Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1191
CASS
Sentenza 27 gennaio 2003

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Massime8

L'attivita' della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalita', deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere", codificata nell'art. 2043 cod. civ., per cui e' consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della pubblica amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalita', imparzialita' e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione e' tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attivita' discrezionale, ancorche' il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Le spese di assistenza legale sostenute dalla parte ben possono essere prese in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito, e valutate come voce autonoma di danno;in particolare, non essendo prevista la possibilita' di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese legali in caso di soccombenza in tema di contenzioso tributario, l'unica possibilita' di ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza legale per il soggetto illegittimamente gravato dell'imposta e' in sede di azione di risarcimento danni (fattispecie antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 546/92). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali, disciplinata dal R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, in tema di contrabbando debitore d'imposta e' chiunque sia stato riconosciuto autore dei reati connessi al contrabbando medesimo, indipendentemente dalla sua veste di soggetto passivo del tributo prima che il reato fosse stato commesso, configurandosi il pagamento dell'imposta come diretta conseguenza della commissione del reato. Ne consegue che la pronuncia assolutoria fa venir meno il potere impositivo della pubblica amministrazione, e l'eventuale iscrizione a ruolo del tributo dopo l'assoluzione costituisce atto illegittimo della P.A., fonte di responsabilita' civile in capo alla medesima, per effetto della mancata osservanza, da parte della stessa, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato penale. Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere", codificata nell'art. 2043 cod. civ., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della pubblica amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario.

Le spese di assistenza legale sostenute dalla parte ben possono essere prese in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito, e valutate come voce autonoma di danno ;in particolare, non essendo prevista la possibilità di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese legali in caso di soccombenza in tema di contenzioso tributario, l'unica possibilità di ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza legale per il soggetto illegittimamente gravato dell'imposta è in sede di azione di risarcimento danni (fattispecie antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 546/92).

Il termine di quindici giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 82 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di tributi doganali, e' inapplicabile ove si contesti radicalmente la sussistenza dello stesso potere impositivo in astratto, come si verifica quando, discendendo il debito fiscale dalla commissione di un delitto, si deduca l'inosservanza dell'Amministrazione finanziaria all'obbligo di conformarsi al giudicato penale assolutorio, in quanto tale controversia non e' riconducibile nell'ambito delle disposizioni proprie del contenzioso tributario. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali, disciplinata dal R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, in tema di contrabbando debitore d'imposta è chiunque sia stato riconosciuto autore dei reati connessi al contrabbando medesimo, indipendentemente dalla sua veste di soggetto passivo del tributo prima che il reato fosse stato commesso, configurandosi il pagamento dell'imposta come diretta conseguenza della commissione del reato. Ne consegue che la pronuncia assolutoria fa venir meno il potere impositivo della pubblica amministrazione , e l'eventuale iscrizione a ruolo del tributo dopo l'assoluzione costituisce atto illegittimo della P.A., fonte di responsabilità civile in capo alla medesima, per effetto della mancata osservanza, da parte della stessa, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato penale.

Il termine di quindici giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di tributi doganali, è inapplicabile ove si contesti radicalmente la sussistenza dello stesso potere impositivo in astratto, come si verifica quando, discendendo il debito fiscale dalla commissione di un delitto, si deduca l'inosservanza dell'Amministrazione finanziaria all'obbligo di conformarsi al giudicato penale assolutorio, in quanto tale controversia non è riconducibile nell'ambito delle disposizioni proprie del contenzioso tributario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1191
Data del deposito : 27 gennaio 2003
Fonte ufficiale :

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