Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa - o penale - dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2008, n. 19771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19771 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 787
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 002702/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ER NI N. IL 18/01/1978;
avverso SENTENZA del 18/06/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Ferro Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 18.06.2007, riformando quella di prime cure resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Sciacca, assolutoria sul punto, condannava, accogliendo il gravame proposto dal P.M., NA RT AN, ritenendolo colpevole del reato di porto illegale di un fucile a pompa regolarmente denunciato (capo A) L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7) rideterminando la pena, già inflitta dal giudice di primo grado nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa. A sostegno della sua decisione la Corte distrettuale osservava che, pur in presenza di autorizzazione al porto di un'arma, rilevanti devono essere considerate le motivazioni del provvedimento amministrativo le quali, se non corrispondenti al concreto utilizzo dell'arma, comportano l'illiceità penale del relativo comportamento. Di qui la conclusione della Corte distrettuale, secondo la quale l'imputato portava il fucile il cui porto era autorizzato in via amministrativa a scopo venatorio per altre finalità, peraltro illecite, quali il minacciare o spaventare qualcuno, di guisa che la condotta in esame, in tal guisa connotata, rientrerebbe nel parametro criminale tipizzato dalla norma contestata.
Impugna tale motivazione il NA davanti a questa Curia di legittimità, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione nell'applicazione della norma in esame, dappoiché il principio affermato dal giudice di merito contrasterebbe con l'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, che avrebbe sostenuto la tesi esattamente contraria a quella fatta propria dal giudice a quo, e cioè che la presenza dell'autorizzazione amministrativa esclude la sussistenza del reato anche in costanza di utilizzo dell'arma per fini non contemplati dal provvedimento amministrativo.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che deve essere ribadito il prevalente e più recente orientamento di questo giudice di legittimità, secondo cui l'autorizzazione nel porto di un fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti.
Ed invero le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione (Cass., Sez. 1^, 29 luglio 1997, Roich;
Cass., Sez. 1^, 20 giugno 1995, Piana;
Cass., Sez. 1^, 6 febbraio 1998, Bianchini). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, potendosi in questa sede rideterminare la pena relativa alla condanna mantenuta all'esito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo A) e ridetermina la pena in un anno e mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008