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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 296/2025
Composta dai seguenti Magistrati:
dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
dr. Cesare Marziali ConSIliere
dr.ssa Paola De Nisco ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. /25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
, nata il [...] a [...], ivi Parte_1 residente in [...], , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Emilio Faenza del foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Benedetto del Tronto (AP), via Mario Curzi, 21, C
Reclamante
Con l'intervento del SI. Procuratore Generale avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni:
parte reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per i motivi tutti di cui in atto:
- revocare il Decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 7/03/2025 comunicato in data 12/03/2025 di rigetto del ricorso per l'apertura della Procedura di Liquidazione controllata RG 74-1/2024 presentato da Parte_1 - emettere ai sensi dell'art. 50 c.c.i.i. Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata di rimettendo gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per le Parte_1 determinazioni e gli adempimenti di competenza e adottando ogni ulteriore ed opportuno provvedimento di pratica e di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., rappresentando Parte_1
di essere debitore in stato di sovraindebitamento sottratti alla procedura della liquidazione giudiziale ed allegando la relazione di cui al secondo comma dell'art. 269
C.C.I.I..
Il competente Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato il ricorso con decreto del 07.03.2025 comunicato il 13 novembre 2024, ritenendo l'insussistenza di un attivo liquidabile.
ha formulato tempestivo reclamo affidato a un solo motivo di Parte_1
gravame, di seguito scrutinato.
Con note depositate in data 09.05.2025 il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del reclamo
Il reclamo censura il provvedimento di rigetto laddove statuisce l'insussistenza di un attivo liquidabile, sul rilievo della messa a disposizione di finanza terza (somma di €.
30.000,00 corrisposta dal convivente della debitrice) e di un ciclomotore del valore stimato di euro 500,00; illustra di avere messo a disposizione la somma di euro
30.000,00 fornita dal proprio convivente e depositata sul suo conto corrente, dal quale
è stato tratto l'assegno circolare intestato a (documento n. 22); Parte_1 argomenta che nella nozione di “beni del debitore” di cui all'art. 269 C.C.I.I. vanno comprese le utilità-attività di ogni genere e, quindi, anche le somme liquide di denaro che, ad ogni effetto di legge, costituiscono beni facenti parti del patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., come pure il motoveicolo (sia pure di scarso valore); sostiene l'ammissibilità dell'apporto di finanza terza pag. 2/5 Il reclamo è infondato.
Questa Corte territoriale ha già statuito, nella sentenza n. 9/2024 pubblicata in data
20.05.2024, che la presenza di risorse, quantunque di consistenza modesta, si configura come utilità offerta ai creditori.
La pronuncia non risulta in alcun modo inficiata dalla modifica dell'art. 268 comma 3 CCII introdotto dal D.Lgs. n. 136 del 13.09.2024, atteso che la norma richiede, ove la domanda sia proposta dal debitore persona fisica, l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Tuttavia la circostanza che la somma di euro 30.000,00 sia già detenuta dalla debitrice, incorporata nell'assegno circolare ad essa intestato, non scalfisce l'impianto argomentativo esposto nel provvedimento reclamato;
il Tribunale di prime cure ha correttamente rilevato come non vi è alcuna documentazione attestante la natura giuridica della dazione di denaro dal SI. alla SI.ra : non vi è, in altre parole, alcuna garanzia del fatto che si CP_1 Pt_1 tratti di un prestito a fondo perduto piuttosto che di un atto generatore di nuovo debito (né una tale verifica risulta condotta dall'occ).
Nel caso di specie l'importo che costituisce la provvista dell'assegno circolare è stato consegnato alla ricorrente senza alcun obbligo di restituzione dal compagno convivente il quale ha dichiarato la finalità della propria elargizione come Controparte_2
destinata, senza obbligo di restituzione, ai creditori della procedura di liquidazione controllata.
Orbene, se si qualifica la dazione di denaro operata dal come finanza esterna, CP_1
l'apporto non può essere qualificato quale "bene proprio" del debitore istante proprio perchè proviene da un terzo e non può , pertanto, trovare spazio nella procedura liquidatoria, ma solo nelle altre due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia il concordato preventivo e la composizione negoziata.
pag. 3/5 In realtà, alla luce delle allegazioni della parte reclamante e segnatamente della dichiarazione del circa l'insussistenza di un obbligo di restituzione della CP_1 somma, lo spostamento patrimoniale va qualificato come donazione diretta, nulla per il difetto della forma solenne;
va infatti ricordato che secondo le Sezioni Unite della
Cassazione sentenza n. 18725/2017 Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. La pronuncia va ritenuta valida anche con riguardo alla dazione di denaro effettuata tramite bonifico bancario, atteso che la natura del bene non muta la qualificazione giuridica dello spostamento patrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/02/2022, n.5488).
Ciò posto, stante l'eSIuo valore del ciclomotore, stante la nullità del trasferimento di denaro alla debitrice, e il correlato indebito arricchimento di costei, gravata quindi da un obbligo restitutorio, va confermata la decisione reclamata, in quanto nel caso di specie la debitrice non ha beni liquidabili di valore apprezzabile, tale da consentire l'integrale pagamento delle spese della procedura.
Restano assorbiti gli ulteriori rilievi relativi alla necessità del requisito della meritevolezza, alla necessità di una pluralità di creditori ed alla misura del soddisfacimento dei creditori.
Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo;
- sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del Dpr n. 115 del
2002
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio telematica del 10.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 296/2025
Composta dai seguenti Magistrati:
dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
dr. Cesare Marziali ConSIliere
dr.ssa Paola De Nisco ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. /25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
, nata il [...] a [...], ivi Parte_1 residente in [...], , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Emilio Faenza del foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Benedetto del Tronto (AP), via Mario Curzi, 21, C
Reclamante
Con l'intervento del SI. Procuratore Generale avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni:
parte reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per i motivi tutti di cui in atto:
- revocare il Decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 7/03/2025 comunicato in data 12/03/2025 di rigetto del ricorso per l'apertura della Procedura di Liquidazione controllata RG 74-1/2024 presentato da Parte_1 - emettere ai sensi dell'art. 50 c.c.i.i. Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata di rimettendo gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per le Parte_1 determinazioni e gli adempimenti di competenza e adottando ogni ulteriore ed opportuno provvedimento di pratica e di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., rappresentando Parte_1
di essere debitore in stato di sovraindebitamento sottratti alla procedura della liquidazione giudiziale ed allegando la relazione di cui al secondo comma dell'art. 269
C.C.I.I..
Il competente Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato il ricorso con decreto del 07.03.2025 comunicato il 13 novembre 2024, ritenendo l'insussistenza di un attivo liquidabile.
ha formulato tempestivo reclamo affidato a un solo motivo di Parte_1
gravame, di seguito scrutinato.
Con note depositate in data 09.05.2025 il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del reclamo
Il reclamo censura il provvedimento di rigetto laddove statuisce l'insussistenza di un attivo liquidabile, sul rilievo della messa a disposizione di finanza terza (somma di €.
30.000,00 corrisposta dal convivente della debitrice) e di un ciclomotore del valore stimato di euro 500,00; illustra di avere messo a disposizione la somma di euro
30.000,00 fornita dal proprio convivente e depositata sul suo conto corrente, dal quale
è stato tratto l'assegno circolare intestato a (documento n. 22); Parte_1 argomenta che nella nozione di “beni del debitore” di cui all'art. 269 C.C.I.I. vanno comprese le utilità-attività di ogni genere e, quindi, anche le somme liquide di denaro che, ad ogni effetto di legge, costituiscono beni facenti parti del patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., come pure il motoveicolo (sia pure di scarso valore); sostiene l'ammissibilità dell'apporto di finanza terza pag. 2/5 Il reclamo è infondato.
Questa Corte territoriale ha già statuito, nella sentenza n. 9/2024 pubblicata in data
20.05.2024, che la presenza di risorse, quantunque di consistenza modesta, si configura come utilità offerta ai creditori.
La pronuncia non risulta in alcun modo inficiata dalla modifica dell'art. 268 comma 3 CCII introdotto dal D.Lgs. n. 136 del 13.09.2024, atteso che la norma richiede, ove la domanda sia proposta dal debitore persona fisica, l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Tuttavia la circostanza che la somma di euro 30.000,00 sia già detenuta dalla debitrice, incorporata nell'assegno circolare ad essa intestato, non scalfisce l'impianto argomentativo esposto nel provvedimento reclamato;
il Tribunale di prime cure ha correttamente rilevato come non vi è alcuna documentazione attestante la natura giuridica della dazione di denaro dal SI. alla SI.ra : non vi è, in altre parole, alcuna garanzia del fatto che si CP_1 Pt_1 tratti di un prestito a fondo perduto piuttosto che di un atto generatore di nuovo debito (né una tale verifica risulta condotta dall'occ).
Nel caso di specie l'importo che costituisce la provvista dell'assegno circolare è stato consegnato alla ricorrente senza alcun obbligo di restituzione dal compagno convivente il quale ha dichiarato la finalità della propria elargizione come Controparte_2
destinata, senza obbligo di restituzione, ai creditori della procedura di liquidazione controllata.
Orbene, se si qualifica la dazione di denaro operata dal come finanza esterna, CP_1
l'apporto non può essere qualificato quale "bene proprio" del debitore istante proprio perchè proviene da un terzo e non può , pertanto, trovare spazio nella procedura liquidatoria, ma solo nelle altre due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia il concordato preventivo e la composizione negoziata.
pag. 3/5 In realtà, alla luce delle allegazioni della parte reclamante e segnatamente della dichiarazione del circa l'insussistenza di un obbligo di restituzione della CP_1 somma, lo spostamento patrimoniale va qualificato come donazione diretta, nulla per il difetto della forma solenne;
va infatti ricordato che secondo le Sezioni Unite della
Cassazione sentenza n. 18725/2017 Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. La pronuncia va ritenuta valida anche con riguardo alla dazione di denaro effettuata tramite bonifico bancario, atteso che la natura del bene non muta la qualificazione giuridica dello spostamento patrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/02/2022, n.5488).
Ciò posto, stante l'eSIuo valore del ciclomotore, stante la nullità del trasferimento di denaro alla debitrice, e il correlato indebito arricchimento di costei, gravata quindi da un obbligo restitutorio, va confermata la decisione reclamata, in quanto nel caso di specie la debitrice non ha beni liquidabili di valore apprezzabile, tale da consentire l'integrale pagamento delle spese della procedura.
Restano assorbiti gli ulteriori rilievi relativi alla necessità del requisito della meritevolezza, alla necessità di una pluralità di creditori ed alla misura del soddisfacimento dei creditori.
Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo;
- sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del Dpr n. 115 del
2002
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio telematica del 10.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 5/5