CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.A. n. 194/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1649/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000785305000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090013651589000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090013651589000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090013651589000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100001882022000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100001882022000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100001882022000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFHM00464 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFHM00464 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHM00361 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHM00361 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000077 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000077 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00074 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00074 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00108 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00108 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione, Codice Fiscale/P.IVA 13756881002, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentato e difeso, per procura presente in atti, dall'Avv. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1, del foro di Cosenza, il quale indica ai sensi degli artt. 125 comma 1 c.p.c. e 16 comma 1/bis D. Lgs 546/1992 il proprio numero di fax Telefono_1 e la propria Pec: Email_1, ed elettivamente domiciliata in Rende (CS) alla Indirizzo_2, presso il di lui studio legale;
- istante –
PREMESSO CHE:
- In data 14/07/2025 veniva emessa sentenza n.2011/2025, mediante la quale l'Ecc.ma Corte definiva il giudizio identificato con RG 194/2024.
- Nel
PQM
si legge “La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata conferma il provvedimento rispetto al quale è stato promosso il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00”.
- La sentenza presenta un mero errore materiale non dispone la distrazione delle spese a favore dello scrivente avvocato che ne ha fatto puntuale richiesta nell'atto di costituzione”.
- Stante gli accordi previsti nella convenzione sottoscritta dallo scrivente Avv. Difensore_1 con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, c'è l'obbligo di avere una esplicita previsione in sentenza/ordinanza della distrazione a favore del legale per poter ricevere dalla controparte le somme liquidate dall'Ill.mo Giudice;
- Pertanto, nonostante si fosse chiesta la distrazione a favore dello scrivente procuratore, per mero errore materiale, non veniva concessa.
- Inoltre, non veniva nullo indicato sulle spese accessorie abitualmente previste in aggiunta al compenso liquidato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ricorrono i presupposti per l'invocata correzione dell'errore materiale
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza e pertanto dispone che il dispositivo della sentenza indicato in motivazione venga integrato dalla seguiente locuzione: "da distrarsi in favore del rappresentante antistatario".
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.A. n. 194/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1649/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000785305000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090013651589000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090013651589000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090013651589000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100001882022000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100001882022000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100001882022000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFHM00464 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFHM00464 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHM00361 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHM00361 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000077 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000077 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00074 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00074 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00108 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM00108 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000217 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione, Codice Fiscale/P.IVA 13756881002, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentato e difeso, per procura presente in atti, dall'Avv. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1, del foro di Cosenza, il quale indica ai sensi degli artt. 125 comma 1 c.p.c. e 16 comma 1/bis D. Lgs 546/1992 il proprio numero di fax Telefono_1 e la propria Pec: Email_1, ed elettivamente domiciliata in Rende (CS) alla Indirizzo_2, presso il di lui studio legale;
- istante –
PREMESSO CHE:
- In data 14/07/2025 veniva emessa sentenza n.2011/2025, mediante la quale l'Ecc.ma Corte definiva il giudizio identificato con RG 194/2024.
- Nel
PQM
si legge “La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata conferma il provvedimento rispetto al quale è stato promosso il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00”.
- La sentenza presenta un mero errore materiale non dispone la distrazione delle spese a favore dello scrivente avvocato che ne ha fatto puntuale richiesta nell'atto di costituzione”.
- Stante gli accordi previsti nella convenzione sottoscritta dallo scrivente Avv. Difensore_1 con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, c'è l'obbligo di avere una esplicita previsione in sentenza/ordinanza della distrazione a favore del legale per poter ricevere dalla controparte le somme liquidate dall'Ill.mo Giudice;
- Pertanto, nonostante si fosse chiesta la distrazione a favore dello scrivente procuratore, per mero errore materiale, non veniva concessa.
- Inoltre, non veniva nullo indicato sulle spese accessorie abitualmente previste in aggiunta al compenso liquidato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ricorrono i presupposti per l'invocata correzione dell'errore materiale
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza e pertanto dispone che il dispositivo della sentenza indicato in motivazione venga integrato dalla seguiente locuzione: "da distrarsi in favore del rappresentante antistatario".