Articolo 325 del Codice penale
Articolo 289 terArticolo 326
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1 luglio 1931
Art. 325.

(Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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