Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
In tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo; pertanto, non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione a minaccia di morte proferita da un pluripregiudicato nei confronti di due militari).
Commentari • 7
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Pescara, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di minaccia. Tribunale Pescara, 25/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 25/07/2023), n.531 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Terminate le indagini preliminari nei suoi confronti, Mi.Ma. è stato citato a giudizio con decreto del P.M. in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica. Espletata l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'esame dei testi ammessi il precedente 18.5.2022 e nella acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa, le parti, all'udienza dell'8 marzo 2023 hanno formulato le rispettive conclusioni (sinteticamente riportate nel …
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice di appello, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di minaccia aggravata previsto dall'art. 612 c.p. Tribunale Pescara, 25/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 25/07/2023), n.531 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Terminate le indagini preliminari nei suoi confronti, Mi.Ma. è stato citato a giudizio con decreto del P.M. in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica. Espletata l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'esame dei testi ammessi il precedente 18.5.2022 e nella acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa, le parti, all'udienza dell'8 marzo 2023 …
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La massima Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di morte proferita dall'imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non presente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il reato - …
Leggi di più… - 4. Minaccia: la gravità va valutata nel contesto in cui si collocano le espressioni verbali (Cassazione penale n. 8193/19)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima In tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma 2, c.p. , rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in relazione a minacce di morte, l'insussistenza dell'ipotesi aggravata alla luce del contesto in cui le stesse erano intervenute, costituito da una comune lite tra proprietari di fondi confinanti - Cassazione penale , sez. V , 14/01/2019 , n. 8193). Fonte: Ced Cassazione …
Leggi di più… - 5. Minaccia di morte: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 44382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44382 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
44 3 8 2/ 1 5 82 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANIELLO NAPPI Presidente N.1970. - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE N. 49404/2014 -Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI FABIO N. IL 22/01/1984 avverso la sentenza n. 1230/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Eugenio SELVAGGI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 giugno 2014 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 8 maggio 2012 dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, appellata dall'imputato BI MI, riqualificato ai sensi degli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen. il fatto contestato originariamente ex art. 336 cod. pen. (capo B), rideterminava la pena inflitta al suddetto imputato in mesi tre di reclusione, tenuto conto anche dell'affermazione della responsabilità per il reato di guida senza patente contestato al capo A).
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione il MI, deducendo con un unico ed articolato motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame ricorra il reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma secondo, cod. pen., invece che quello di minaccia semplice, procedibile a querela di parte. Si duole, altresì, della valutazione fatta dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Deduce che l'impianto motivazionale offerto nella sentenza impugnata "appare eccessivamente semplicistico e non adeguato alle specifiche argomentazioni difensive dedotte dalla difesa con l'atto di impugnazione proposto". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. La Corte territoriale ha correttamente riqualificato il fatto contestato nel capo B dell'imputazione ai sensi degli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen. La condotta rimproverata al MI è quella di avere minacciato il Vice Brigadiere ST MO durante la compilazione dei verbali proferendo le seguenti frasi "mio padre è anziano....non gli urlare in faccia altrimenti vi faccio ammazzare a tutti e due sbirri">>. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la suddetta condotta è stata posta in essere dal MI durante un controllo subito da questi la sera del 29 settembre 2010, quando era stato fermato alla guida di una autovettura senza aver conseguito la patente di guida e dopo che il padre, intervenuto su sua richiesta, aveva avuto un alterco con i Carabinieri che stavano procedendo al sequestro della autovettura. Come si è visto, il MI pronunziò una minaccia di morte in danno dei due militari e ciò è sufficiente a ritenere configurabile la fattispecie di cui agli artt. 612, comma secondo, cod. pen., aggravata anche ex art. 61 n. 10 cod. pen. In proposito giova ribadire che con l'espressione 'minaccia grave' contenuta nel capoverso dell'art 612 cod. pen. il legislatore ha inteso dare rilievo all'entità del turbamento psichico che 2 l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo;
a tal fine, non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, anche nel modo generico come viene pronunciata, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato e alle modalità di estrinsecazione della condotta posta in essere (Sez. 5, sentenza del 4 marzo 2015, P.G. c. Vecchione, non massimata;
Sez. 3, n. 725 del 07/03/1966, Conte, rv. 101313). -Si tratta invero di reato di pericolo, sicché è necessario che la minaccia da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, P.C. in proc. B, rv. 257951). Come si evince dalle sentenze di merito, il MI è un pluripregiudicato, gravato anche da precedenti penali gravi e all'epoca del giudizio di appello era detenuto in carcere. Si tratta dunque di soggetto aduso a delinquere e che con la minaccia di morte può aver cagionato effetti intimidatori sui militari che hanno proceduto ai controlli sopra indicati. Peraltro nel caso di specie è pacifico che le espressioni di minaccia rivolte dall'imputato ai Carabinieri non hanno rivelato alcuna volontà di costringere i pubblici ufficiali a fare un atto contrario al loro ufficio, così da integrare il delitto ex art. 336 cod. pen., ma hanno rappresentato una forma di pesante contestazione dell'atteggiamento avuto dai militari nei confronti del padre e, quindi, da inquadrare nell'ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui agli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen. (Sez. 6, n. 26819 del 16/05/2006, Bruzzise, Rv. 235175).
2. Manifestamente infondata è anche la doglianza del ricorrente in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha specificamente motivato ex art. 133 cod. pen. sulla determinazione della pena base e sull'aumento per le aggravanti e la continuazione, facendo riferimento "alla concreta gravità dei fatti ed alla negativa personalità dell'imputato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di spaccio di sostanze stupefacenti". In proposito si evidenzia che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, rv. 259142; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
3. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna processuali, nonché della somma di mille euro in favore Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015 Il consigliere estensore goplus Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 3 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Qu мх il ricorrente al pagamento delle spese della Cassa delle ammende. Il presidente Aniello NAPPI