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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
UE AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11348 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con elezione di domicilio a Palermo, via V. Villareale n.
6. opponente contro
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Russo, con elezione di domicilio a Palermo, via Giacinto Carini N°1. opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 06.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15 settembre 2023, l' Parte_2
, ha proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 3035/2023, reso dal Tribunale di Palermo il 18 luglio 2023, affermando che la somma ingiunta di euro 96.178,15 non sarebbe dovuta, mancando la prova certa del credito.
L'Associazione opposta costituitasi ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'Assessorato opponente, rappresentando che il soggetto ingiunto decreto era invero l'Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Nel merito ha insistito nella propria pretesa, evidenziando che anche la stessa aveva riconosciuto il detto credito. Controparte_2
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Associazione opposta.
Come già osservato con ordinanza del 30.05.2024, infatti, sebbene l'amministrazione opponente non abbia provveduto a regolarizzare nel termine assegnatole la costituzione nel presente procedimento;
tuttavia, come più volte affermato dalla Giurisprudenza, proprio con riguardo alla legittimazione processuale della Regione Sicilia, le eventuali improprietà della costituzione possono essere superate facendo riferimento al principio secondo cui la ripartizione in diversi rami amministrativi dell'amministrazione regionale non rileva sotto il profilo della legittimazione attiva, semprechè l'Amministrazione sia costituita – come nella specie – a mezzo dell'Avvocatura dello Stato (Cassazione
n.15301/16; Cass. 6 giugno 2013, n. 14315; Cass. 9 giugno 1978 n.
2905; Cass. sez. un. 23 febbraio 1995 n. 2080).
Consegue che nella specie è irrilevante che a fronte del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale si sia costituito l' in quanto, Parte_1 comunque, la difesa è stata assunta dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato e nel merito risulta pertinente ed esaustiva.
Passando al merito, l'opposizione è risultata priva di un valido supporto probatorio e va pertanto respinta per le seguenti ragioni.
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11). Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Ciò posto, l' (attrice sostanziale) ha dimostrato di vantare CP_1 un credito di complessivi euro 96.178,15 nei confronti dell'amministrazione regionale che è stato espressamente riconosciuto nel DD124 del 30.03.2023, denominato “Decreto di chiusura dei progetti IeFp anno formativo 2012/2013”.
Di contro, le eccezioni sollevate dall'amministrazione sono rimaste prive di un valido supporto probatorio: non è stato, infatti, dimostrato che il credito riconosciuto con il citato DD124 sia stato rideterminato, né è stata fornita prova del pagamento di tale debito.
Nessuna rilevanza può assumere a tal fine il prospetto riepilogativo delle procedure esecutive pendenti a carico dell'amministrazione regionale quale terzo pignorato (prodotto come doc. allegato n.4 all'atto di opposizione), trattandosi di un atto di formazione unilaterale, inidoneo in ogni caso a dimostrare eventuali pagamenti.
Consegue che non vi sono ragioni per revocare il decreto ingiuntivo opposto che va in toto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia e della scarsa attività istruttoria in complessivi euro 4.624,00 di cui euro 407,00 per spese vive e oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 3035/2023, reso dal
Tribunale di Palermo il 18 luglio 2023.
Condanna l'amministrazione regionale al pagamento, in favore dell'Associazione opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.624,00 di cui euro 407,00 per spese vive e oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 10/11/2025.
Il Giudice
UE AZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
UE AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11348 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con elezione di domicilio a Palermo, via V. Villareale n.
6. opponente contro
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Russo, con elezione di domicilio a Palermo, via Giacinto Carini N°1. opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 06.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15 settembre 2023, l' Parte_2
, ha proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 3035/2023, reso dal Tribunale di Palermo il 18 luglio 2023, affermando che la somma ingiunta di euro 96.178,15 non sarebbe dovuta, mancando la prova certa del credito.
L'Associazione opposta costituitasi ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'Assessorato opponente, rappresentando che il soggetto ingiunto decreto era invero l'Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Nel merito ha insistito nella propria pretesa, evidenziando che anche la stessa aveva riconosciuto il detto credito. Controparte_2
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Associazione opposta.
Come già osservato con ordinanza del 30.05.2024, infatti, sebbene l'amministrazione opponente non abbia provveduto a regolarizzare nel termine assegnatole la costituzione nel presente procedimento;
tuttavia, come più volte affermato dalla Giurisprudenza, proprio con riguardo alla legittimazione processuale della Regione Sicilia, le eventuali improprietà della costituzione possono essere superate facendo riferimento al principio secondo cui la ripartizione in diversi rami amministrativi dell'amministrazione regionale non rileva sotto il profilo della legittimazione attiva, semprechè l'Amministrazione sia costituita – come nella specie – a mezzo dell'Avvocatura dello Stato (Cassazione
n.15301/16; Cass. 6 giugno 2013, n. 14315; Cass. 9 giugno 1978 n.
2905; Cass. sez. un. 23 febbraio 1995 n. 2080).
Consegue che nella specie è irrilevante che a fronte del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale si sia costituito l' in quanto, Parte_1 comunque, la difesa è stata assunta dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato e nel merito risulta pertinente ed esaustiva.
Passando al merito, l'opposizione è risultata priva di un valido supporto probatorio e va pertanto respinta per le seguenti ragioni.
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11). Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Ciò posto, l' (attrice sostanziale) ha dimostrato di vantare CP_1 un credito di complessivi euro 96.178,15 nei confronti dell'amministrazione regionale che è stato espressamente riconosciuto nel DD124 del 30.03.2023, denominato “Decreto di chiusura dei progetti IeFp anno formativo 2012/2013”.
Di contro, le eccezioni sollevate dall'amministrazione sono rimaste prive di un valido supporto probatorio: non è stato, infatti, dimostrato che il credito riconosciuto con il citato DD124 sia stato rideterminato, né è stata fornita prova del pagamento di tale debito.
Nessuna rilevanza può assumere a tal fine il prospetto riepilogativo delle procedure esecutive pendenti a carico dell'amministrazione regionale quale terzo pignorato (prodotto come doc. allegato n.4 all'atto di opposizione), trattandosi di un atto di formazione unilaterale, inidoneo in ogni caso a dimostrare eventuali pagamenti.
Consegue che non vi sono ragioni per revocare il decreto ingiuntivo opposto che va in toto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia e della scarsa attività istruttoria in complessivi euro 4.624,00 di cui euro 407,00 per spese vive e oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 3035/2023, reso dal
Tribunale di Palermo il 18 luglio 2023.
Condanna l'amministrazione regionale al pagamento, in favore dell'Associazione opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.624,00 di cui euro 407,00 per spese vive e oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 10/11/2025.
Il Giudice
UE AZ