizzo, senza però avanzare in quella sede specifica richiesta ex art 210 c.p.c. Ne consegue che non può essere ammessa e considerata ai fini della decisione la documentazione depositata in data
28.11.2022.
Dunque deve essere riconosciuto all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 5.045,77
Si precisa che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Quanto, agli interessi si rileva che "il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata". In pratica, "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez.
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)". Pertanto, essendo stato indicato il dovuto in valori già attuali secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, che ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle pag. 9/12 modalità di calcolo di tali accessori nella pronuncia risarcitoria da illecito, seguita da numerose altre pronunce dello stesso tenore) gli interessi non possono essere riconosciuti con decorrenza dal fatto illecito, sulla somma liquidata per il capitale nella misura sopra indicata, e cioè come definitivamente rivalutata all'attualità.
Deve essere invece operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità, e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282
c.c..
Quanto al danno patrimoniale tout court, tale danno designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato, apprezzabile sia in termini di riduzione della consistenza patrimoniale al momento del fatto (danno emergente), sia di perdita certa dei potenziali incrementi di reddito, oggetto di ragionevole aspettativa (lucro cessante).
Nel caso di specie, risultano documentate spese mediche sostenute per € 5.440,00, ritenute congrue dal CTU.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, risultando congruo tale meccanismo ala luce delle complessive risultanze processuali
Va riconosciuta, inoltre, la somma di Euro € 3.300,00 a titolo di danno emergente per rinnovi futuri.
In ambito risarcitorio, il danno futuro rispetto al momento della decisione, sia esso emergente (quali le spese non ancora affrontate) o da lucro cessante, non può essere declinato in termini di assoluta certezza, che esclusivamente si attaglia al pregiudizio già completamente verificatosi al momento del giudizio, ma nemmeno è sufficiente che si atteggi a mera eventualità di un pregiudizio: dunque, affinché tale pregiudizio sia risarcibile occorre la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965),
pag. 10/12 essendo stato il “rilevantemente probabile, quantomeno in ambito civile, considerato equiparabile alla certezza anche in materia di giudizio sul nesso eziologico tra fattore causale ed evento” (Cass. n. 10072/10).
Accedendo a tale impostazione interpretativa, il CTU ha ritenuto congrua la somma di €
3.300,00.
Anche su tale somma vanno riconosciuti interessi e rivalutazione;
la rivalutazione verrà però calcolata con riferimento dalla data di liquidazione della somma (data di deposito della
CTU).
Non risultano risarcibili ulteriori voci di danno.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Per quel che concerne le spese di giudizio, la relativa regolamentazione va effettuata secondo il principio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, non emergendo elementi idonei per derogare a tale principio.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata anche per quel che concerne le disposizioni concernenti le spese del primo grado.
Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e della semplicità delle questioni trattate e devono essere poste a carico delle appellate soccombenti, parimenti, le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellate.
Anche tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del decisum e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gisella Ciniglio, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe introdotta, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto pag. 11/12 - condanna la appellate in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 5.045,77 oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna le appellate in solido fra loro, al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di € 3.300,00 per spese mediche future oltre interessi come indicati in parte motiva
- condanna le appellate in solido fra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del primo grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di
€ 264,00 per spese ed € 1.046,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo
- condanna le appellate in solido fra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del presente grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 382,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo
- pone definitivamente a carico delle appellate le spese di ctu liquidate come da separato decreto del 05.11.2022.
provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 12/12