Articolo 13 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 maggio 1990
Art. 13. 1. L' articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto e' commesso per procurare a se' o ad altri in ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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