Sentenza 3 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2003, n. 6735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6735 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LIANO PREMA DI AS SAZIONE LA CO Oggetto BEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETТІ Presidente R.G. N. 24541/00 Consigliere cron. Лизо Dott. Luciano VIGOLO Dott. Attilio CELENTANO' Consigliere Rep. Rel. Consigliere od.29/01/03 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LA VITTORIA SRL, in persona del legale rappresentante prc tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI FICRILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CE IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato ARNALDO ANTONELLI 29 rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO COSCINO, 2003 MONTEMURRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
585 -1- avversO la sentenza п. 3502/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/06/00 R.G.N. 10918/95; ucita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FCGLIA;
udito 1'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLC;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14.2.1995 TR AL impugnava la sentenza del 17.2.1994 con la quale if Pretore di Napoli lo aveva condannato al pagamento della somma di £. 12.000.645 in favore dell'Istituto di vigilanza La Vittoria s.r.l., quale differenza tra l'importo di £. 38.500.000 a lui chiesti in via riconvenzionale in primo grado da quest'ultima società e di £. 26.497.355 riconosciulegli a titolo di retribuzionį, ratei di 13ma, di 14ma e trattamento di fine rapporto. L'appellante lamentava che il Pretore aveva riconosciuto il credito della società sulla sola base dei libri contabili della medesima ed aveva invece trascurato la sua pretesa concernente l'indennità per ferie non godute. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza del 20.6.2000 riformava la pronuncia impugnata, condannando la società convenuta al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di £. 26.497.355, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e spese di entrambi i gradi. Osservava il Tribunale che la domanda spiegata dalla società in via riconvenzionale era del tutto sprovvista di prova in quanto i crediti vantati avevano come unico riscontro le annotazioni nei libri interni della stessa società, annotazioni mai riconosciute dall'appellante. Sprovvista di sostegno probatorio era altresi la pretesa del AL concernente l'indennità per ferie. Avverso detta sentenza la società appellata ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste l'intimato con controricorso, seguito da memoria illustrativa depositata ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 132, 133, 156, 157, 161, 162, 429 e 431 c.p.c.. oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto docisivo della controversia, rilevando che, mentre il dispositivo letto in udienza recava l'indicazione dell'importo di £. 38 500.000 a suo carico, nella sentenza poi depositata figurava la diversa somma di £. 26.497.355, né tale difformità trovava alcuna spiegazione nella motivazione della sentenza. Col secondo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2214, 2220, 2697, 2702, 2709, 2714, 2727. 2730 c.c. nonché degli artt. 115. 116, 117, c 431 c.p.c. oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - rileva la società ricorrente: che il Tribunale ha del tutto ignorato l'esistenza di un procedimento penale a carico del AL, come pure il ruolo e la carica rivestiti dal medesimo, mentre avrebbe potuto acquisire ex art. 42 c.p.c. elementi informativi utili per il giudizio, che la prova del credito della società risultava dalle scritture contabili, regolate dagli artt. 2114/2220 c.c. che ne impongono la veridicità a costo di responsabilità penali: significativa, in particolare è l'annotazione apposta sul TV libro giomale della società dove risulta il saldo di L. 38.500.000 dovuto dal AL, ed altre registrazioni comprovanti un saldo debitorio complessivo di i £ 46.500.000, poi ridotto a £. 38.500.000 in esito alla restituzione di £.
8.000.000 in 16 rate da £. 500.000 ciascuna (tutte regolarmente registrate sui Ibri paga e sui prospetti di paga depositati in atti). che le annotazioni contabili indicate erano state eseguite dallo stesso AL, quale amministratore e vice presidente della società; che dal libro inventari risultano crediti in contestazione per £. 649.903.176, con un ammanco di cassa di £. 452.650.957, e con la precisazione che "i consiglieri VA UC e AL TR si erano resi irreperibili"; che le varie annotazioni del libro giornale in ordine al prestito effettuato in favore del AL trovano riscontri in varie pagine dello stesso documento, relative a date diverse, in cui quella voce trovano conferme precise. che la redazione c l'approvazione del bilancio della società erano di competenza del AL stesso, sicchè il debito esposto nel libro giornale ha efficacia, nei suoi confronti, come atto di riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2709 e 2730 c.c. Il primo motivo del ricorso merita accoglimento. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 9.3.1995, n. 2767: Cass., 8.4.1997, n. 3032 ed altro) nel rito del lavoro, che prevede la lettura del dispositivo nella stessa udienza di discussione della causa, il dispositivo medesimo non può considerarsi come atto meramente intero. modificabile fino al momento in cui la sentenza venga pubblicata mediante deposito in cancelleria, bensì costituisce un atto di rilevanza estema, atteso cho la sua lettura porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione C che le parti stesse possono avvalersi del dispositivo per intraprendere l'azione esecutiva ancor prima del deposito della decisionc. No consegue che il giudice che ritenga errata la decisione espressa nel dispositivo, non può porvi rimedio adottando una motivazione contraria, ancorché com l'indicazione delle ragioni che lo hanno indotto, sia pure per mero errore, a leggere U dispositivo diverso da quello deliberato, alteso che la contraddittorietà nel senso precisato comporta l'annullamento della sentenza anche in sede di legittimità; per le medesime ragioni, nel rito del lavoro, ove sussista tale contrasto, non trova applicazione il principio di integrazione del dispositivo con la motivazione, né tanto meno, il procedimento di correzione di cui a l'art. 287 c.p.c -E appena il caso di osservare che ove a differenza del caso presente - il contrasto tra dispositivo letto in udienza e sentenza successivamente depositata attenga ad un errore verificatosi nella stesura della motivazione ovvero anche nella riproduzione del dispositivo in calce alía medesima sentenza, non ha luogo l'annullamento della sentenza, ed anzi quel contrasto rende inammissibile il ricorso per cassazione, poiché il dispositivo letto in udienza, prevalendo sulla motivazione, è già di per sé idoneo a realizzare il risultato perseguito dalle parti, mentre la diversa motivazione della semenza, ove sia cffetto di un errore materiale, è suscettibile di correzione con la relativa procedura (cosi, Cass., 4.2.2000, n. 1255). Nella fattispecie in esame, invece, risulta per tabulas che l'errore vienc attribuito proprio al dispositivo letto in udienza, poiché mentre questo riconosce un credito del AL pari a £. 38.500.000 (importo, questo, che invece sembrerebbe riguardare il credito azionato in riconvenzionale dalla società ricorrento nei confronti del medesimo AL) la sentenza impugnata quantifica quel credito nel diverso importo di £. 26.497.355. Conseguendo il vizio direttamente dall'indefettibile prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto alla sentenza successivamente depositata, in virtu della già sottolincata autonoma rilevanza del primo rispetto alla seconda, non può che pervenirsi alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, il chc, rende ultroneo l'esame del secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,secondo. anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno.
8 - I - 1 - X . 7 V G - A 4 A Cosi deciso in Roma, il 29 gennaio 2003 S S 3 A 3 3 T Il Consigliere estonsore Il Presidente 1 . 6 Celano Licze . A . S T E R N 多 P A S ' 3 I L 7 N L - E G 8 - D O 1 I 1 A S IL CANCELLIERE D N E E E S I A Depositato in Cancelleria 3 MAG 2003. joggi.